Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16725 del 04/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16725 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 3890-2011 proposto da:
DIACO ROSINA DCIRSN4A63B758H, CRISTELLO GRAZIANO
CRSGNZ32P05L240S, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato
GIANZI FRANCESCO, che li rappresenta e difende, giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– resistente –

Data pubblicazione: 04/07/2013

contro

AGENTE DELLA RISCOSSIONE TRIBUTI – EQUITALIA
GERIT SPA 00410080584;
– intimata –

Regionale di ROMA del 19.11.09, depositata il 17/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO;
udito per i ricorrenti l’Avvocato Francesco Gianzi che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ENNIO
ATTILIO SEPE che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 03890 sez. MT – ud. 23-05-2013
-2-

avverso la sentenza n. 220/10/2009 della Commissione Tributaria

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva

La CTR di Roma ha accolto l’appello dell’Agenzia (appello proposto contro la
sentenza n.384/30/2007 della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso di Cristallo
Graziano) nel processo di impugnazione di cartella di pagamento, relativa ad IRPEFILOR per gli anni d’imposta 1992-1993, di cui la parte contribuente aveva contestato
sia la tardività sia il fatto che non fosse stata preceduta dalla notifica di alcun atto di
accertamento.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che la notifica dei prodromici
avvisi di accertamento appariva regolarmente effettuata a mente dell’art.140 cpc,
giacché risultava documentato che le formalità ivi previste erano state debitamente
eseguite: l’avviso di deposito risultava restituito al mittente per compiuta giacenza, a
conferma della corretta identificazione dell’indirizzo del destinatario. D’altronde,
nessun motivo di impugnazione afferente vizi propri della cartella era stato proposto
dalla parte ricorrente.
La parte contribuente ha interposto ricorso sostenuto con unico motivo.
La parte pubblica non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il motivo di ricorso (improntato contemporaneamente al vizio di
motivazione della sentenza impugnata ed alla violazione di non precisate norme di
diritto) la parte ricorrente si duole promiscuamente di differenti tipologie di vizio che
sarebbero state commesse dal giudice di merito e —quanto al vizio di violazione di

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letti gli atti depositati

legge- omette di identificare con chiarezza le norme che ne costituiscono il preciso
oggetto, limitandosi a fare riferimento nel corso dell’argomentazione a molteplici
disposizioni di cui non specifica quali esatte prescrizioni sarebbero state violate.
Emerge, perciò, che la parte ricorrente propone un motivo di ricorso che è da
ritenersi inammissibile, non essendo siffatta modalità di formulazione del motivo di
impugnazione rispettosa del criterio di specificità, siccome imprescindibile al fine di

duole dell’esistenza di ben individuate questioni di illegittimità o lacunosità della
sentenza di merito ai fini di ottenerne la cassazione.
In termini, per tutte, Sez. 3, Sentenza n. 13066 del 05/06/2007:”Posto, in generale, il
principio che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i
motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità,
completezza e riferibilità alla decisione impugnata, deve ritenersi, in particolare,
inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella
quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente
un’affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente
porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi tra le argomentazioni in base alle
quali si ritiene di censurare la sentenza impugnata e di assolvere, così, il compito
istituzionale di verificare il fondamento della suddetta violazione”.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità.
Roma, 30 dicembre 2012

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa

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consentire la pronta individuazione delle ragioni per le quali la parte ricorrente si

non si è costituita.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma il 23 maggio 2013.

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