Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16724 del 06/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/07/2017, (ud. 24/05/2017, dep.06/07/2017),  n. 16724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14209-2016 proposto da:

CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SCARL, in persona del Presidente e

legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II, 326, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

PAOLOEFISIO CORRIAS, PIER GIORGIO CORRIAS;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati VINCENZO TRIOLO,

ANTONIETTA CORETTI e VINCENZO STUMPO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 473/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 23/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, la soc. coop. a r.l. CNS – Consorzio Nazionale Servizi (d’ora in avanti il Consorzio) aveva convenuto innanzi al Tribunale di Cagliari l’INPS chiedendo – sulla premessa: di essere una cooperativa di “secondo grado” avente ad oggetto sociale la partecipazione a gare pubbliche di appalto non eseguendo in proprio i lavori ottenuti ma assegnandoli alle cooperative proprie associate; di aver “girato” uno questi appalti alla propri associata Edilcora che aveva omesso di pagare ai propri dipendenti alcune mensilità di retribuzione ed il TFR ed in seguito era fallita; di aver pagato tali spettanze ai lavoratori, a seguito di decreti ingiuntivi da costoro chiesti ed ottenuti nei suoi confronti, in quanto obbligata in solido con la Edilcora per un importo complessivo di Euro 45.951,55 – il rimborso all’INPS di detta somma in quanto dovuta ai lavoratori dal Fondo di Garanzia di cui alla L. 29 maggio 1982, n. 297 ed al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80 sostenendo di essersi surrogata ai lavoratori ai sensi dell’art. 1203 cod. civ; che l’adito giudice aveva rigettato la domanda, pronuncia questa confermata dalla Corte di Appello di Cagliari con sentenza del 23 dicembre 2015;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso il Consorzio affidato ad un unico motivo cui resiste l’INPS con controricorso;

che è stata depositata la proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il ricorrente consorzio ha depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. in cui si prende atto dei precedenti di questa Corte richiamati nella proposta e si insiste, in via principale, nell’accoglimento del ricorso e, in subordine, si chiede la compensazione delle spese del presente giudizio;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 297 del 1982, art. 2, nonchè art. 1203 c.c., n. 3 e artt. 1292, 1294, 1298 e 1299 cod. civ. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere la Corte di merito erroneamente escluso la facoltà del Consorzio – obbligato solidale adempiente – di surrogarsi nei diritti che il lavoratore soddisfatto vantava nei confronti del Fondo di Garanzia non avendolo considerato “avente causa” dal lavoratore e negando la sussistenza di un vincolo solidale tra l’obbligo del Consorzio e quello del Fondo di Garanzia, evidenziandosi che, invece, Edilcora, esso Consorzio ed il Fondo erano coobbligati in solido nei confronti di lavoratori per il pagamento degli obblighi contributivi e che, avendo pagato il debito degli altri obbligati in solido di primo grado (Edilcora) e secondo grado (il Fondo), era subentrato nei diritti che il creditore, ormai soddisfatto, vantava nei confronti di entrambi i coobbligati in solido ex art. 1203 cod. civ. nei cui confronti aveva facoltà di rivalsa;

che il motivo è infondato alla luce dei principi affermati di questa Corte secondo cui la posizione dell’obbligato in solido (del committente nei confronti dell’appaltatore D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ex art. 29 ma anche nei casi in cui l’appaltatore sia obbligato in solido con il subappaltatore e nell’ipotesi di affidamento dell’appalto ad una cooperativa associata, come nel caso in esame in cui, peraltro, l’esistenza di una obbligazione solidale tra la Edilcora ed il Consorzio non è più contestata) non è riconducibile a quella dell’avente diritto beneficiario della garanzia del Fondo istituito ai sensi della L. n. 297 del 1982, art. 2 (per il quale: “E’ istituito presso l’Istituto, Nazionale della Previdenza Sociale il Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all’art. 2120 c.c., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto”).” (Cass. nn. 10543 e 10544 del 20/05/2016; n. 10663 del 23 maggio 2016); ed infatti, non trae la propria posizione in via derivata da un dante causa (nel caso di specie: il lavoratore) come invece il cessionario del suo credito, ma presta una garanzia in favore del datore di lavoro ed a vantaggio del lavoratore, adempiendo alla quale assolve ad un’obbligazione propria, che lo legittima, come nei rapporti tra condebitori solidali, ad un’azione di regresso ai sensi dell’art. 1299 cod. civ. nei confronti dell’obbligato principale e nei cui confronti, quando si renda inadempiente, il medesimo committente (o sub committente) può agire anche in surrogazione dei diritti del lavoratore, ai sensi dell’art. 1203 c.c., n. 3 posto che: “Ai fini dell’operatività della surrogazione legale di cui all’art. 1203 c.c., n. 3 non è necessario nè che il surrogante sia tenuto al pagamento del debito in base allo stesso titolo del debitore surrogato, nè che egli sia direttamente obbligato nei confronti dell’accipiens, richiedendo la norma soltanto che il surrogante abbia un interesse giuridicamente qualificato alla estinzione dell’obbligazione” (Cass. 16 dicembre 2013, n. 28061). Pertanto il Consorzio non può essere qualificato ad alcun titolo avente diritto del lavoratore garantito, nel caso in esame, dalla solidarietà tra il Consorzio e la Edilcora così rimanendo soddisfatto del proprio credito con il conseguente venir meno, per la parte soddisfatta, dei presupposti di applicabilità del Fondo di Garanzia gestito dall’Inps, avendo l’adempimento del Consorzio – obbligato solidale del datore di lavoro, la Edilcora rimediato alla insolvenza di quest’ultima;

che, alla luce di quanto esposto, il ricorso va rigettato;

che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2017

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