Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1673 del 23/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1673 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA

sul ricorso 24665-2016 proposto da:
A.C. COMPANY SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA.DELLA
GIULIANA 66, presso lo studio dell’avvocato PIETRO PATERNO’
RADDUSA, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato PIERGIORGIO FINOCCHIARO;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

,z5A-

Data pubblicazione: 23/01/2018

avverso la sentenza n. 3988/17/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, SEZIONE
DISTACCCATA di CATANIA, depositata il 22/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. MAURO

Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla
relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere
con motivazione semplificata;
che la s.r.l. A.C. Company in liquidazione propone ricorso per
cassazione nei confronti della sentenza della Commissione
tributaria regionale della Sicilia che aveva accolto l’appello
dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della
Commissione tributaria provinciale di Catania. Quest’ultima, a
sua volta, aveva accolto l’impugnazione della società
contribuente avverso un avviso di accertamento per IRES, IVA
e IRAP per l’anno 2004;
Considerato:
che il ricorso è affidato a tre motivi;
che, col primo, la contribuente invoca omesso esame circa un
fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.:
la CTR avrebbe omesso di esaminare i versamenti effettuati
dalla stessa società, ai fini della definizione ex art. 1 comma
1011 I. n. 296/2006 dei tributi sospesi;
che, col secondo, la ricorrente assume la violazione e falsa
applicazione degli artt. 25, 53 comma 3 0 e 54 D.Lgs. n.
546/1992 e 2697 c.c., in relazione all’art.360 nn. 3 e 4 c.p.c.: i
documenti prodotti in primo grado sarebbero stati disponibili
anche in appello, senza alcun onere, in capo alla parte, di
produrli nuovamente;
Ric. 2016 n. 24665 sez. MT – ud. 20-12-2017
-2-

MOCCI.

che, col terzo, la A.C. Company in liquidazione denuncia
violazione degli artt. 1, comma 1011, I. n. 296/2006, 13 D.Lgs.
n. 472/1997, 36 bis DPR n. 600/1973, 3 e 53 Cost., in
relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la CTR avrebbe
accolto l’appello dell’Ufficio sull’erroneo e generico presupposto

effettuati;
che l’Agenzia si è costituita con controricorso;
che la Corte deve dare atto che, nelle more della discussione,
la ricorrente ha dichiarato che, per effetto della sentenza n.
1170/13/2017 della CTR Sicilia – la quale aveva disposto la
revocazione della sentenza oggetto dell’odierno giudizio – era
venuto meno il suo interesse al ricorso;
che tale comunicazione determina una sostanziale rinuncia al
ricorso per cassazione, che comporta
l’inammissibilità sopravvenuta dello stesso;
che, in tema di impugnazioni, la ratio dell’art. 13, comma 1
quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto
dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che
pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va
individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie
o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica
per l’inammissibilità originaria del gravame ma non per quella
sopravvenuta (Sez. 6-2, n. 13636 del 02/07/2015);
che le spese possono essere compensate, in ragione dell’esito
complessivo del giudizio.
P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il ricorso, essendo cessata la materia
del contendere.
Compensa le spese di lite.
Ric. 2016 n. 24665 sez. MT – ud. 20-12-2017
-3-

della mancata dimostrazione della tempestività dei versamenti

Così deciso in Roma il 20 dicembre 2017
Il Presidente

Dr. Marcelk IWcobeIIis

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