Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16727 del 06/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 06/07/2017, (ud. 10/03/2017, dep.06/07/2017), n. 16727
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5289/2016 proposto da:
EREDI V.M. DI V.P.S. & C SAS, in persona dei
Soci Accomandatari e legali rappresentanti, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 142, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE GALGANO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ANDREA CREMONA;
– ricorrente –
contro
CIRIO DEL MONTE SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona dei
Commissari Straordinari, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A
GRAMSCI 36, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO DE TILLA, che la
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6901/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 14/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
la Corte d’appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, ha accolto la domanda di revoca, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2 (nel testo anteriore alla riforma del 2005), di pagamenti per complessivi Euro 51.820,32 proposta dall’amministrazione straordinaria della Cirio Del Monte s.p.a. nei confronti della Eredi V.M. s.a.s. di V.P., S. & C.;
la Corte ha, in particolare, ritenuto sussistente il requisito della scientia decoctionis da parte della società creditrice, desunta dalla pubblicazione di numerosi articoli di stampa in cui si dava atto del dissesto del gruppo Cirio;
la Eredi V.M. s.a.s. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi;
l’amministrazione straordinaria ha resistito con controricorso e memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione della L. Fall., art. 67, comma 2, premesso che la sola consapevolezza dello stato di insolvenza di un gruppo societario non è sufficiente in difetto di prova della conoscenza, altresì, dell’appartenenza a tale gruppo della società che esegue il pagamento, si lamenta che la Corte d’appello non si sia attenuta a tale principio, non avendo specificamente motivato sul secondo punto;
il motivo è infondato perchè la Corte d’appello non ha fatto affermazioni contrarie al principio invocato dalla ricorrente: in base alla piana interpretazione della motivazione della sentenza impugnata deve ritenersi, infatti, che sia implicito, nel ragionamento della Corte la conoscenza, da parte della società attuale ricorrente, dello stato di insolvenza della Cirio Del Monte s.p.a., chiaramente appartenente al gruppo Cirio come rivelato dalla sua stessa denominazione;
il secondo motivo, con cui si denuncia la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4, sulla scientia decotionis, è infondato essendo invece la motivazione, ancorchè sintetica, sussistente e chiaramente comprensibile;
il ricorso va pertanto respinto;
le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 4.100,00, di cui Euro 4.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2017