Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16727 del 14/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 14/06/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 14/06/2021), n.16727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2170/2020 proposto da:

N.I.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI GROTTAROSSA

50, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO MORI, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 659/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 10/05/2019 R.G.N. 1097/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/01/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza 10 maggio 2019, la Corte d’appello di Salerno rigettava il gravame di N.M.I., cittadino bengalese, avverso l’ordinanza di primo grado di reiezione delle sue domande di protezione sussidiaria e umanitaria;

2. essa riteneva, infatti, l’insussistenza dei requisiti di riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria e così pure umanitaria, in esito a puntuale disamina dei rispettivi requisiti, per la ragione di fuga del richiedente dal proprio Paese (sottrazione alla minaccia di vendetta dei prossimi congiunti di un giocatore della squadra avversaria, accidentalmente ucciso con un calcio al basso ventre nel corso di una partita di cricket), avuto anche riguardo all’inesistenza in Bangladesh di una situazione di instabilità tale da costituire rischio per la vita per la sola presenza ivi, sulla base di aggiornate fonti internazionali consultate;

3. con atto notificato il 29 dicembre 2019, lo straniero ricorreva per cassazione con tre motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7,2 e 3, in relazione all’art. 43, comma 2 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 (sullo statuto dei rifugiati), per non avere erroneamente ottenuto lo status di rifugiato, siccome fuggito dal proprio Paese “perchè perseguitato da un gruppo di persone che lo accusavano ingiustamente di violenza nei confronti di una donna”, senza alcun apprezzamento della propria vicenda nel contesto della società bengalese e in particolare della situazione socio-politica generale, in difetto di acquisizione di puntuali informazioni, in violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria, ad integrazione di quelle consultate con “altre fonti qualificate” (primo motivo); violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’art. 43, comma 2 cit., per inosservanza dell’obbligo di cooperazione istruttoria del giudice, a fronte di una ragione di fuga dal proprio Paese per una “condotta di violenza domestica”, eventualmente sussumibile negli atti di persecuzione allegati, invece individuata dal giudicante esclusivamente in “una condizione di grave indigenza economica” (secondo motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili;

2.1. il ricorrente ha prospettato circostanze di fatto nuove, non trattate nella sentenza impugnata, neppure avendone egli, per non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, allegato l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, indicando in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass. 22 dicembre 2005, n. 28480; Cass. 13 dicembre 2019, n. 32804);

3. il ricorrente deduce poi violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, in relazione all’art. 43, comma 2 cit., in riferimento alla ritenuta mancanza della propria condizione di vulnerabilità, senza alcun esame dei requisiti specifici della misura residuale di protezione umanitaria, da apprezzare caso per caso (terzo motivo);

4. anch’esso è inammissibile;

4.1. il motivo è generico, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che ne esige l’illustrazione, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 23 gennaio 2019, n. 1845), per omessa confutazione dell’esplicito rilievo giudiziale di mancata allegazione di una condizione di vulnerabilità idonea, essendosi “l’appellante nell’atto di gravame… limitato a richiedere genericamente la protezione umanitaria” (così al primo capoverso di pg. 8 del decreto);

5. pertanto il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA