Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16730 del 06/07/2017

Cassazione civile, sez. VI, 06/07/2017, (ud. 12/04/2017, dep.06/07/2017),  n. 16730

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26572-2016 proposto da:

R.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BELSIANA 71,

presso lo studio dell’avvocato MARIO OCCHIPINTI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIROLAMO COFFARI;

– ricorrente –

contro

S.A.;

– intimato –

per regolamento di competenza avverso il provvedimento della CORTE

D’APPELLO di FIRENZE, depositato il 12/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/04/2017 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C.

SAMBITO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale che, visto l’art. 380 ter c.p.c.,

chiede dichiararsi inammissibile il ricorso, con le conseguenze di

legge.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel corso del procedimento nell’interesse della minore S.S., promosso dal padre S.A. per la revoca o sospensione della responsabilità genitoriale della madre R.N., il Tribunale per i Minorenni di Firenze, con decreto del 12.2.2016, ha dato gli opportuni provvedimenti per favorire la positiva evoluzione della minore ed il suo rapporto col padre. Avverso tale decreto, ed a seguito del reclamo alla Corte d’Appello, notificato dal padre con atto del 12.9.2016, R.N. ha proposto istanza di regolamento di competenza ex art. 43 c.p.c., comma 2, affermando la competenza, ai sensi dell’art. 38 disp. att. c.c. del Tribunale civile di Livorno, adito dallo S. col ricorso, depositato il 26.9.2016 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio. La ricorrente ha evidenziato la continenza tra i due procedimenti e la scelta strumentale del giudice operata ex adverso. L’intimato non ha svolto difese. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma sintetica.

2. Il ricorso è inammissibile. Va, infatti, ribadito (cfr. Cass. ord. n. 8128 del 2015 resa inter partes) che: a) il provvedimento impugnato non ha natura definitiva costituendo un provvedimento di giurisdizione volontaria non contenziosa, preordinato all’esigenza prioritaria della tutela degli interessi della figlia minore, sempre revocabile e modificabile e, pertanto, inidoneo ad assumere carattere di definitività ed efficacia di giudicato (Cass. S.U. n. 23030 del 2007); b) avverso provvedimento siffatto è inammissibile qualsiasi forma di ricorso per cassazione, anche quello relativo alla competenza, atteso che l’affermazione o negazione della competenza ha mera natura preliminare e strumentale alla decisione di merito, e ne condivide il regime impugnatorio (ex multis, Cass. n. 49 del 2013).

3. La giurisprudenza di questa Corte (Cass. 21.11.2016 n. 23633) – secondo cui il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale, emesso dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 336 c.c., ha attitudine al giudicato rebus sic stantibus, sicchè, il decreto della Corte di appello che, in sede di reclamo, confermi, revochi o modifichi il predetto provvedimento, è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, – non è invocata a proposito dalla ricorrente, in quanto il decreto impugnato, come si è esposto in narrativa, non ha siffatto tenore, ma si limita a dare impulso a svariate attività, sostanzialmente finalizzate al recupero della figura paterna (lavoro psicoterapico, organizzazione di incontri col padre ed i nonni paterni, inserimento in attività che aiutino il processo di separazione della figlia con la madre).

3. Non va provveduto sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata. Trattandosi di processo esente, non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Dispone che, ai sensi del D.Lgs n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2017

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