Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16730 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 16/07/2010), n.16730

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.V., M.E., elettivamente domiciliati in

ROMA VIA COSSERIA 5 presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO

FRANCESCO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIANNELLA PIETRO, giusta delega in calce;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 41/2004 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 15/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2010 dal Consigliere Dott. PERSICO Mariaida;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.V. e M.E. impugnavano due avvisi di accertamento, relativi all’IRPEF per gli anni d’imposta 1993 e 1994, che avevano tratto origine da un processo verbale, scaturito da una verifica generale effettuata dalla Guardia di Finanza; eccepivano la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 38 e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75. L’ufficio contrastava tale domande.

La Commissione Tributaria Provinciale con due distinte sentenze, in parziale accoglimento dei ricorsi, rideterminava il reddito di impresa, ritenendo giustificati alcuni prelevamenti ed alcuni versamenti effettuati sui conti correnti bancari accertati, ed applicava le sanzioni al minimo edittale. Contro tale sentenza proponevano due distinti appelli i contribuenti ribadendo le argomentazioni svolte e chiedendo l’applicazione di una sola sanzione; l’Ufficio resisteva.

La Commissione Tributaria Regionale della Liguria, riuniti i due ricorsi, fissava per le due annualita’ 1993 e 1994 l’applicazione di una sola sanzione da applicarsi al minimo edittale e confermava nel resto.

Contro tale sentenza i contribuenti propongono ricorso per cassazione articolato su di un duplice motivo; l’intimata non controdeduce.

Diritto

MOTIVAZIONE

Con il primo motivo del ricorso in esame i contribuenti denunciano la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, nonche’ il vizio di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere il giudice dell’appello:

– motivato per relationem con la mera enunciazione di uniformarsi alle due sentenze di primo grado, ma senza riportare nel loro testo le motivazioni di tali sentenze ed indicando in modo erroneo le norme che gli appellanti avevano indicate come violate;

– ancora per avere motivato in modo solo apparente in ordine alla eccezione di incostituzionalita’ dell’art. 32, comma 1, n. 2 per contrasto con l’art. 53 Cost.;

– per avere motivato in modo meramente apparente sulla domanda, contenuta in entrambi gli appelli, di dedurre i costi sostenuti per produrre i ricavi accertati sulla base dei prelevamenti effettuati dai conti correnti bancari. La censura e’ infondata.

La motivazione dell’impugnata sentenza, pur nella sua concisione, e’ idonea a dare conto sia del percorso logico – giuridico seguito dal giudicante, sia degli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento del decisum. Ed infatti nella stessa la frase riportata dai ricorrenti “……confermando le motivazioni espresse dalla C.T.P. di Savona” segue e conclude il compiuto esame della doglianze mosse alle sentenze di primo grado: con riferimento all’asserita violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e’ citato il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte sulla legittimita’ dell’imputazione dei versamenti operati sui conti correnti bancari a ricavi conseguiti dal contribuente nella propria attivita’ d’impresa, in virtu’ della presunzione relativa di cui al citato art. 32, superabile solo in virtu’ di prova contraria, il cui onere ricade sul contribuente stesso, ed e’ evidenziate la mancanza di tale prova per tutti i movimenti relativi alle maggiori somme assoggettate a tassazione. Con riferimento ai costi non riconosciuti ha correttamente fatto riferimento alla mancanza della idonea documentazione al riguardo ed al disposto del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, punto 4. Con riferimento alla eccezione di illegittimita’ costituzionale dell’art. 32 citato ha fatto riferimento, anche se in verita’ in modo fin troppo implicito ed involuto, al rispetto all’art. 53 Cost. insito in un accertamento effettuato sulla base del reddito effettivamente prodotto.

Peraltro e’ opportuno ricordare il pacifico e condiviso principio(Cass. SS.UU. n. 802/1998; Cass. 16459/2004) secondo cui il vizio di motivazione, deducibile in sede di legittimita’ ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale desumibile dalla sentenza, sia ravvisabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non puo’, invece, consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, posto che la citata norma conferisce alla Corte di Cassazione solo il potere di controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui spetta individuare le fonti del proprio convincimento, scegliendo tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Tale motivo va pertanto rigettato.

Con il secondo motivo i contribuenti censurano la violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2 e art. 39, comma 1 nonche’ del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 52, comma 1 e art. 75, comma 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per non avere il giudice dell’appello tenuto conto che il maggior reddito era formato solo ed esclusivamente dai prelevamenti operati sui conti correnti di essi contribuenti, i quali non possono che corrispondere a costi e spese, determinato illegittimamente il reddito imponibile La censura e’ infondata in virtu’ dei consolidati principi affermati da questa Corte (Cass. n. 4554 del 2010; n. 23852 del 2009; n. 18016 del 2005; n. 13398 del 2003; n. 11240 del 2002; n. 16198 del 2001).

Ed invero e’ stato detto (Cass. n.. 25365 del 2007) “In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 impone di considerare ricavi sia i prelevamenti, sia i versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente non provi che i versamenti sono registrati in contabilita’ e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziche’ costituire acquisizione di utili; posto che, in materia, sussiste inversione dell’onere della prova, alla presunzione di legge (relativa) va contrapposta una prova, non un’altra presunzione semplice ovvero una mera affermazione di carattere generale, ne’ e’ possibile ricorrere all’equita’”.

Ed ancora (Cass. n. 4589 del 2009) che: “Nel processo tributario, nel caso in cui l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, e’ onere del contribuente, a carico del quale si determina una inversione dell’onere della prova, dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili, mentre l’onere probatorio dell’Amministrazione e’ soddisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti”.

In effetti la presunzione legale ricavatole dai citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, per cui i movimenti di dare ed avere (versamenti e prelevamenti) risultanti da un conto corrente bancario rilevano ai fini dell’accertamento dell’imponibile, salva la prova contraria, determina l’erroneita’ dell’assunto dei ricorrenti secondo i quali, a prescindere dall’assolvimento dell’onere della prova sugli stessi gravante, i prelevamenti dai conti correnti non possono misurare che costi e spese; sul punto questa Corte ha gia’ rilevato (Cass. 19003 del 2005) come: “Il legislatore, in sostanza considera fino a prova contraria ricavi sia i prelevamenti sia i versamenti in quanto non ritiene che il contribuente evasore occulti in pari misura i ricavi ed i costi, anzi la norma muove dal presupposto che il contribuente tenda ad occultare i ricavi ma non i costi: quindi non e’ lecito presumere che in ogni caso a ricavi occulti necessariamente corrispondano costi occulti”.

Invero la stessa Corte Costituzionale nel ritenere non fondata la questione di legittimita’ costituzionale del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2 sollevata in relazione agli art. 3 e 53 Cost., ha rilevato che ” la norma si sottrae alla censura di violazione dell’art. 53 Cost., risolvendosi, quanto alla destinazione dei prelievi non risultanti dalle scritture contabili, in una presunzione di ricavi iuris tantum suscettibile, cioe’, di prova contraria attraverso la indicazione del beneficiario dei prelievi. Una presunzione siffatta non appare, poi, lesiva del canone di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., non essendo manifestamente arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari effettuati da un imprenditore siano stati destinati all’esercizio dell’attivita’ d’impresa e siano, quindi, in definitiva, detratti i relativi costi, considerati in termini di reddito imponibile” Ugualmente infondata e’ altresi’ la censura mossa alla sentenza impugnata di aver violato il disposto del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, comma 4. E’ vero, infatti, che tale norma ammette in deduzione dal maggior reddito accertato i costi che sono serviti a produrlo anche se non imputati al conto dei profitti e delle perdite, ma – come specifica la norma ante modifica nell’ultimo rigo del comma 4 – “se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi”,cosa quest’ultima che manca nel caso di specie. Il ricorso deve pertanto essere respinto.

Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese del giudizio di legittimita’ atteso che l’intimato non ha svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA