Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16727 del 04/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16727 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 11074-2011 proposto da:
EQUITALIA EMILIA NORD SPA 00989820345 – quale Agente
della Riscossione in persona dell’Amministratore Delegato,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 68, presso lo
studio dell’avvocato PUOTI GIOVANNI, rappresentata e difesa
dall’avvocato CUCCHI BRUNO, giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente contro
GALLERANI GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato
VALENTINI ENRICO, che lo rappresenta e difende, giusta procura
speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 04/07/2013

avverso la sentenza n. 131/13/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di BOLOGNA del 2.10.2010, depositata il 28/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO;

avv. Giovanni Puoti) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ENNIO
ATTILIO SEPE che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 11074 sez. MT – ud. 23-05-2013
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udito per la ricorrente l’Avvocato Giuseppe Lomonaco (per delega

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva
La CTR di Bologna, accogliendo l’appello di Gallerani Giorgio -appello proposto
contro la sentenza n.97/01/2008 della CTP di Ferrara che aveva respinto il ricorso
della parte contribuente avverso avviso di mora per tributo IRPEF-ritenute alla fonte
iscritto a ruolo nell’anno 1989- ha annullato il predetto avviso di mora perché non
preceduto dalla notifica della cartella di pagamento al diretto interessato.
La CTR ha motivato la propria decisione evidenziando che la Concessionaria —che si
era difesa assumendo che la cartella era stata notificata nel 1995 al curatore del
fallimento dichiarato in data 8.4.1992 a carico del Gallerani, in quanto socio di tale
“M.G. Verniaciature snc”- avrebbe dovuto effettuare la notifica della cartella ad
entrambi i soggetti (al curatore, in ragione della partecipazione di detti crediti all’asse
fallimentare; al contribuente, in quanto soggetto passivo del rapporto tributario) e
comunque non aveva fornito prova della notifica asseritamente effettuata alla
procedura concorsuale, avendo allegato agli atti il solo originale dell’avviso di mora
inviato al contribuente (peraltro stampato su modulo non appropriato e di difficile
lettura).
Equitalia Emilia Nord spa ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico
motivo.
La parte contribuente si è difesa con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.

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letti gli atti depositati

Ed invero, con il motivo di impugnazione (improntato alla violazione degli art.26 e
50 del DPR n.602/1973) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudicante del
merito abbia ritenuto illegittima la notifica della prodromica cartella effettuata nelle
mani del curatore fallimentare (così come documentalmente provato in giudizio e
comunque non oggetto di contestazione da parte del contribuente), notifica che è

Trovando origine la pretesa in un accertamento divenuto definitivo e non essendo
stata la cartella oggetto di impugnazione da parte del curatore, di nessun pregiudizio
procedimentale poteva dolersi il contribuente, avendo il curatore fallimentare
l’obbligo di trasmettere al fallito notizia di ogni atto a lui relativo e non potendosi
dubitare che anche il Gallerani sia stato notiziato di tanto.
La censura appare inammissibilmente formulata.
Ed invero la parte ricorrente prospetta la sua censura sulla scorta di due convergenti
presupposti di fatto: che la notifica della cartella esattoriale sia avvenuta a mani del
curatore fallimentare e che ciò sia stato implicitamente ammesso dalla parte
contribuente per effetto della mancata contestazione. Della corrispondenza al vero di
detti presupposti, però, non offre alcuna specificazione che sia rispettosa del canone
di autosufficienza del ricorso per cassazione, canone che si estende anche alle
premesse di fatto su cui si fonda il vizio di errore di diritto:” Poiché l’interesse ad
impugnare con il ricorso per cassazione discende dalla possibilità di conseguire,
attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico
favorevole, è necessario, anche in caso di denuncia di un errore di diritto a norma
dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., che la parte ottemperi al principio di autosufficienza
del ricorso (correlato all’estraneità del giudizio di legittimità all’accertamento del
fatto), indicando in maniera adeguata la situazione di fatto della quale chiede una
determinata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dal giudice “a quo”,
asseritamente erronea” (per tutte, Cass. Sez. L, Sentenza n. 9777 del 19/07/2001).
Nella specie di causa detto canone avrebbe dovuto essere rispettato in maniera ancor
più rigorosa, atteso che si desume dalla pronuncia qui impugnata che il giudice del

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idonea ad esplicare i suoi effetti anche nei confronti del fallito tornato in bonis.

merito ha già positivamente verificato l’omessa produzione in giudizio della notifica
asseritamente effettuata ed ha implicitamente escluso che negli atti di parte
contribuente sia stata fatta ammissione “per omessa contestazione” circa la realtà di
detta notifica, siccome le censure di parte contribuente (per come trascritte nella parte
narrativa della pronuncia impugnata) sono tutte improntate all’implicito

Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità.
Roma, 30 dicembre 2012

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite
di questo grado, liquidate in €1.800,00 oltre accessori di legge ed oltre € 100,00 per
esborsi.
Così deciso in Roma il 23 maggio 2013.

disconoscimento della consapevolezza di una tale corrispondenza al vero.

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