Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16728 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 12/04/2016, dep. 09/08/2016), n.16728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 14452 del ruolo generale dell’anno 2013,

proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– ricorrente –

contro

Fallimento di s.p.a. Unicar Furgonature, in persona del curatore pro

tempore;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dell’Emilia-Romagna, sezione 12, depositata in data 24

settembre 2012, n. 60;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

12 aprile 2016 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

udito per l’Agenzia l’avvocato dello Stato Giovanni Palatiello;

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

L’Agenzia ha contestato alla società, in relazione all’anno d’imposta 2001, l’importo di una fattura passiva concernente l’immobile sede della società, d’importo nettamente superiore a quello indicato nel relativo contratto di locazione.

La contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento in questione, eccependo la decadenza dell’ufficio dal potere impositivo e deducendo nel merito di aver regolarmente pagato l’importo equivalente a quello portato nella fattura contestata per gli anni dal 2002 al 2004.

La Commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso, mentre quella regionale ha accolto l’appello della contribuente, in base alla considerazione che, benchè il processo verbale di constatazione del (OMISSIS) avesse evidenziato l’obbligo di denuncia penale, questa è stata presentata soltanto in data 21 aprile 2009, ossia dopo l’emissione dell’avviso di accertamento ed è stata “fulmineamente” archiviata, risultando inidonea a determinare il raddoppio del termine per l’accertamento.

Avverso questa sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate per ottenerne la cassazione, affidato ad un unico motivo, cui non v’è replica.

Diritto

1.-Con l’unico motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia si duole della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 sostenendo che il presupposto di operatività del raddoppio del termine sta nella mera sussistenza dei presupposti per la denuncia penale, non già nella effettiva presentazione di essa.

Per effetto del D.L. n. 223 del 2006, art. 37, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 dispone che “in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti – cioè gli ordinari termini di decadenza per l’accertamento – sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione”. Disposizione analoga è dettata per l’iva dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 là dove l’art. 37, comma 26 stabilisce che il raddoppio si applica dal periodo d’imposta per il quale, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, siano ancora pendenti i termini ordinari per l’accertamento.

Questa Corte ha aggiunto che il raddoppio dei termini, in caso di violazione che comporti l’obbligo di denuncia, trova applicazione anche con riferimento all’attività di controllo della spettanza del credito d’imposta (Cass. 11 febbraio 2012, n. 22587).

2.- Quando la disciplina è giunta all’esame della Consulta, la Corte (Corte cost. 25 luglio 2011, n. 247) ha stabilito che il raddoppio dei termini di decadenza dal potere di accertamento come regolato dal D.L. n. 223 del 2006, è cagionato da un fattore obiettivo, rinvenibile nell’obbligo di presentazione della denuncia penale, per cui non di raddoppio dei termini in senso proprio si tratta, bensì di un nuovo termine di decadenza, applicabile solo in presenza della circostanza citata.

Per questo motivo, ha soggiunto la Corte, non ha rilievo il fatto che la denuncia sia stata compiuta in un momento in cui gli ordinari termini di decadenza erano oramai spirati. In questo contesto, ha ulteriormente precisato, l’obbligo di denuncia, da un lato, sussiste solo ove vi siano seri indizi di reato, il che è un dato obiettivo non lasciato alla discrezionalità del funzionario dell’ufficio tributario; dall’altro, non è escluso dalla configurabilità di una causa di estinzione del reato come la prescrizione.

2.1.-Il giudice tributario, in definitiva, deve vagliare la sola presenza dell’elemento idoneo a comportare la proroga, quindi verificare la sussistenza di seri indizi di reati utili a determinare l’insorgenza dell’obbligo di presentazione della denuncia, senza estendere l’esame all’accertamento del reato.

3.- L’intervenuta archiviazione della denuncia, per quanto fulminea, non è di per se stessa d’impedimento all’applicazione del più lungo termine per l’accertamento, proprio perchè non rilevano nè l’esercizio dell’azione penale da parte del p.m., ai sensi dell’art. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell’imputazione, nè la successiva emanazione di una sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale, anche in considerazione del doppio binario tra giudizio penale e procedimento e processo tributario (in termini, Cass. 15 maggio 2015, n. 9974).

4.- Su tale assetto non è destinata a dispiegare effetti la sequenza di modifiche che hanno riguardato la disciplina dei termini prescritti per l’accertamento rispettivamente dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57.

Con la L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi da 130 a 132 il legislatore ha dettato una nuova disciplina dei termini di accertamento, disponendo la sostituzione dei suddetti D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 di guisa che, per i profili d’interesse, gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nel D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e art. 55, comma 2 nonchè quelli considerati dal D.P.R. n. 600 del 1973 “…devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione” (commi 130 e 131), senza alcuna previsione di raddoppio di termini.

4.1.- Il legislatore ha peraltro dettato anche una disciplina transitoria, sia pure affidata ad una combinazione di rimandi.

Per un verso, difatti, l’art. 1, comma 132 dinanzi richiamato prescrive che “le disposizioni di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57, commi 1 e 2, e al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, commi 1 e 2, come sostituiti dai commi 130 e 131 del presente articolo, si applicano agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi”, aggiungendo che “per i periodi d’imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata” ed ulteriormente specificando che “in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per alcuno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d’imposta in cui è stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo. Resta fermo quanto disposto dal D.L. 28 giugno 1990, n. 167, art. 5 quater, comma 5 convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni”.

Per altro verso, ed è questa l’ipotesi che viene in considerazione, si è stabilito anche che “sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l’Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto” (D.Lgs. 3 agosto 2015, n. 128, art. 2, comma 3, che non è stato modificato dalla successiva L. n. 208 del 2015).

La disciplina transitoria, per conseguenza, è articolata su due piani:

a.- qualora gli avvisi di accertamento, sia pure relativi a periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, non siano stati ancora notificati, si applica la disciplina dettata dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 132;

b.- qualora, invece, gli avvisi di accertamento relativi a periodo d’imposta precedenti a quello in corso alla data 31 dicembre 2016 siano stati già notificati, si applica la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2.

La salvezza contemplata da quest’ultima norma, riferendosi senza distinzione agli effetti degli avvisi, non può che riguardare l’intero corredo disciplinare, sul piano delle conseguenze, scaturente dal diritto vivente, dinanzi sunteggiato, al cospetto del quale è destinata a cedere l’applicabilità immediata delle norme introdotte nel 2015 in tema di raddoppio dei termini, derivante dalla loro natura procedimentale.

Nè si può invocare il principio del favor rei, l’applicazione del quale è predicabile unicamente al cospetto di norme sanzionatorie, non già allorquando, come nel caso in esame, si tratti dei poteri di accertamento dell’ufficio (in termini, Cass., ord. 6 ottobre 2014, n. 21041; conf., ord. 6 novembre 2015, n. 22744).

La statuizione della sentenza impugnata, per conseguenza, si rivela errata in diritto.

Ne derivano l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza, con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, affinchè preliminarmente svolga le verifiche sub 2.1. e di seguito eventualmente esamini il merito della controversia, provvedendo a regolare le spese.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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