Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16724 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 16/07/2010), n.16724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. FERRARI

11, presso lo studio dell’avvocato VALENZA DINO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FEDOZZI FRANCO, giusta delega a

margine;

– controricorrente –

e contro

V.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 27/2007 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 13/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/05/2010 dal Consigliere Dott. DI IASI Camilla;

udito per il resistente l’Avvocato FEDOZZI FRANCO, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro che ha concluso per l’inammissibilita’.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di liquidazione per imposte di successione e diniego di chiusura di lite pendente, la C.T.R. Veneto ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere nella controversia avente ad oggetto l’avviso di liquidazione delle imposte di successione; l’intimata P. A. resiste con controricorso.

In particolare, i giudici della C.T.R. hanno affermato che l’avviso di liquidazione in parola, oltre a prevedere l’irrogazione di sanzioni, non e’ solo un atto ai liquidazione, ma anche un atto di rettifica dei valori dichiarati dal contribuente, e pertanto, implicando esercizio di attivita’ discrezionale, e’ da ritenersi compreso nella generica categoria degli atti di imposizione; i suddetti giudici hanno inoltre ritenuto inammissibile la doglianza dell’Ufficio circa l’erronea detrazione in sede di condono di somme versate per altre imposte, essendo il diniego oggetto di impugnazione motivato solo con riguardo alla non condonabilita’ dell’atto di liquidazione.

2. Col primo motivo di ricorso, deducendo violazione della L. n. 289 del 2002, art. 16 la ricorrente rileva che in appello si era evidenziato che la contribuente nella istanza di condono aveva detratto dall’importo dovuto la somma versata in pendenza di giudizio, che pero’ non riguardava l’imposta di successione, bensi’ altre imposte, e che i giudici della C.T.R. avevano ritenuto la deduzione inammissibile perche’ non contenuta nel provvedimento di diniego, senza considerare che le cause di inammissibilita’, inefficacia e invalidita’ del condono appartengono alla sfera dell’ordine pubblico e possono essere rilevate d’ufficio in ogni stato e grado, del giudizio, con correlativo potere dell’Ufficio di dedurle in ogni stato e grado.

La censura e’ infondata.

Il diniego di condono e’ atto amministrativo che come tale deve essere assistito da idonea motivazione: tale motivazione ha la funzione di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa e di mettere il contribuente in grado di conoscere i motivi della decisione assunta con l’atto, sia per decidere se impugnarlo o meno, sia, eventualmente, per approntare idonea difesa.

La motivazione dell’atto contiene dunque l’enunciazione della posizione dell’amministrazione, la quale non puo’ determinarsi in modo difforme da quanto espresso nel suddetto atto e non puo’ pertanto, nel corso del giudizio di opposizione al diniego di definizione agevolata, chiedere che vengano prese in considerazione ragioni ulteriori e diverse da quelle espresse nell’atto impugnato, se non a costo di una grave compromissione delle garanzie poste a tutela del contribuente, pur potendo sempre, ove lo ritenga necessario, sostituire, in sede di autotutela, il provvedimento opposto con altro diversamente motivato.

3. Il secondo motivo (col quale, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 e dell’art. 112 c.p.c., la ricorrente rileva che nel ricorso introduttivo la P. aveva impugnato l’atto qualificandolo come avviso di liquidazione di imposta e che per concorde deduzione delle parti l’avviso de quo riguardava l’imposta principale di successione, onde si trattava di un atto diverso da quello descritto nella sentenza), il terzo motivo (col quale, deducendo vizio di motivazione, la ricorrente afferma che apoditticamente i giudici d’appello avevano ritenuto nella specie impugnato un avviso di rettifica di valori immobiliari dichiarati nella dichiarazione di successione, senza considerare le deduzioni concordi delle parti e la data dell’atto), e il quarto motivo (col quale, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16 la ricorrente rileva che nella specie la controversia riguardava avviso di liquidazione di imposta principale di successione, che non e’ integralmente definibile L. n. 289 del 2002, ex art. 16, a meno che non vi sia questione in fatto di esistenza di imponibile – nella specie non posta – presentano diversi profili di inammissibilita’.

In particolare, i suddetta motivi difettano di autosufficienza, ed inoltre in essi non risultano specificamente indicati – con precisazione della relativa collocazione -, come previsto a pena di inammissibilita’ dall’art. 366 n. 6 c.p.c. nell’interpretazione di questo giudice di legittimita’, numerosi atti e documenti sui quali detti motivi sono fondati (tra gli altri, ad esempio, atti di parte nei precedenti giudizi, sentenza della C.T.P., avviso di liquidazione, ulteriore avviso in rettifica, atto di diniego), ne’ tali atti e documenti risultano depositati unitamente al ricorso come previsto a pena di improcedibilita’ dall’art. 369 c.p.c., n. 4, prescrizione correlata al precedente art. 366 c.p.c., n. 6, dovendo rilevarsi che l’onere di deposito non puo’ ritenersi adempiuto con la mera richiesta di acquisizione del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito, ne’, eventualmente, col deposito di tale fascicolo e/o del fascicolo di parte (che in ipotesi tali atti contenga), se esso non interviene nei tempi e nei modi di cui al citato art. 369 c.p.c. e se nel ricorso non si specifica che il fascicolo e’ stato prodotto, indicando la sede in cui il documento e’ rinvenibile (v. S.U. n. 23547 del 2008 e tra le altre Cass. n. 24940 del 2009 nonche’ n. 303 del 2010 e, da ultimo, SU n. 7161 del 2010).

E,’ poi appena il caso di aggiungere che il suddetto art. 369 c.p.c. e’ applicabile anche nel processo tributario, non ostandovi il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 25, comma 2 per il quale “i fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e sono ad esse restituiti ai termine del processo”, in quanto la stessa norma prevede, di seguito, che “le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d’ufficio”, con la conseguenza che non e’ ravvisabile alcun impedimento all’assolvimento dell’onere predetto, potendo la parte provvedere al loro deposito anche mediante la produzione in copia, alla quale l’art. 2712 c.c. attribuisce lo stesso valore ed efficacia probatoria dell’originale, salvo che la sua conformita’ non sia contestata dalla parte contro cui e’ prodotta (v. tra le altre Cass. n. 24940 del 2009).

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 2.700,00 di cui Euro 2.500,00 per onorari oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 06 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

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