Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16728 del 05/08/2020
Cassazione civile sez. VI, 05/08/2020, (ud. 10/06/2020, dep. 05/08/2020), n.16728
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 36393/2019 R.G. proposto da:
G.A.;
– ricorrente non costituito –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello
Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,
12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Liguria, n. 275/2019 depositata in data 27 febbraio 2019;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 10 giugno 2020 dal Consigliere Relatore D’Aquino Filippo.
Fatto
RILEVATO
CHE:
L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso, provvedendo all’iscrizione a ruolo, avverso il ricorso per cassazione proposto da G.A. avverso la sentenza Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 275/2019, depositata in data 27 febbraio 2019;
che il suddetto ricorso non risulta depositato nella cancelleria della Corte;
che la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;
che il ricorso, fermo l’interesse del controricorrente all’iscrizione dell’affare presso la Corte, è da ritenere manifestamente improcedibile, in quanto alla sua notifica non è seguito il deposito nel termine prescritto dall’art. 369 c.p.c.;
che è principio affermato da questa Corte che la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per Cassazione – e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di fare dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 c.p.c. e trovando giustificazione sia nell’interesse del controricorrente al recupero delle spese, sia nell’interesse a che si eviti, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (Cass., Sez. III, 1 settembre 2008, 21969; Cass., Sez. VI, 28 dicembre 2011, n. 29297; Cass., Sez. VI, 30 aprile 2015, n. 8805; Cass., Sez. I, 18 febbraio 2016, n. 3193; Cass., Sez. VI, 26 luglio 2019, n. 20327);
che non c’è prova della tempestività della proposizione del controricorso rispetto alla notificazione del ricorso;
che il ricorso va dichiarato improcedibile, senza pronuncia sulle spese in assenza di prova della tempestività del controricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2020