Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16726 del 14/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 14/06/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 14/06/2021), n.16726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2169/2020 proposto da:

H.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI GROTTAROSSA

50, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO MORI, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno – Sezione

di Campobasso, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia ex lege in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 1645/2018 del TRIBUNALE di

CAMPOBASSO, depositato il 09/08/2018 R.G.N. 2258/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/01/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con decreto 9 agosto 2018, il Tribunale di Campobasso rigettava il ricorso di H.R., cittadino bengalese, avverso il decreto della Commissione Territoriale di Vicenza, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;

2. come già la Commissione Territoriale, esso riteneva le ragioni dell’allontanamento del richiedente dal Paese di origine di natura economica e familiare (legate ad un rivendicazione di terreni tra lo zio ed il padre, per la quale l’intera sua famiglia sarebbe stata uccisa, senza che il predetto denunciasse il fatto alla polizia, per timore che lo zio, per la sua influenza politica e la condizione di possidente, potesse corromperla), inattendibili per illogicità, tali da non integrare i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, nè di protezione sussidiaria, nè umanitaria: anche tenuto conto dell’inesistenza di una situazione attuale socio-politica in Bangladesh comportante una concreta esposizione personale del richiedente a grave danno o una sua specifica vulnerabilità, anche in assenza di una sua comprovata integrazione sociale in Italia;

3. con atto notificato il 29 dicembre 2019, lo straniero ricorreva per cassazione con tre motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. il ricorso è stato notificato a mezzo PEC il 29 dicembre 2019, ad oltre sedici mesi dalla data di pubblicazione del decreto (9 agosto 2018), ricorribile per cassazione nel termine semestrale stabilito dall’art. 327 c.p.c., applicabile ratione temporis, dalla data suddetta (Cass. 22 settembre 2015, n. 18704; Cass. 13 maggio 2020, n. 8827);

2. pertanto esso deve essere dichiarato inammissibile, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2021

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