Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16728 del 06/07/2017

Cassazione civile, sez. VI, 06/07/2017, (ud. 12/04/2017, dep.06/07/2017),  n. 16728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14475/2016 proposto da:

R.N., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

CESARINA RAVAROTTO e MARIA LUDOVICA PEZZANGORA;

– ricorrente –

contro

Z.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 524/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 10/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/04/2017 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C.

SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Venezia, confermando della sentenza di primo grado con cui era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da R.N. con Z.R., ha rigettato la domanda della moglie volta al riconoscimento dell’assegno divorzile. Per la cassazione della sentenza, ricorre la R. sulla base di un motivo (violazione art. 115 c.p.c.; art. 156 c.c.; della L. n. 898 del 1970, art. 5). L’intimato non ha svolto difese. In sede di memoria, la ricorrente ha fatto presente, allegando copia del relativo certificato, che Z.R. è deceduto il (OMISSIS).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma sintetica.

2. SeCOnd0 giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr. Cass. n. 9689 del 2006; n. 27556 del 2008; n. 18130 del 2013, richiamata pure dalla ricorrente), la morte del coniuge in pendenza di giudizio di separazione o divorzio, anche nella fase di legittimità davanti a questa Corte, fa cessare il rapporto coniugale e la stessa materia del contendere, potendo il procedimento di separazione e divorzio esser proposto e continuato soltanto dai coniugi. Lo scioglimento del matrimonio, con la morte dei coniugi, esclude dunque ogni conseguenza relativa all’assegno divorzile e agli altri profili economici tra i coniugi (così come una pronuncia sulla modifica delle condizioni), salvo il caso, qui non ricorrente, in cui siano dedotti rapporti patrimoniali solo occasionalmente collegati allo stato matrimoniale (in tal caso invece il processo potrebbe essere continuato dagli eredi).

3. Va, pertanto, dichiarato inammissibile il ricorso, per essere cessata la materia del contendere, restando le spese del giudizio a carico della ricorrente. Non sussistono, invece, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso che la ratio di tale disposizione va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo, a carattere sanzionatorio, si applica per l’inammissibilità originaria del gravame, ma non anche per quella sopravvenuta e dovuta a fatti, come nella specie, non ascrivibili alla parte ricorrente (cfr. Cass. 02/07/2015 n. 13636).

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso per cessata materia del contendere. Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2017

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