Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16731 del 06/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/07/2017, (ud. 19/04/2017, dep.06/07/2017),  n. 16731

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22614-2013 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.L., R.C., M.S., elettivamente domiciliate

in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato CARLO

RIENZI, che le rappresenta e difende;

– controricorrenti –

contro

B.C., D.V.F., F.C.I.,

BA.VI.MA.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 549/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 13/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/04/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di Torino ha respinto il gravame proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca avverso la sentenza del Tribunale in sede, che aveva riconosciuto il diritto delle epigrafate intimate – docenti alle dipendenze del MIUR in forza di consecutivi contratti a tempo determinato – alla progressione professionale retributiva in relazione al servizio prestato e condannato il Ministero a corrispondere alla predetta le differenze stipendiali in ragione dell’anzianità di servizio maturata;

che la Corte territoriale ha posto a fondamento della pronuncia di rigetto del gravame il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6richiamandosi ai principi espressi dalla CGUE ed escludendo la rilevanza della specialità del sistema del reclutamento scolastico per giustificare la diversità del trattamento economico riservato agli assunti a tempo determinato, precisando altresì l’incidenza dell’obbligo di disapplicazione delle norme in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato trasfuso nella indicata Direttiva;

che avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il MIUR affidato a due motivi cui resistono con controricorso M.S., R.C. e F.L. mentre le altre intimate non hanno svolto alcuna attività difensiva;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che le controricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. in cui insistono per il rigetto del ricorso;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per avere la Corte territoriale affermato che la domanda trovava fondamento nella L. n. 312 del 1980, art. 53 benchè lo scatto biennale del 2,50% non fosse stato mai richiesto dalle ricorrente e la questione posta con il gravame concerneva solo l’effettiva ravvisabilità della disparità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori di ruolo, negata dall’Amministrazione alla luce delle evidenti peculiarità dell’ordinamento scolastico italiano; con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 312 del 1980, art. 53, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 6, del D.Lgs. 13 maggio 2011, n. 70, art. 9, comma 18 come convertito con modificazioni dalla L. n. 12 luglio 2011, n. 106, art. 1, comma 2, della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 526 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in quanto la L. n. 312 del 1980, art. 53 a seguito della L. 20 maggio 1982, n. 270 aveva continuato a disciplinare solo il trattamento economico degli insegnanti di religione come chiarito dall’art. 142 del CCNL 24 luglio 2003 (e dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 146 del 20 giugno 2013 a seguito di una ricostruzione approfondita del quadro normativo); nel motivo viene anche censurata la decisione della Corte di appello nella parte in cui il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6 richiamandosi ai principi espressi dalla CGUE ed escludendo la rilevanza della specialità del sistema del reclutamento scolastico per giustificare la diversità del trattamento economico riservato agli assunti a tempo determinato, precisando altresì l’incidenza dell’obbligo di disapplicazione delle norme in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a t. d. trasfuso nella indicata Direttiva;

che il primo motivo è infondato in quanto la Corte di Appello ha ritenuto di rigettare il gravame proposto dal Ministero facendo applicazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6 e la domanda accolta dal primo giudice è stata, comunque, solo quella tesa all’accertamento dell’avvenuta violazione del principio di non discriminazione economica sancito dalla clausola 4 dell’Accordo quadro ed al riconoscimento di un trattamento paritario, sotto il profilo retributivo (progressione stipendiale correlata al mero decorso del tempo), tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato, sicchè non ricorre il denunciato vizio;

che, del pari, infondato è il secondo motivo in quanto la Corte di appello, rispetto all’ambito del devolutum quale individuato anche sulla base delle domande formulate nel ricorso introduttivo, ha adottato una motivazione in parte pertinente rispetto alle doglianze formulate nell’atto di gravame (laddove la Corte territoriale ha condiviso l’applicazione del principio di non discriminazione ad opera del primo giudice e ritenuto che la legittimità, in astratto, del ricorso da parte dell’amministrazione alle assunzioni a tempo determinato non avesse alcuna correlazione logica con la negazione della progressione retributiva in funzione dell’anzianità di servizio) e in parte esorbitante dal thema decidendum (laddove ha in modo del tutto ultroneo fatto riferimento alla L. n. 312 del 1980, art. 53quale norma nella quale il diritto dell’appellata troverebbe fondamento);

che, in conseguenza, le doglianze del Ministero incentrate su tale ultima norma non colgono nel segno, essendo inconferenti rispetto ai termini di causa;

che, per il resto, come già osservato da questa Corte (Cass. 7.11.2016 n. 22558, alle cui motivazioni ci si riporta integralmente in quanto del tutto condivise), il Ministero ricorrente sovrappone e confonde il principio di non discriminazione, previsto dalla clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale – CES, CEEP e UNICE – e recepito dalla Direttiva 99/70/CE), con il divieto di abusare della reiterazione del contratto a termine, oggetto della disciplina dettata dalla clausola 5 dello stesso Accordo, laddove i due piani debbono, invece, essere tenuti distinti, essendo il primo obiettivo della Direttiva teso a “migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione” ed il secondo a “creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato”;

che l’obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”, sussiste, quindi, a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacchè detto obbligo è attuazione, nell’ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che costituiscono “norme di diritto sociale dell’Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela” (Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C177/14, Regojo Dans, punto 32);

che tale clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio rilevandone il carattere incondizionato idoneo alla disapplicazione di qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C268/06, Impact; 13.9.2007, causa C- 307/05, Del Cerro Alonso; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana) ed affermando la esclusione di ogni interpretazione restrittiva, non potendo la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell’art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l’applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);

che la CGUE ha evidenziato che le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata) e che a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevando la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);

che la interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale – che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa – e valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito dell’Unione (fra le più recenti in tal senso Cass. 8.2.2016 n. 2468);

che correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha richiamato le statuizioni dalla Corte di Lussemburgo per escludere la conformità al diritto eurounitario delle clausole dei contratti collettivi nazionali per il comparto scuola, succedutisi nel tempo, in forza delle quali per il personale docente ed educativo non di ruolo era escluso il riconoscimento della anzianità di servizio, previsto per gli assunti a tempo indeterminato in base ad un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità;

che anche in questa sede il Ministero, pur affermando l’esistenza di condizioni oggettive a suo dire idonee a giustificare la diversità di trattamento, ha fatto leva su circostanze che prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, le quali sole potrebbero legittimare la disparità, insistendo, infatti, sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego e sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, ossia su ragioni oggettive che legittimano il ricorso al contratto a tempo determinato e che rilevano ai sensi della clausola 5 dell’Accordo Quadro, da non confondere, per quanto sopra si è già detto, con le ragioni richiamate nella clausola 4, che attengono, invece, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione, in ordine alle quali nulla ha dedotto il ricorrente;

che, pertanto, in dissenso dalla proposta del relatore, essendo inconferente rispetto ai termini di causa come sopra precisati ogni riferimento alla questione relativa all’applicabilità della L. n. 312 del 1980, art. 53 contenuta nella sentenza impugnata, il ricorso va rigettato;

che la novità e la complessità della questione, diversamente risolta dalle Corti territoriali e soltanto dopo il deposito del ricorso da questa Corte, giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità tra il Ministero ricorrente e le controricorrenti; non si provvede in ordine alle spese nei confronti delle intimate che non hanno svolto alcuna attività difensiva;

che non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 1778/2016).

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio di legittimità tra il Ministero ricorrente e le controricorrenti; nulla per le spese nei confronti delle parti rimaste intimate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2017

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