Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16724 del 05/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/08/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 05/08/2020), n.16724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20869-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

AUTOBORRONI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI PARENTI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2521/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 07/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Milano, con sentenza n. 308 del 2005, sez. 44, accoglieva il ricorso proposto dalla Auto Borroni srl avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) limitatamente alle sanzioni irrogate.

Avverso detta decisione la società contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Lombardia che dichiarava inammissibile l’appello principale ed accoglieva quello incidentale dell’Ufficio.

Avverso la detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione la contribuente lamentando la nullità della sentenza per mancata pronuncia sui motivi di gravame da essa proposti.

Il ricorso veniva accolto e questa Corte rinviava la causa alla CTR Lombardia per nuovo processo.

All’esito di quest’ultimo, il giudice del rinvio, con sentenza 2521/17, accoglieva il ricorso della contribuente per mancanza di adeguata sottoscrizione dell’avviso di accertamento.

Avverso tale ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate.

Ha resistito con controricorso la società contribuente che ha proposto altresì ricorso incidentale condizionato.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio lamenta il mancato riconoscimento della validità della delega in quanto la stessa conterrebbe l’indicazione nominativa della funzionaria delegata, mentre non costituirebbero ragioni di invalidità la mancanza della firma autografa e della indicazione della durata della delega.

Il motivo è inammissibile.

Invero la sentenza impugnata, al di là delle argomentazioni giuridiche svolte, è basata su una ratio decidendi ben precisa.

La Commissione regionale ha infatti affermato quanto segue: “Dal documento depositato dall’Agenzia delle Entrate si evince che il Direttore Dott. S.S. avrebbe conferito delega al Dott. D.G.L.P. in data 16.05.2006, cioè ben due anni dopo l’emissione dell’atto impositivo, avvenuta in data 27.05.04. Tale delega risulta, evidentemente inconferente.

L’atto impugnato nella fattispecie appare peraltro essere sottoscritto da P.A., il cui nominativo non compare affatto nella delega depositata dall’Ufficio con le proprie controdeduzioni, talchè sembra incontrovertibilmente accertato che il sottoscrittore dell’accertamento era completamente sprovvisto di potere”.

In sostanza la Commissione regionale ha riscontrato che la funzionaria che ha sottoscritto l’accertamento era priva di delega e che l’atto di delega depositato dall’Ufficio si riferiva a diverso soggetto.

Il ricorso si limita ad affermare che dall’allegato 1 alle controdeduzioni depositato in appello, costituito dalle deleghe di firma, la prima intestataria risulterebbe essere la dottoressa P. in tal modo contestando la sentenza impugnata che ha, invece, affermato che non risultava il conferimento di alcuna delega alla predetta dottoressa P..

La censura deduce in realtà un errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Commissione regionale che non avrebbe rilevato che nel documento contenente le deleghe di firma la prima destinataria era proprio la dottoressa P..

Trattasi di censura inerente ad un vizio revocatorio che avrebbe dovuto essere proposto con azione revocatoria ex art. 395 c.p.c. e non già con il ricorso per cassazione.

La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che l’errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purchè non cada su un punto controverso e non attenga a un’errata valutazione delle risultanze processuali. (da ultimo ex plurimis Cass. 26890/19).

Si aggiunge sia pure superfluamente, che il motivo sarebbe comunque inammissibile per mancanza di autosufficienza.

L’Amministrazione avrebbe infatti dovuto riportare nel ricorso la pagina della delega ove risultava l’indicazione della Dott.ssa P..

E’ ben nota la giurisprudenza di questa Corte in proposito che ha ripetutamente affermato che in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell’avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l’esame del ricorso. (ex plurimis, Cass. 16147/17).

Il secondo motivo resta assorbito così come il ricorso incidentale condizionato.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 900,00 oltre spese forfettarie 15% ed accessori da liquidarsi in favore dell’avv.to Luigi Parenti dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2020

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