Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16724 del 04/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16724 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 3672-2011 proposto da:
COMUNE DI ISCHIA in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PELOSI
PIERPAOLO, giusta delibera di G.M. n. 290 del 31.12.2010 e giusta
procura speciale alle liti in calce al ricorso;
– ricorrente contro
SOCIETA’ CORTESE RAFFAELE SNC & C. oggi Cortese Sas di
Francesco e Biagio Cortese in persona dei suoi legali rappresentanti
pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIER PAOLO
PASOLINI 51/11, presso lo studio dell’avvocato PALMA PAOLO,
rappresentata e difesa dall’avvocato PACIFICO PASQUALE, giusta
procura in calce al controricorso;

Data pubblicazione: 04/07/2013

- controricorrente avverso la sentenza n. 236/31/2009 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 19.10.09, depositata il 07/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ENNIO
ATTILIO SEPE.

Ric. 2011 n. 03672 sez. MT – ud. 23-05-2013
-2-

CARACCIOLO.

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva
La CTR di Napoli ha respinto l’appello del Comune di Ischia -appello proposto
contro la sentenza n.636/13/2007 della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso
della “Cortese Raffaele & C. snc”- ed ha perciò annullato gli avvisi di pagamento per
TARSU relativa ai periodi di imposta 2003-2005, con il quale il quale è stato
richiesto il pagamento di imposta dovuta e non versata.
La predetta CTR ha motivato la decisione evidenziando che l’avviso impugnato si
limitava ad indicare l’importo della tassa per ciascuno dei periodi indicati, senza
nemmeno precisare quali fossero gli immobili assoggettati a tassazione e le
caratteristiche degli stessi, carenza che ne comprometteva l’esame e perciò anche il
diritto di difesa. D’altronde, neppure in sede contenziosa l’Amministrazione aveva
identificato gli immobili oggetto di tassazione, producendo documentazione non
idonea a specificare gli elementi necessari ai predetti fini.
L’Amministrazione ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La parte contribuente si è costituita con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il primo motivo di impugnazione (informato alla violazione dell’art.7
della legge n.212/2000) la parte ricorrente si duole che la CTR abbia violato la
predetta norma nella parte in cui prevede che “la motivazione deve indicare i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della domanda che hanno determinato la
decisione dell’Amministrazione”, previsione rispetto alla quale doveva considerarsi

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letti gli atti depositati

”ripetitiva e ridondante” la individuazione dei presupposti di fatto consistenti nella
indicazione degli immobili e delle loro caratteristiche, per quanto detti presupposti
non fossero mutati rispetto ai ruoli degli anni precedenti, non mai impugnati dalla
parte contribuente.
Il motivo appare infondato.
La parte ricorrente —invero- prospetta la violazione dell’art.7 dianzi menzionato

tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l’art. 72, primo comma, del
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, prevede la possibilità della iscrizione a ruolo del
tributo sulla base dei ruoli dell’anno precedente, con la conseguenza, quindi, che,
quando vi è già stata un’iscrizione, non è necessaria l’emissione di alcun avviso di
accertamento”) che non si attagliano alla tematica qui in discussione e (cioè alla
sussistenza degli elementi necessari del provvedimento impositivo) ma concernono il
rapporto tra i provvedimenti a contenuto accertativo e quelli a contenuto puramente
liquidatorio del tributo. Nella specie di causa il giudicante si è occupato di verificare
se il provvedimento a contenuto liquidatorio adottato dall’Amministrazione
contenesse tutti gli elementi necessari ed indispensabili, primo tra i quali quello della
precisa identificazione del presupposto di imposta, il quale è stato dal giudice del
merito correttamente ritenuto pretermesso, con la conseguente ritenuta inidoneità del
provvedimento a consentire al contribuente l’adozione di una consapevole
impostazione difensiva, alla luce del fatto che il provvedimento qui impugnato risulta
essere il primo atto a mezzo del quale l’Amministrazione ha portato a conoscenza del
contribuente la propria pretesa impositiva, in relazione al tributo concernente i
menzionati periodi di imposta, sicuramente dotati di autonomia rispetto ai tributi
iscritti a ruolo negli anni precedenti e perciò da giustificare in relazione agli specifici
presupposti dai quali essi scaturiscono.
Con il secondo motivo di impugnazione (centrato sul vizio di motivazione) la parte
ricorrente torna a ribadire che “l’indicazione degli immobili assoggettati a tassazione
è assolutamente superflua.. .né era onere dell’Ente allegare all’avviso in questione

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invocando principi di diritto (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19181 del2 3/09/2004:”In

alcuna documentazione esplicativa del tributo, in quanto, si ribadisce, trattasi di un
mero atto di pagamento, formato conformemente al ruolo dell’anno precedente”.
Il motivo appare inammissibilmente formulato, alla luce della tipologia di vizio
valorizzata, nel mentre si sarebbe imposta l’invocazione dell’errore di diritto.
E’ indirizzo costante di questa Corte che:”La violazione o falsa applicazione di

errata interpretazione o applicazione di una norma, non può essere denunciata in
Cassazione come vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, perché
tale vizio è riferito dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. alla ricostruzione della concreta
fattispecie e può dare luogo solo al controllo della giustificazione del giudizio sulla
ricostruzione del fatto; è, conseguentemente, inammissibile il ricorso (in Cassazione)
per omessa o insufficiente motivazione sulla attribuzione della qualità di coltivatore
diretto a soggetto che si occupa solo della direzione dell’impresa agricola perché tale
qualificazione attiene alla interpretazione della norma giuridica ed alla sua
applicazione alla fattispecie accertata ed è solo censurabile, quindi, sotto il profilo
della violazione o falsa applicazione di legge” (per tutte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 228
del 10/01/1995).
Nella specie di causa la parte prospetta la “superfluità” dell’indicazione di un
elemento della fattispecie impositiva, ciò che non può che implicare un giudizio sulla
corretta applicazione della disciplina che a detta fattispecie sopravvede.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta infondatezza ed inammissibilità.
Roma, 30 gennaio 2013

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

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norme di diritto, che, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., ricorre nel caso di

che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite
di questo grado, liquidate in € 2.200,00 oltre accessori di legge ed oltre € 100,00 per
esborsi.

Così deciso in Roma il 23 maggio 2013.

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