Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1673 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/01/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 24/01/2020), n.1673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14656-2018 proposto da:

INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, V. CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA VALENTE,

CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MANUELA MASSA;

– ricorrente –

contro

S.V.;

– intimato –

avverso il decreto n. 360/2016 R.G. del TRIBUNALE di LECCO,

depositato l’11/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto in data 7 – 9 novembre 2017 il Tribunale di Lecco ha omologato l’esito negativo dell’accertamento tecnico preventivo disposto su ricorso di S.V. per l’accertamento del requisito sanitario dell’handicap grave e dello stato di cieco assoluto; ha compensato integralmente le spese di lite e posto le spese di c.t.u. a carico dell’Inps;

2. avverso il decreto ha proposto ricorso l’Inps, articolato in un unico motivo, cui la parte intimata non ha opposto difese;

3. la proposta del relatore è stata comunicata all’Inps, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. con l’unico motivo di ricorso l’Inps ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 113, 116 c.p.c., dell’art. 152 disp. att. c.p.c., dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 445 bis c.p.c.;

5. ha censurato il decreto per avere posto le spese di c.t.u. a carico dell’Istituto sebbene parte integralmente vittoriosa, dato l’esito negativo dell’accertamento tecnico preventivo e mancando la dichiarazione di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c., ai fini dell’esonero dal pagamento delle spese;

6. in via preliminare rispetto all’esame della censura deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso per difetto di prova della sua notifica;

7. la notifica del ricorso per cassazione è stata tentata dall’Istituto ricorrente nei confronti di S.V. attraverso la spedizione di copia conforme all’originale, a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., con raccomandata A/R spedita il 9.5.2018; dall’avviso di ricevimento della raccomandata risulta che il plico non è stato consegnato per irreperibilità del destinatario; nessun’altra documentazione è stata depositata da parte ricorrente, neanche con la memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nonostante la segnalazione di mancato perfezionamento della notifica nella proposta del relatore; il sig. S. è rimasto intimato;

8. questa Corte (Cass., S.U. n. 627 del 2008; Cass. n. 9453 del 2011; Ord. sez. 6, n. 18361 del 2018) ha precisato che la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio; tale avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dalla citata Disp., comma 1, ovvero fino all’adunanza della Corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2; in caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.;

9. deve dunque dichiararsi la inammissibilità del ricorso per mancanza di prova della sua notifica;

10. non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite per la mancata costituzione della controparte;

11. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020

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