Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16726 del 16/07/2010
Cassazione civile sez. trib., 16/07/2010, (ud. 14/05/2010, dep. 16/07/2010), n.16726
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
COMPLESSO ALBERGHIERO LE SIRENUSE SRL in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L.
MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato GARDIN LUIGI,
rappresentato e difeso dagli avvocati RUGGIERI FAZZI PAOLA, FERRANTE
201 MASSIMO, giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI GALLIPOLI in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 109, presso lo studio dell’avvocato
SEBASTIO GIOVANNA, rappresentato e difeso dall’avvocato COLLORIDI
FRANCESCO, giusta delega a margine;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DEL TERRITORIO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 146/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di
LECCE, depositata il 03/10/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/05/2010 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello che ha concluso per l’estinzione del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.r.l. “Le Sirencuse” impugnava con distinti ricorsi cinque avvisi di rettifica delle dichiarazioni ICI presentate per un immobile a destinazione alberghiera in (OMISSIS) notificatile il 27.09.1999 per le annualita’ di imposta 1994/1997. Impugnava contestualmente la rendita catastale posta a base delle liquidazioni, attribuita dall’UTR con atto mai direttamente comunicatole, chiedendone la rideterminazione e la applicazione senza interessi e sanzioni per le differenze eventualmente dovute. La CTP di Lecce dichiarava inammissibili i ricorsi contro l’UTE ed accoglieva quelli proposti contro il Comune, ritenendo immotivati gli atti di rettifica.
Ricorrevano in appello sia il Comune che il contribuente. La CTR ha riunito i ricorsi relativi alle cinque annualita’ di imposta ed accolto parzialmente entrambi i gravami, confermando la valutazione catastale dell’immobile ma riducendo dal 5% al 2% il tasso di fruttuosita’ stabilito dall’Ufficio territoriale, e disponendo “che sulle somme a corrispondere per I.C.I., anno 1993, sulla base della denuncia presentata dal contribuente, vengano corrisposti gli interessi nella misura di legge. Dichiara non dovute le sanzioni …”.
Il contribuente ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza d’appello con tre motivi nei confronti del Comune di Gallipoli, che ha resistito con controricorso. Il ricorso e’ stato notificato anche all’Agenzia del Territorio, che non si e’ costituita.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I procuratori della parte privata ricorrente e del Comune di Gallipoli hanno depositalo, nell’imminenza della discussione della causa, dichiarazione di raggiunta composizione bonaria della lite, ed hanno chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere relativa al giudizio fra loro pendente (nei confronti dell’Agenzia del Territorio la decisione d’appello non e’ stata impugnata).
Va provveduto in conformita’, disponendosi la compensazione fra tali parti delle spese di tutto il processo. Nulla sulle spese nei confronti dell’Agenzia, che non si e’ costituita nel grado.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese di tutto il processo.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010