Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16724 del 14/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 14/06/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 14/06/2021), n.16724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2101/2020 proposto da:

O.V., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’Avvocato MICHELE CAROTTA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona, Sezione

Vicenza, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex

lege in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 10208/2019 del TRIBUNALE di

VENEZIA, depositato il 26/11/2019 R.G.N. 4590/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/01/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con decreto 26 novembre 2019, il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso di O.V., cittadina nigeriana, avverso il decreto della Commissione Territoriale di Vicenza, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;

2. esso riteneva, come già la Commissione, la scarsa credibilità della richiedente, che aveva raccontato di aver lasciato la Nigeria il (OMISSIS), per l’abbandono del suo villaggio nello Stato di (OMISSIS), dopo la morte del padre e ritrovatasi, con la mamma e le sorelle per strada e senza lavoro, costretta a prostituirsi prima ad (OMISSIS) e quindi in Libia, dove avrebbe incontrato il padre del proprio figlio, che si era preoccupato di aiutarla a pagare il debito contratto per il viaggio attraverso il Niger, ma che poi era stato ucciso dagli (OMISSIS);

3. la vicenda appariva poco credibile, per la contraddittorietà e l’incoerenza delle dichiarazioni della straniera e il suo comportamento poco collaborativo, sicchè era inidonea ad integrare i presupposti per la concessione delle misure di protezione internazionale richieste, in assenza di alcuna situazione di pericolo personale in ipotesi di rimpatrio; come anche risultante dalle fonti consultate dal Tribunale, relative ad una situazione generale di basso livello di sicurezza della Nigeria, in particolare: nella parte settentrionale per i violenti attacchi del gruppo terroristico di matrice religiosa (OMISSIS); nel sud-est per manifestazioni di cultismo (commissione di crimini da parte di giovani, soprattutto in ambito universitario, armati da alcuni uomini politici in vista di scontri politici preelettorali, senza ottenerne la riconsegna delle armi); nella zona del Delta del Niger per insurrezioni popolari dovuti alle profonde disuguaglianze derivanti dall’iniqua distribuzione dei profitti della produzione di petrolio, a vantaggio di pochi ricchi. Tuttavia, nello Stato di provenienza della richiedente la situazione non era tale da integrare un conflitto generalizzato rilevante per la concessione di protezione sussidiaria;

4. il Tribunale escludeva infine una particolare condizione di vulnerabilità di O.V., che costituisse seria ragione di carattere umanitario, non emergendo alcun rischio specifico, nè una sua compiuta integrazione lavorativa in Italia, anche in via comparativa rispetto al suo Paese di provenienza;

5. con atto notificato il 23 dicembre 2019, la predetta ricorreva per cassazione con tre motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. in via preliminare, deve essere rilevata la nullità della procura del difensore (nella specie apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto), in quanto priva della data di rilascio e della correlata certificazione dal predetto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, così da non consentire la verifica del suo conferimento in epoca successiva alla comunicazione del decreto impugnato (Cass. 3 febbraio 2020, n. 2342; Cass. 15 settembre 2020, n. 19164; Cass. 24 settembre 2020, n. 20075);

2. il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535), a carico del difensore, che ha in tal modo agito in proprio (Cass. 9 dicembre 2019, n. 32008; Cass. 11 novembre 2020, n. 25304).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2021

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