Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16727 del 05/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/08/2020, (ud. 10/06/2020, dep. 05/08/2020), n.16727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 33356/2018 R.G. proposto da:

LAVART SAS DI A. R. & C. (C.F. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.

MARIO SCAMPELLI e dall’Avv. PAOLO PANARITI, elettivamente

domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via

Celimontana, 38;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Liguria, n. 391/2018 depositata in data 10 aprile 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 10 giugno 2020 dal Consigliere Relatore D’Aquino Filippo.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Emerge dalla sentenza oggetto di impugnazione che il ricorrente ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta dell’anno 2009 con il quale, sulla base di indagini finanziarie, erano stati accertati maggiori ricavi, quale effetto della rideterminazione della perdita di esercizio dichiarata; il contribuente ha dedotto che le movimentazioni finanziarie oggetto di recupero dovevano ritenersi ascrivibili a compensi erogati all’amministratore, nonchè a prelievi effettuati dai soci in conto utili.

La CTP di La Spezia ha accolto parzialmente il ricorso rideterminando i maggiori ricavi accertati e la CTR della Liguria, con sentenza in data 10 aprile 2018, ha accolto l’appello dell’Ufficio.

Ha osservato il giudice di appello che, stante l’inversione dell’onere della prova ingenerato da un accertamento che venga innescato da indagini bancarie, il contribuente non ha assolto in fatto all’onere della prova a suo carico essendosi limitato a produrre il libro giornale; ha aggiunto il giudice di appello che tale elemento in fatto non è sufficiente, in assenza di documentazione attestante che gli importi corrisposti siano stati assoggettati a tassazione, anche in considerazione della circostanza che non è verosimile che vengano erogati acconti su utili ai soci di una società che abbia dichiarato una perdita di esercizio.

Propone ricorso per cassazione la società contribuente affidato a tre motivi; resiste con controricorso l’Ufficio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1 – Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, nella parte in cui sentenza impugnata ha ritenuto non provata l’ascrivibilità delle movimentazioni finanziarie a compensi all’amministratore e ad acconti sugli utili ai soci, sulla base della produzione del solo libro giornale. Deduce il ricorrente come ai fini tributari non occorre che le scritture contabili diano contezza della sussistenza del credito, ma sarebbe sufficiente che le stesse attestino la mera registrazione delle operazioni stesse. Nel qual caso, ove non vi sia contestazione da parte dell’Ufficio della veridicità delle scritture contabili e delle relative annotazioni – come il ricorrente sostiene verificatosi nel caso di specie – dovrebbe ritenersi sufficiente la prova del solo annotamento contabile dell’operazione, con conseguente assolvimento dell’onere della prova contraria circa l’esistenza dell’operazione medesima, anche alla luce della circostanza in fatto che le movimentazioni finanziarie contestate troverebbero riscontro nei conti correnti dei soci.

1.1 – Il primo motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente intende giungere a una revisione del ragionamento decisorio in ordine alla sussistenza di documentazione idonea a dimostrare l’effettività delle movimentazioni finanziarie. Il vizio di violazione di legge – che consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge – come anche il vizio di falsa applicazione di legge – che consiste nel sussumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addica, sul presupposto che la fattispecie astratta da essa prevista – implicano una questione interpretativa. Diversamente, l’allegazione, come nella specie, di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa – nella parte in cui la sentenza ha ritenuto che il libro giornale non costituisca elemento idoneo a provare le movimentazioni finanziarie secondo le indicazioni del contribuente è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura non è consentita come violazione di legge ma sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass., Sez. VI, 12 ottobre 2017, n. 24054).

1.2 – La valutazione circa la inidoneità della documentazione contabile a dare la prova contraria della effettività delle causali ascrivibili alle singole movimentazioni contabili oggetto di contestazione è una valutazione riservata al giudice del merito quanto alla inidoneità dei mezzi di prova contraria addotti dal contribuente, valutazione adeguatamente corroborata anche con circostanze di carattere indiziario (non verosimiglianza di una erogazioni di acconti su utili ai soci di una società che dichiari una perdita di esercizio).

1.3 – Va in ogni caso dichiarata inammissibile la produzione di documentazione effettuata dal ricorrente per la prima volta in questa sede (buste paga), atteso che nel giudizio di legittimità è preclusa la possibilità di allegare nuovi documenti diretti a corroborare le censure prospettate nel ricorso poichè, in tal modo, si verrebbe a violare la disciplina di cui all’art. 372 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. VI, 26 maggio 2015, n. 10819). Il che è, ulteriormente, indicativo di come l’effettiva finalità del motivo proposto dal ricorrente sia quello di giungere a una revisione del ragionamento decisorio, riservata al giudice del merito.

2 – Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nella parte in cui la sentenza di appello non ha rilevato l’inammissibilità dei motivi di appello, avendo l’Ufficio appellante omesso di indicare, secondo la prospettazione del ricorrente, per ciascuna delle statuizioni della sentenza di primo grado le contrarie ragioni di fatto o di diritto idonee a giustificare l’impugnazione, inammissibilità che può essere rilevata ad avviso del ricorrente anche di ufficio.

2.1 – Il motivo si presta a una declaratoria di inammissibilità, posto che il ricorrente non trascrive le deduzioni articolate dall’Ufficio in appello allo scopo di evidenziare l’inammissibilità dell’appello medesimo proposto dall’Ufficio.

2.2 – Il motivo è, in ogni caso, infondato, posto che questa Corte ha più olte affermato il principio, secondo cui nel processo tributario l’appello ha carattere devolutivo pieno, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass., Sez. VI, 23 novembre 2018, n. 30525). Ne consegue che è ammissibile a termini del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, un atto di appello in cui l’amministrazione si limiti a ribadire ed a riproporre le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado (Cass., Sez. VI, 5 ottobre 2018, n. 24641; Cass., Sez. VI, 22 marzo 2017, n. 7369).

2.3 – Parimenti, è stato plurime volte affermato l’ulteriore principio secondo cui l’enunciazione dei motivi di appello non deve consistere in una formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, potendo i motivi essere ricavati, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso (Cass., Sez. V, 21 novembre 2019, n. 30341), comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (Cass., Sez. VI, 24 agosto 2017, n. 20379).

3 – Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nella parte in cui il giudice di appello non avrebbe indicato nella sentenza impugnata quale sarebbe la documentazione omessa e in quali termini la documentazione prodotta non soddisferebbe l’onere della prova contraria di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2.

3.1 – Il motivo è inammissibile quanto al primo profilo denunciato. Va ribadito il principio secondo cui a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che possono essere esaminate e si convertono, all’evidenza, in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, con conseguente nullità della sentenza – di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile (Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940). Il ricorrente non può pertanto, limitarsi a dedurre sotto tale profilo la mancata indicazione della documentazione omessa (circostanza attinente alla diversa ipotesi della motivazione incompleta), come non potrebbe dolersi dell’omesso esame di elementi istruttori, dovendo indicare l’esistenza di uno o più fatti storici specifici, il cui esame è stato omesso (Cass., Sez. I, 23 marzo 2017, n. 7472).

3.2 – Sotto il secondo profilo denunciato il motivo è infondato. Il vizio di motivazione apparente della sentenza ricorre quando essa, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. VI, 23 maggio 2019, n. 13977), ovvero qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass., Sez. VI, 7 aprile 2017, n. 9105; Cass., Sez. Lav., 5 agosto 2019, n. 20921), ovvero ancora laddove il giudice si limiti a confermare la sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame (Cass., Sez. Lav., 25 ottobre 2018, n. 27112), ovvero – ancora – laddove la sentenza si limiti a dichiarare sufficienti tanto i motivi esposti nell’atto che ha veicolato la domanda accolta, quanto non meglio individuati documenti e atti ad essa allegati, senza riprodurne le parti idonee a giustificare la valutazione espressa (Cass., Sez. III, 23 marzo 2017, n. 7402).

3.3 – Nella specie, il giudice di appello ha enunciato le ragioni del proprio convincimento in modo sintetico ma sufficientemente chiaro, laddove ha ritenuto insufficiente a provare le circostanze impeditive addotte da parte contribuente (il fatto che le movimentazioni finanziarie oggetto di recupero dovessero ritenersi ascrivibili a compensi erogati all’amministratore, nonchè a prelievi effettuati dai soci in conto utili) la produzione del libro giornale e laddove ha corroborato il proprio ragionamento decisorio facendo riferimento a ulteriori elementi di prova di carattere presuntivo (“la società si è limitata a produrre il libro giornale affermando che le movimentazioni oggetto di recupero sarebbero da ricondursi a compensi all’amministratore e a prelievi effettuati dai soci in conto utili e versati sui rispettivi conti correnti. Ciò non risulta sufficiente non essendo stata prodotta alcuna documentazione attestante che gli importi corrisposti siano stati assoggettati a tassazione, tanto più che non risulta comprensibile come una società che dichiari una perdita di esercizio possa corrispondere acconti su utili mai conseguiti”).

4 – Inammissibile è, infine, l’ulteriore ragione di censura (priva di numerazione) relativa alla condanna alle spese, non essendo stato articolato alcun parametro normativo, nè alcuna adeguata argomentazione giuridica.

5 – Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dal principio della soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.

La Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 4.500,00per compensi, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, se dovuti.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2020

 

 

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