Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16726 del 06/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/07/2017, (ud. 10/03/2017, dep.06/07/2017),  n. 16726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18023/2014 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO 2,

presso lo studio dell’avvocato WALTER CONDOLEO, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARLO LE PERA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che lo rappresenta e difende opr legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 850/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 14/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la Corte d’appello di Catanzaro ha respinto il gravame del sig. C.A. avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui veniva disattesa la sua domanda di interessi moratori per il ritardo nel pagamento degli stati di avanzamento dei lavori relativi a un appalto affidatogli dal Provveditorato alle OO.PP. di Reggio Calabria;

la Corte ha motivato la decisione con il difetto di prova della data di emissione dei certificati relativi a ciascuno degli stati di avanzamento, elemento indispensabile per accertare il ritardo nel pagamento e l’entità del medesimo ai fini del calcolo degli interessi secondo i parametri di cui al D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 35;

il sig. C. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; l’Amministrazione intimata si è difesa con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

le censure svolte con entrambi i motivi di ricorso, rispettivamente sotto il profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, sull’assunto che era pacifica l’emissione dei certificati e comunque gli interessi erano stati richiesti con specifici atti di costituzione in mora dell’11 febbraio 1993 e del 18 aprile 1994, non possono trovare accoglimento;

la Corte d’appello, infatti, non ha stigmatizzato la mancanza di una messa in mora, bensì, in definitiva, la mancanza delle stesse basi per calcolare gli interessi (che il D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 35, scagliona secondo l’entità del ritardo) pretesi dall’attore, non avendo questi documentato le date di maturazione dei crediti relativi ai singoli SAL, coincidenti con l’emissione dei certificati;

tale precisazione, però, non è contenuta nel ricorso per cassazione, nè in esso sono indicate le date di esecuzione dei pagamenti dei SAL, mentre le integrazioni in proposito effettuate con la memoria sono tardive e dunque inammissibili;

il ricorso va pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 3.100,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2017

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