Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16725 del 05/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/08/2020, (ud. 10/06/2020, dep. 05/08/2020), n.16725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 32641/2018 R.G. proposto da:

D.P. (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’Avv.

BICCHIERAI DARIO, elettivamente domiciliato in Livorno, Piazza

Benamozegh, 6;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Toscana, Sez. Staccata di Livorno, n. 1193/10/18 depositata in data

19 giugno 2018, notificata il 4 settembre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 10 giugno 2020 dal Consigliere Relatore D’Aquino Filippo.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento per IRPEF e addizionali relativa al periodo di imposta 2010, emessa a seguito di controllo formale a termini del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-ter, con cui era stata disconosciuta la detraibilità degli interventi edilizi per superamento dei limiti massimi di legge.

La CTP di Livorno ha accolto il ricorso e la CTR della Toscana, con sentenza in data 19 giugno 2018, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo che lo strumento del controllo formale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-ter possa essere utilizzato per escludere l’applicazione delle detrazioni di imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti, evidenziando come nella specie si discuta di una sola ristrutturazione iniziata nel 2005 e proseguita negli anni successivi, in relazione alla quale non può essere consentito il superamento dell’agevolazione riservata alla medesima tipologia di intervento.

Propone ricorso per cassazione II contribuente affidato a un unico motivo; resiste con controricorso l’Ufficio intimato.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-ter, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto corretto l’utilizzo ai fini della disposizione per cui è causa di elementi risultanti da dichiarazioni relative ad anni diversi da quello oggetto di controllo formale. Deduce il ricorrente che il controllo formale di cui al citato D.P.R., art. 36-ter possa espletarsi solo in base alla documentazione presentata dal contribuente per il medesimo anno e non mediante rinvio agli elementi risultanti dalle dichiarazioni dei periodi di imposta precedenti, non risultando tale controllo ascrivibile a un mero controllo cartolare.

2 – Il ricorso è infondato. Questa Corte è ferma nel principio secondo cui il controllo di cui all’art. 36-ter, pur esaurendosi nell’esame testuale dei dati della dichiarazione, può comportare il raffronto con documentazione anche esterna a tale dichiarazione, purchè non vi siano profili di tipo valutativo o interpretativo che richiedono il ricorso all’accertamento vero e proprio (Cass., Sez. V, 13 luglio 2017, n. 17239; Cass., Sez. V, 3 febbraio 2016, n. 2067; Cass., Sez. V, 6 agosto 2014, n. 17631); ne consegue che il controllo formale di cui all’art. 36-ter cit. può legittimamente essere effettuato, ove non vi siano profili di tipo valutativo, anche ove sia basato sull’analisi dei dati documentali e cartolari risultanti dalle dichiarazioni del contribuente dei periodi di imposta precedenti.

3 – La sentenza impugnata non si è sottratta a tali principi, per cui il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, se dovuti.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2020

 

 

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