Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16725 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2010, (ud. 14/05/2010, dep. 16/07/2010), n.16725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA

38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI BENITO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MELEGNANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 34/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 09/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/05/2010 dal Consigliere Dott. BERNARDI Sergio;

udito per il ricorrente l’Avvocato CALVETTA, per delega dell’Avvocato

PANARITI, che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.M. ha impugnato gli avvisi di liquidazione ICI ricevuti dal Comune di Melegnano per gli anni 1995/1999. L’Ufficio aveva rilevato che nella dichiarazione del contribuente era stata esposta una rendita catastale presunta inferiore a quella attribuita dall’Ufficio Tecnico Erariale, ed aveva di conseguenza ricalcolato l’imposta ed applicato interessi e sanzioni. Il D. sostenne che gli avvisi erano invalidi per difetto di motivazione, e perche’ della rendita attribuita non aveva mai ricevuto autonoma comunicazione, sicche’ era quanto meno illegittima la pretesa di interessi e sanzioni. Il Comune si costitui’ difendendo il suo operato. Durante il processo sopravvenne l’annullamento dell’avviso concernente il 1999. La CTP ne dette atto, e respinse il ricorso per le altre annualita’. La CTR ha rigettato l’appello del contribuente, che ricorre per la cassazione della sentenza di secondo grado con quattro motivi. Il Comune di Melegnano non si e’ difeso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La CTR ha ritenuto che gli avvisi fossero adeguatamente motivati, “portando il conteggio dell’imposta dovuta e di quella versata ed in allegato l’elenco degli immobili a cui l’imposta si riferisce con l’indicazione, per ciascuno, della propria rendita catastale”; che anche interessi e sanzioni fossero dovuti, perche’ la rendita catastale doveva considerarsi conosciuta dal contribuente fin dal 1987, in quanto pubblicata all’Albo Pretorio secondo la normativa allora in vigore; che l’annualita’ di imposta 1999 era estranea alla materia della lite perche’ oggetto di separato giudizio, sicche’ era giustificata la condanna alle spese del contribuente interamente soccombente.

Col primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge. Trascrive le disposizioni del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 bis e della L. n. 2121 del 2000, art. 2 e lamenta che, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, esse non sarebbero state osservate. La censura e’ inammissibile perche’ non spiega quale elemento della contestazione sarebbe stato omesso o esposto in maniera insufficiente o ambigua, e quale incertezza avrebbe ingenerato nella comprensione delle ragioni della pretesa tributaria.

Col secondo motivo si deduce violazione della L. n. 342 del 2000, art. 74 e D.Lgs. n. 504 del 2002, art. 6. Poiche’ la rendita attribuita anteriormente al 31.12.1999 non era mai stata personalmente notificata, ed era stata conosciuta soltanto con la notificazione degli avvisi di liquidazione impugnati, notificati il 28.11.2001, il Comune non poteva pretendere, con il conguaglio di imposta calcolato in relazione alla rendita attribuita, maggiore di quella presunta dal contribuente, anche il pagamento di interessi e sanzioni.

Il motivo e’ fondato. La L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 2 esclude che siano dovuti interessi e sanzioni “relativamente al periodo compreso fra la data di attribuzione o modificazione della rendita e quello di scadenza del termine per la presentazione del ricorso” proposto avverso gli atti di attribuzione o modificazione della rendita adottati anteriormente al 31.12.1999. Ricorso che, per gli atti di attribuzione o modificazione della rendita “recepiti in atti impositivi … non divenuti definitivi” gia’ adottati, dichiara proponibile entro il termine di sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge; mentre, per quelli adottati successivamente, il terzo comma della disposizione fa decorrere il termine di impugnazione dalla notificazione dello stesso atto impositivo che li recepisca. Nella specie, pertanto, vertendosi nell’ipotesi del terzo comma, ancorche’ il termine utile alla impugnazione della rendita attribuita sia inutilmente scaduto (perche’ la impugnazione della rendita nei confronti dell’Agenzia del Territorio non risulta proposta) la differenza dovuta per il ricalcolo dell’ICI in base alla rendita attribuita non doveva maggiorarsi di interessi e sanzioni.

Il terzo motivo, col quale si deduce violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10. sempre in relazione alla pretesa di interessi e sanzioni; ed il quarto, col quale si lamenta l’ingiustizia della decisione adottata dalla CTR in punto spese processuali, restano assorbiti.

Poiche’ non sono necessari altri accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito in questa sede: la sentenza impugnata va cassata nella parte in cui ha respinto la doglianza avanzata dal contribuente in merito alla liquidazione degli interessi moratori ed alla irrogazione di sanzioni, accogliendosi su tali punti il ricorso introduttivo della lite. L’esito definitivo giustifica la compensazione delle spese per tutto il processo.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso; respinge il primo e dichiara assorbiti il terzo ed il quarto. Cassa la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la doglianza avanzata dal contribuente in merito alla liquidazione degli interessi moratori ed alla irrogazione di sanzioni, e – decidendo nel merito – accoglie su tali punti il ricorso introduttivo della lite. Compensa le spese di tutto il processo.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

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