Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16729 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2010, (ud. 14/05/2010, dep. 16/07/2010), n.16729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.G. in giudizio ex art. 86 c.p.c., T.V.

P., T.P., T.I., elettivamente domiciliati in

ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato

MANZI LUIGI, rappresentati e difesi dall’avvocato TATONI GIOVANNI,

giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI SPOLTORE in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA F. DENZA 20, presso lo studio dell’avvocato

DEL FEDERICO LORENZO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 76/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

PESCARA, depositata il 12/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/05/2010 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ALBINI, per delega dell’Avvocato

TATONI, che si riporta;

udito per il resistente l’Avvocato D’ILIO, per delega dell’Avvocato

DEL FEDERICO, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G., P.V. ed T.I., comproprietari di un terreno in Comune di (OMISSIS), impugnarono gli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione imposta ICI ricevuti per gli anni 1994/1998. La Commissione Tributaria Provinciale di Pescara riunì i ricorsi ed accolse l’eccezione di prescrizione annullando gli avvisi concernenti l’anno 1994. La CTR ha rigettato l’appello relativo agli altri anni di imposta.

I contribuenti ricorrono per la cassazione della sentenza con tre motivi, illustrati da memoria. Il Comune di (OMISSIS) resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2. Assumono che il loro terreno, compreso in zona P.A.P. (Piano Attività Produttive) dal Piano regolatore generale, non era concretamente suscettibile di edificazione in assenza di uno strumento urbanistico particolareggiato. sicchè avrebbe dovuto assoggettarsi alla aliquota stabilita per i terreni agricoli. Decidendo diversamente, la CTR sarebbe incorsa nella violazione delle norme richiamate.

Il motivo è infondato. Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 – quattordecies, comma 16, convertito nella L. n. 248 del 2005, stabilisce che la disposizione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), deve interpretarsi nel senso che un’area è da considerare comunque edificabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dalla adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Il valore interpretativo, e dunque retroattivo, della citata disposizione è stato confermato dalle sezioni unite di questa corte con la sentenza n. 25506 del 30.11.2006. Non sussiste, pertanto, la violazione di legge denunciata.

Col secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, punti a) e b) e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art5. 5, comma 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si assume che gli avvisi impugnati non recavano elementi sufficienti a ricostruire il ragionamento posto a base della pretesa ed il criterio di determinazione dell’imposta, e mancavano di ogni cenno e riferimento a tali elementi essenziali per la valutazione.

Il motivo è inammissibile, perchè investe una valutazione di fatto, che la CTR ha espresso osservando che i criteri di tassazione sono evincibili dagli avvisi impugnati. Giudizio che avrebbe potuto criticarsi sotto il profilo della adeguatezza della motivazione (ex art. 360 c.p.c., n. 5) ma non anche per violazione di legge, con una censura che critica la motivazione degli avvisi e non quella della sentenza impugnata.

Col terzo motivo è dedotta violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9, comma 1 e dell’art. 2135 c.c.. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si assume che, alla stregua delle disposizioni indicate, debba considerarsi coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale non solo il coltivatore manuale ma anche “la persona che assolva, nell’ambito della propria azienda, l’organizzazione tecnico produttiva, gli adempimenti amministrativi, fiscali, previdenziali, di raccolta e commercializzazione.

La doglianza sviluppa considerazioni affatto estranee alla motivazione della sentenza impugnata, che non ha preso in considerazione la richiesta di applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9 siccome non contenuta nei motivi d’appello. Risulta del resto anche dalla narrativa del ricorso per cassazione che con l’impugnazione originaria i contribuenti avevano sostenuto che il terreno non era da loro stessi direttamente coltivato, ma che era detenuto in uso da N.L., imprenditrice agricola a tempo principale”, sicchè mancava il presupposto di applicazione dell’art. 9, che accorda una franchigia sull’imponibile ai soggetti ICI che coltivino direttamente il fondo agricolo.

Va dunque respinto il ricorso e condannati i ricorrenti al rimborso delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al rimborso delle spese, liquidate in Euro 1.200,00 di cui 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

 

 

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