Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1673 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 1673 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

ha pronunciato la seguente

lavoro autonomo

SENTENZA

sentenza
in farina semplificata

sul ricorso proposto da:
CAUDULLO Raffaele (CDL RFL 43C08 C351Z), rappresentato e
difeso da se medesimo ai sensi dell’art. 86 cod. proc.
civ., elettivamente domiciliato presso il proprio studio
in Roma, via Mario Fani n. 37;
– ricorrente
contro
CAMPO SERVICE società cooperativa (già PIAVE CARNI s.c. a
r.1.)(01940500265), in persona del legale rappresentante
pro tempore,

rappresentata e difesa, per procura speciale

in calce al controricorso, dagli Avvocati Raffaele Pennino
e Nicola Di Pierro, elettivamente domiciliata presso lo
studio del secondo in Roma, via Tagliamento n. 55;

Data pubblicazione: 27/01/2014

- controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 17092/2012,
depositata in data 12 settembre 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Dott. Stefano Petitti;
sentito l’Avvocato raffaele Caudullo;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Aurelio Golia, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto che, in accoglimento dell’opposizione spiegata da Piave Carni s. .c. a r.l. avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Roma su istanza di Caudullo Raffaele per l’importo di euro 2.165,00 a titolo di
compensi professionali, il Giudice di pace condannava la
società al pagamento, in favore del professionista, della
minor somma di euro 198,00;
che il Caudullo proponeva appello e, nella resistenza
della Piave Carni, che proponeva appello incidentale mirando a far affermare il proprio difetto di legittimazione
passiva, il Tribunale di Roma con sentenza depositata il
13 settembre 2012, accoglieva l’appello incidentale e, in
parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava che
nulla era dovuto all’Avvocato Raffaele Caudullo, che condannava alle spese del doppio grado;

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udienza del 10 dicembre 2013 dal Consigliere relatore

che il Tribunale rilevava essere pacifico che il compenso richiesto dal Caudullo si riferiva alla seconda fase
di legittimità di un processo penale, con costituzione di
parte civile e citazione del responsabile civile, per le-

ve Carni; che il Caudullo era intervenuto nel processo in
quanto nominato difensore d’ufficio dal Presidente della
quarta sezione quale difensore dell’imputato, tale Merotto
Olivo, all’epoca dei fatti legale rappresentante della
Piave Carni, peraltro deceduto nelle more della fissazione
dell’udienza di discussione;
che, tanto premesso, il Tribunale riteneva indiscutibile che il rapporto professionale si fosse costituito,
semmai, tra il difensore e il Merotto, e che a detto rapporto fosse rimasta del tutto estranea la società di cui
il Merotto era legale rappresentante, essendo del pari irrilevante che il Merotto fosse stato imputato nella qualità di legale rappresentante della società, e ciò in considerazione del principio della personalità della responsabilità penale;
che, ancora, atteso che la Piave Carni era stata citata in quel giudizio quale responsabile civile, non vi era
ragione per ritenere che la nomina a difensore del legale
rappresentante, imputato nel processo penale, estendesse i

sioni personali colpose subite da un dipendente della Pia-

suoi effetti anche nei confronti del diverso soggetto giuridico citato quale responsabile civile;
che l’assunto dell’appellante, il quale sosteneva di
avere ricevuto l’incarico dal nuovo legale rappresentante

dell’avvocato della medesima società, era rimasto del tutto sfornito di prova, non avendo il creditore opposto articolato mezzi istruttori a tal fine;
che per la cassazione di questa sentenza ha proposto
ricorso l’Avvocato Raffaele Caudullo sulla base di un unico motivo, cui ha resistito, con controricorso, la Campo
Service società cooperativa (nuova denominazione di Piave
Carni s.c. a r.1.);
che il ricorrente ha depositato memoria ai sensi
dell’art. 378 cod. proc. civ.
Considerato che il Collegio ha deliberato la redazione
della motivazione della sentenza in forma semplificata;
che con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia vizio di motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria, dolendosi del fatto che il Tribunale, accogliendo una eccezione formulata dalla società solo in grado di
appello, abbia omesso di considerare che egli aveva già in
passato assistito il legale rappresentante della società
su incarico della società stessa e del suo legale, che a-

della società e di averne avuto conferma verbale da parte

veva anche provveduto a corrispondergli il compenso per
l’attività svolta;
che il ricorso è inammissibile;
che il ricorrente, invero, pretende di sostituire alle

mente a quella concernente la nomina a difensore d’ufficio
da parte del Presidente della quarta sezione penale di
questa Corte – una diversa situazione di fatto, senza peraltro svolgere alcuna censura in ordine alle osservazioni
contenute nella sentenza impugnata in ordine alla mancata
articolazione di mezzi di prova, da parte del Caudullo,
finalizzati a dimostrare il conferimento dell’incarico da
parte del legale rappresentante della società o dal legale
della stessa;
che inoltre, avendo il Tribunale affermato che
l’eccezione di difetto di legittimazione passiva era stata
dalla società già eccepita in primo grado, la deduzione
del ricorrente, secondo cui, invece, la detta eccezione
sarebbe stata formulata solo in grado di appello, integra
un vizio revocatorio, che avrebbe dovuto essere denunciato
ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. e non ai
sensi dell’art. 360, n. 5, del medesimo codice;
che, in realtà, attraverso la denuncia di un vizio di
motivazione – peraltro genericamente evocato sotto gli alternativi profili della omissione o insufficienza e della

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circostanze di fatto accertate dal Tribunale – e segnata-

contraddittorietà – il ricorrente tende ad ottenere in
questa sede una diversa ricostruzione del fatto, il che
eccede all’evidenza dai limiti del giudizio di legittimità;

sibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità,
liquidate come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna
il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 1.200,00, di cui
euro 1.000,00 per compensi, oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il
10 dicembre 2013.

che il ricorso deve quindi essere dichiarato inammis-

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