Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16725 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 12/04/2016, dep. 09/08/2016), n.16725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n.211 del ruolo generale dell’anno 2010,

proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– ricorrente –

contro

A.A.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, sezione 17, depositata in data 5 novembre

2008, n. 72/17/08;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

12 aprile 2016 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

udito per l’Agenzia l’avvocato dello Stato Giovanni Palatiello;

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale Cuomo Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

Fatto

Il contribuente ha presentato un’istanza di definizione di omessi e ritardati versamenti di iva, imposte dirette ed irap, per l’anno d’imposta 2003, fruendo altresì del beneficio della rateizzazione, ma ha versato l’ultima rata con un ritardo di quattro mesi rispetto alla scadenza prevista. Ne sono seguiti dapprima il diniego di accesso al condono, che il contribuente ha impugnato e poi la cartella, parimenti impugnata.

Questa seconda impugnazione è stata respinta in primo grado, mentre il giudice d’appello, per quanto ancora d’interesse, ha accolto il relativo gravame proposto da A., dichiarando dovuti sanzioni ed interessi, come commisurati alla rata versata in ritardo.

Avverso questa sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui non v’è replica.

Diritto

1.- Il primo motivo di ricorso, col quale l’Agenzia si duole ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della violazione del giudicato esterno, in quanto il giudice d’appello non ha considerato che sull’atto di diniego prodromico all’emissione della cartella è stata pronunciata sentenza di primo grado divenuta definitiva per mancata impugnazione, è fondato ed assorbe l’esame del secondo.

Risale al 1 ottobre 2008 il deposito della sentenza n. 520/47/07, depositata dall’ufficio con attestazione di passaggio in giudicato, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Milano, sezione 47, ha respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso il prodromico diniego di definizione L. n. 289 del 2002, art. 9 bis escludendo che il ritardo nel versamento dell’ultima rata di Euro 6139,04 potesse essere imputato ad errore scusabile. Al momento della pronuncia della sentenza impugnata, risalente al 5 novembre 2008, per conseguenza, il giudicato non si era ancora prodotto, non potendo, quindi, essere dedotto dall’Agenzia. Ritualmente l’ufficio l’ha fatto valere nell’odierno giudizio di legittimità.

Il rigetto nel merito dell’impugnazione del diniego di definizione preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il giudizio odierno ha finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (in termini, Cass., ord. 5 marzo 2013, n. 5378).

2.- Il ricorso va accolto, la sentenza cassata e, non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti di fatto, il giudizio va deciso nel merito, col rigetto dell’impugnazione originariamente proposta.

Le spese concernenti i gradi di merito vanno compensate, essendosi prodotto il giudicato successivamente alla pronuncia di secondo grado. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’impugnazione originariamente proposta. Compensa le spese inerenti al merito e condanna il contribuente alla rifusione di quelle del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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