Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16727 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2010, (ud. 14/05/2010, dep. 16/07/2010), n.16727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA

40, presso lo studio dell’avvocato FILIERI MASSIMO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MUSCARA’ SALVO, giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI AVOLA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA PIAZZA VERBANO 8, presso lo studio dell’avvocato

BERNARDI SANTINA, rappresentato e difeso dall’avvocato ALVISE TROJA

G. giusta delega a margine;

AGENZIA DEL TERRITORIO in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 94/2006 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SIRACUSA, depositata il 19/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/05/2010 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MUSCARA’, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato GRECO, per delega dell’Avvocato

TROJA, che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Avola notificava a C.M. avviso di liquidazione di una differenza ICI dovuta per l’anno 1998, con interessi e sanzioni. Il contribuente impugnava ravviso e le rendite applicate, nei confronti del Comune e dell’Agenzia del Territorio, davanti alla CTP di Siracusa, che lo accoglieva parzialmente, riconoscendo non dovute le sanzioni e gli interessi. L’appello del C. e’ stato rigettato dalla CTR con la sentenza qui impugnata dal contribuente nei confronti del Comune con due motivi.

Il Comune resiste con controricorso, L’Agenzia ha ricevuto la notificazione del ricorso ma non si e’ costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Prima ancora della notificazione dell’avviso impugnato, il Comune di Avola, rilevato un errore incorso nel calcolo dell’imposta pretesa, ha provveduto a correggerlo notificando un secondo avviso, con lo stesso numero di protocollo, col quale ha leggermente ridotto la somma richiesta. Accogliendo il ricorso in punto interessi e sanzioni, la CTP ha preso atto della correzione ed ha ridotto come richiesto l’importo del primo avviso, impugnato.

Col primo motivo di ricorso, il contribuente denuncia “omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, punto 5)” lamentando che la CTR abbia confermato sul punto la decisione di primo grado senza considerare, come era stato rilevato con l’appello, che il provvedimento impugnato era stato annullato in autotutela, sicche’ avrebbe dovuto dichiararsi cessata la materia del contendere.

Il motivo e’ da respingere, perche’ risulta dalla stessa narrativa del ricorso ed e’ verificabile dagli atti che la questione della sostituzione o integrazione del provvedimento impugnato con altro emanato in autotutela non era stata prospettata in primo grado. Non sussisteva pertanto il dovere del giudice di motivare in relazione ad una nuova deduzione di fatto, concernente una circostanza nota al contribuente prima della proposizione del ricorso e con esso non fatta valere.

Col secondo motivo si deduce “omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, punto 5)” con riferimento al fatto, dedotto con l’appello, che l’Agenzia de Territorio “ha ulteriormente modificato, riducendolo, il reddito dominicale di numerose particelle con tabella di variazione del 20.06.2002”. Si osserva che “i giudici del riesame non hanno tenuto conto di tale circostanza confermando i valori indicati nell’originario atto impugnato, ridotti in corso di giudizio, con effetto ex tunc per quanto sopra esposto e, pertanto sicuramente errati”.

Il motivo e’ inammissibile per difetto di autosufficienza. Il rilievo decisivo per il giudizio della circostanza che era stato “modificato, riducendolo, il reddito dominicale di numerose particelle con tabella di variazione del 20.06.2002” e’ collegato alla affermazione che tale variazione sarebbe intervenuta con efficacia retroattiva a data anteriore all’anno 1998, cui era riferito l’accertamento impugnato.

Il ricorrente avrebbe pertanto dovuto riprodurre col ricorso gli atti ed i documenti di causa coi quali tale efficacia retroattiva era stata comprovata o riconosciuta dalle controparti nelle fasi di merito, mentre si e’ limitato a sostenere in questa sede che “poiche’ si tratta di variazioni, intervenute nel corso del giudizio, finalizzate ad eliminare incongruenze dell’originaria situazione catastale, le stesse operano con efficacia retroattiva’.

Va dunque respinto il ricorso, e condannato il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio nei confronti de Comune di Avola, liquidate in Euro 1.200,00 di cui 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

 

 

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