Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16730 del 14/06/2021
Cassazione civile sez. lav., 14/06/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 14/06/2021), n.16730
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2182/2020 proposto da:
F.I., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e
difeso dall’Avvocato ALESSANDRA ZAGARELLA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone – Sezione
di Reggio Calabria;
– intimato –
avverso il decreto n. cronologico 1166/2019 del TRIBUNALE di REGGIO
CALABRIA, depositato il 24/09/2019 R.G.N. 541/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
29/01/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.
Fatto
RILEVATO
Che:
1. con decreto 24 settembre 2019, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava il ricorso di F.I., cittadino nigeriano, avverso il decreto della Commissione Territoriale di Reggio Calabria, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale;
2. esso escludeva la credibilità del richiedente per l’inattendibilità e l’incoerenza del racconto della sua fuga: dipesa dalla pretesa della confraternita degli (OMISSIS), alla morte del padre che di essa era membro, dell’ingresso al suo posto del fratello, il quale, dopo sei mesi dal rifiuto, aveva iniziato ad avere problemi mentali ed era quindi impazzito; sicchè, quando la stessa richiesta era stata rivolta a lui, la madre era riuscita ad allontanarlo dal Paese, organizzandogli il viaggio attraverso la Libia. Nè il racconto era riscontrato da informazioni sulla confraternita ricavabili dalle fonti internazionali consultate;
3. il Tribunale negava pertanto la ricorrenza dei requisiti propri di ogni misura di protezione richiesta;
4. con atto notificato il 13 dicembre 2019, lo straniero ricorreva per cassazione con unico motivo; il Ministero dell’Interno intimato non svolgeva alcuna attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1. il ricorrente soltanto in data 10 gennaio 2020, a mezzo del servizio postale (come direttamente verificato), ha depositato il ricorso: e quindi tardivamente rispetto alla sua notificazione a mezzo PEC in data 13 dicembre 2019, oltre il termine di venti giorni prescritto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 1;
2. esso ne comporta l’improcedibilità, rilevabile anche d’ufficio e neppure esclusa dalla costituzione del resistente (nel caso di specie peraltro non avvenuta), posto che il principio, sancito dall’art. 156 c.p.c., di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme (Cass. 24 maggio 2013, n. 12894; Cass. 26 gennaio 2015, n. 1325; Cass. 26 ottobre 2017, n. 25453); nemmeno avendo il ricorrente dedotto il mancato tempestivo deposito per una causa ad esso non imputabile, così eventualmente evitando la declaratoria di improcedibilità con la richiesta, ad impedimento cessato, di rimessione in termini ai sensi dell’art. 153 c.p.c., comma 2 e il deposito contestuale dell’atto non potuto depositare nei termini (Cass. 4 settembre 2019, n. 22092);
3. pertanto il ricorso deve essere dichiarato improcedibibile, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso; nulla sulle spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 29 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2021