Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16727 del 09/08/2016
Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 12/04/2016, dep. 09/08/2016), n.16727
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLI Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 27198 del ruolo generale dell’anno 2010,
proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso
gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si
domicilia;
– ricorrente –
contro
s.p.a. Juventus Football Club, s.p.a. International Factor Italia, in
persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, entrambi
rappresentati e difesi dagli avvocati Corrado Magnani e Maria
Antonelli, elettivamente domiciliati presso lo studio della seconda
in Roma, alla piazza Gondar, n. 22;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali in via condizionata –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale del Piemonte, sezione 12, depositata in data 21 maggio
2010, n. 39/12/10;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data
12 aprile 2016 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;
uditi per l’Agenzia l’avvocato dello Stato Giovanni Palatiello e per
le società l’avv. Corrado Magnani;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.
Fatto
Le due società, la prima originaria titolare di credito iva, scaturente da due fatture del 2000, e la seconda nella qualità di cessionaria del credito, hanno impugnato il diniego opposto dall’Agenzia all’istanza di rimborso del credito in questione, perchè tardiva, facendo leva sull’attestazione del credito, rilasciata dall’ufficio in data 25 maggio 2004 a norma D.L. n. 269 del 2003, art. 10 come convertito, e ne hanno ottenuto l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale.
Quella regionale ha respinto il gravame dell’ufficio, facendo leva sull’affidamento ingenerato nelle contribuenti dall’attestazione, idonea, nella prospettazione del giudice d’appello, ad escludere la decadenza dal termine biennale di decadenza, altrimenti inutilmente decorso alla data della domanda, risalente alla data al 30 ottobre 2003 e a maggior ragione a quella della successiva attestazione.
Avverso questa sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui le società replicano con controricorso e ricorso incidentale condizionato, affidato ad un mezzo.
Diritto
1.- Con i due motivi del ricorso principale, da esaminare congiuntamnte, l’Agenzia si duole:
– ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della violazione e falsa applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 10 convertito dalla L. n. 326 del 2003 e della L. n. 212 del 2000, art. 10 escludendo che l’attestazione rilasciata dall’ufficio abbia effetto costitutivo del diritto di rimborso -primo motivo;
– ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dell’omissione o insufficiente motivazione della sentenza con riferimento all’insorgenza del legittimo affidamento – secondo motivo.
La complessiva censura è inammissibile, perchè è priva di decisività.
Essa è calibrata sull’inidoneità dell’attestazione a provare la sussistenza del credito richiesto in rimborso.
Ma la questione della sussistenza del credito non appartiene alla materia giustiziabile, non essendo dubbio che il credito sussista. La stessa Agenzia mostra di non dubitarne, in quanto nel ricorso riferisce che per la parte non coperta dalla decadenza biennale il credito è stato regolarmente rimborsato.
La questione controversa riguarda, invece, l’incidenza dell’attestazione sulla maturazione del termine di decadenza biennale, che è stata dedotta a fondamento del diniego da parte dell’ufficio ed esclusa dalla Commissione tributaria regionale.
Il ricorso va quindi respinto.
Il che comporta l’assorbimento del ricorso incidentale, proposto in via condizionata all’accoglimento di quello principale.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte:
rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale. Condanna l’Agenzia a pagare le spese, liquidate in Euro 10.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016