Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16726 del 04/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 16726 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 10208-2011 proposto da:
FON – LATERIZI SRL 00375530904, in persona dell’Amministratore
unico, legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA SISTINA, 42, presso lo studio dell’avvocato GALOPPI
GIOVANNI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
TORRINI SIMONA giusta procura speciale in atti;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controrkorrente –

Data pubblicazione: 04/07/2013

avverso la sentenza n. 223/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di CAGLIARI, SEZIONE
DISTACCATA di SASSARI dell’8/10/2010/, depositata il
15/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

CARACCIOLO;
udito l’Avvocato Galoppi Giovanni difensore della ricorrente che
insiste per l’accoglimento del ricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che
ha concluso per la trattazione del ricorso in P.U..

Ric. 2011 n. 10208 sez. MT – ud. 23-05-2013
-2-

23/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

La Corte, ritenuto
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la
seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva
La CTR di Cagliari ha accolto parzialmente l’appello dell’Agenzia -appello proposto
contro la sentenza n.101/04/2006 della CTP di Sassari che aveva accolto
integralmente il ricorso della “Fon-Laterizi srl”- ed ha così parzialmente annullato
l’avviso di accertamento per IRPEG-IRAP relativa all’anno 1998, rideterminando poi
l’ammontare dei maggiori ricavi accertati e riconoscendo “pertinenti all’attività
aziendale i conti contestati di £ 1.506.415”.
La società contribuente ha proposto ricorso fondato su otto motivi.
L’Agenzia si è difesa con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, va riproposta qui la problematica dei cosiddetti “ricorsi farciti”, cioè
confezionati in modo tale che siano riprodotti con procedimento fotografico (o
similare) gli atti dei pregressi gradi e i documenti ivi prodotti, tra di loro giustapposti
con mere proposizioni di collegamento. E’ indirizzo costante di questa Corte (Cass.
S.U. 19255/2010; Cass. S.U. 16628/2009; Cass. 15180/2010) quello che ha
sanzionato di inammissibilità, per violazione del criterio di autosufficienza, detta
modalità grafica, poiché essa equivale, in sostanza, ad un rinvio puro e semplice agli
atti di causa e viola di poi il precetto dell’art.366 comma l n.3 cpc che impone
l’esposizione sommaria dei fatti di causa (sostituita da una modalità che rende
indaginosa e complessa, nonché rimessa alla discrezionale valutazione del relatore, la
verifica del contenuto degli atti di causa).

3

letti gli atti depositati

L’anzidetta prescrizione non può ritenersi osservata allorché il ricorrente non
prospetti alcuna narrativa degli antefatti e dei fatti di causa né determini con
precisione l’oggetto della originaria pretesa, così contravvenendo proprio alla finalità
primaria della prescrizione di rito, che è quella di rendere agevole la comprensione
della questione controversa, e dei profili di censura formulati, in immediato

puramente giustapposti (o intervallati da semplici locuzioni di raccordo), se allevia la
parte ricorrente dal necessario sforzo di selezione e di sintesi, grava contempo la
Corte di un compito che le è istituzionalmente estraneo, né può essere giustificata con
l’intento di assolvere più puntualmente all’onere di autosufficienza, perché il
momento della verifica degli atti viene solo dopo la sommaria ed autosufficiente
esposizione dei fatti e non può essere anticipato. D’altronde, se fosse questo il vero
intento della parte ricorrente, essa vi potrebbe assolvere materialmente compiegando
al ricorso per cassazione (e di seguito ad esso) la copia degli atti ritenuti strumentali
a questa esigenza.
Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità.
Roma, 10 settembre 2012

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa il cui contenuto non
induce la Corte a rimeditare le ragioni che sorreggono la proposta del relatore;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite
di questo grado, liquidate in E 2.500,00 oltre spese prenotate a debito.

4

coordinamento con il contenuto della sentenza impugnata. La consecuzione di atti

Così deciso in Roma il 23 maggio 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA