Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1673 del 24/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/01/2011, (ud. 26/10/2010, dep. 24/01/2011), n.1673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Rata alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

F.G.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna n. 79/4/06, depositata il 20 settembre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26 ottobre 2010 dal Relatore Cons. Dott. GRECO Antonio.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 79/4/06, depositata il 20 settembre 2006, che, accogliendo l’appello di F.G., ragioniere commercialista, gli ha riconosciuto il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998, 1999 e 2000.

Il contribuente non ha svolto attività nella presente sede.

Il ricorso contiene due motivi, che rispondono ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis cod. proc. civ. Con il primo motivo l’amministrazione ricorrente denuncia violazione della normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione, ravvisabile quando, come nella specie, venga impiegato in via non occasionale lavoro altrui; con il secondo motivo si censura la sentenza per aver omesso di valutare quanto dedotto dal contribuente nel ricorso in appello, e cioè di svolgere l’attività con la presenza di un unico dipendente con funzioni di segreteria che mai potrebbe sostituire il titolare, nonchè i quadri RE delle dichiarazioni dei redditi per gli anni 1999 e 2000, allegati al ricorso introduttivo, nei quali si espongono spese per lavoro dipendente.

La ratio decidendi della sentenza impugnata – che esclude la ricorrenza dell’autonoma organizzazione pur in presenza di lavoro dipendente, riconosciuto dallo stesso contribuente nell’atto di appello, prodotto dall’amministrazione con il ricorso per cassazione – non è conforme al consolidato principio affermato da questa Corte in materia, secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1 è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della “autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007).

Inoltre, nella motivazione della decisione gravata, che tra l’altro rileva “la mancanza di personale dipendente” pur a fronte della presenza, dichiarata dal contribuente nell’appello, di lavoro dipendente, si ravvisa il secondo vizio dedotto.

In conclusione, si ritiene che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, e dell’art. 380 bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto manifestamente fondato”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA