Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16731 del 14/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 14/06/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 14/06/2021), n.16731

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1489/2020 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI DONNA

OLIMPIA 166, presso lo studio dell’avvocato SERENA ANTONELLA

GASPERINI, rappresentato e difeso dagli avvocati RAFFAELE PACIFICO,

ROBERTO MANZO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di BOLOGNA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 3198/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 08/11/2019 R.G.N. 1512/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/01/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Corte di appello di Bologna con sentenza dell’8 novembre 2019 ha dichiarato inammissibile il gravame di M.M. avverso l’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., perchè proposto con citazione e non con ricorso quando il termine di 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza era decorso.

2. Per la cassazione della sentenza ricorre M.M. articolando due motivi. Il Ministero dell’Interno sì è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

3. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la nullità della sentenza per violazione dell’art. 189 c.p.c. e art. 101 c.p.c., comma 2, essendo stata l’inammissibilità del ricorso rilevata d’ufficio dalla Corte che avrebbe perciò dovuto assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie difensive sul punto.

4. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 702 quater, 165 c.p.c. e art. 156 c.p.c., u.c. e dell’art. 12 preleggi, per essere stato dichiarato inammissibile il gravame sia perchè proposto con citazione invece che con ricorso sia perchè depositato quando il termine di trenta giorni era scaduto. Ad avviso del ricorrente, in disparte la forma dell’appello, l’ordinanza doveva essere impugnata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, nella specie avvenuta il 20 maggio 2019, e dunque l’atto al momento della notifica il 19 giugno successivo era tempestivo ed era stato depositato poi il 27 giugno 2019, nel termine di dieci giorni previsto dall’art. 165 c.p.c..

5. Le censure, da esaminare congiuntamente, sono infondate.

5.1. E’ pacifico in fatto che l’appello è stato proposto con atto di citazione invece che con ricorso e che è stato depositato in cancelleria quando il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza era oramai decorso.

5.2. Questa Corte sin dalla pronuncia a sezioni unite 08/11/2018 n. 28575 ha in più occasioni ribadito che nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), l’appello ex art. 702 quater c.p.c., proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma (cfr. per tutte Cass. 16/11/2018 n. 29506 e 29/09/2020n. 20693). Si è quindi affermato che tale innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituisce un “overrulling” processuale che, nella specie, assume carattere peculiare in relazione al momento temporale della sua operatività, il quale potrà essere anche anteriore a quello della pubblicazione della prima pronuncia di legittimità che praticò la opposta esegesi (cfr. Sez. U. n. 28575 del 2018 e le altre successive cit.).

5.3. Tuttavia nel caso in esame risulta dalla sentenza che il giudizio, introdotto con ricorso del 13.6.2017 è stato definito in primo grado con ordinanza del 19 maggio 2019 comunicata il giorno successivo a cura della cancelleria. Correttamente la Corte di merito ha ritenuto perciò applicabile l’overruling delle ss.uu. (con la sentenza citata n. 28575 del 2018) che pur avendo mutato il precedente orientamento tuttavia poteva e doveva essere conosciuto alla difesa del richiedente. Per effetto dell’overruling processuale e della distonia della nuova disciplina (che pretende il ricorso e non la citazione) si è ritenuta operante una sorta di “sanatoria” (v. Cass. n. 29506 del 2018 cit.) e tuttavia la stessa non può operare rispetto a fasi processuali introdotte successivamente al definitivo accertamento delle forme da adottare. In ogni caso la citazione avrebbe potuto essere considerata quale atto idoneo all’introduzione del giudizio se depositata nel termine di trenta giorni dal provvedimento impugnato e tuttavia questo adempimento è stato eseguito quando il termine di trenta giorni era oramai decorso.

5.4. Il rilievo officioso della tempestività del ricorso la cui verifica è istituzionalmente demandata al giudice esclude che si possa ritenere necessaria una attivazione del contraddittorio sul punto atteso che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa (cfr. Cass. 11/10/2017 n. 23901).

6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Non occorre provvedere sulle spese attesa la tardiva costituzione dell’amministrazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.

Così Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2021

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