Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16723 del 23/07/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 16723 Anno 2014
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: DI AMATO SERGIO

SENTENZA

sul ricorso 12762-2008 proposto da:
COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO

(c.f.

80003890672), in persona del Sindaco pro tempore,
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

Data pubblicazione: 23/07/2014

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato SCARPANTONI
2014

CARLO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

1141

contro

CASTRUM CARTONI S.N.C. DI D’AVARIO FERNANDO & C.;

1

- Intimata

avverso la sentenza n.

64/2008 della CORTE

D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 12/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 03/06/2014 dal Consigliere

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

Dott. SERGIO DI AMATO;

2

Ritenuto in fatto e in diritto
– che, con sentenza del 12 febbraio 2008, pronunciando su
impugnazione della s.n.c. Castrum Cartoni di D’Avario
Fernando & C., la Corte di appello de L’Aquila, in
riforma della sentenza n. 702/2002 del Tribunale di

Teramo, condannava il Comune di Castiglione Messer
Raimondo al pagamento in favore della predetta società
della somma di C 74.369,79=, oltre rivalutazione dal 3
settembre 1982 ed interessi dalla predetta data sulle
somme annualmente rivalutate, a titolo di risarcimento
dei danni per l’illegittima occupazione di un terreno di
proprietà dell’attrice e l’irreversibile trasformazione
dello stesso, avvenuta a seguito della realizzazione di
un edificio destinato ad ospitare manifestazioni
sportive. In particolare, la Corte di appello osservava
che: 1) il Comune convenuto si era difeso limitandosi ad
eccepire la prescrizione del diritto al risarcimento dei
danni, con l’allegazione che i lavori erano terminati nel
1985, mentre il giudizio era stato introdotto con
citazione del 10 gennaio 1997; 2) il Tribunale, tuttavia,
aveva rigettato la domanda ritenendo, sulla base di una
autorizzazione scritta data al Comune dai soci della
Castrum Cartoni ed acquisita agli atti dal nominato
c.t.u., che il terreno era stato occupato legittimamente;
3) il documento acquisito dal c.t.u. era, tuttavia,
inutilizzabile sia perchè non attinente ai quesiti
3

assegnati, relativi alla quantificazione del danno, sia
perchè il Comune mai aveva dedotto in primo grado di
avere legittimamente occupato il terreno, mentre nel
giudizio di appello, pur avendo mutato le originarie
difese, mai aveva espresso la volontà di esibire prove

nuove i4.–appcllo, 4) esclusa la prescrizione, per il
carattere permanente dell’illecito, la rinuncia alla
proprietà da parte della società attrice poteva farsi
risalire alla nota del 14 ottobre 1994, con cui la stessa
aveva chiesto il risarcimento del danno; 5) il danno
doveva essere liquidato in misura pari al valore del bene
alla predetta data, mentre la consulenza aveva
determinato il valore del terreno nel 1982; tuttavia, per
non allungare i tempi del giudizio, in assenza di
elementi che inducessero a ritenere sussistente uno
scostamento tra il tasso d’inflazione ed i mutamenti di
valore del terreno, il danno poteva essere liquidato in
via equitativa ragguagliandolo al valore che il cespite
aveva alla data di occupazione (3 settembre 1982) e
procedendo alla successiva rivalutazione, con gli
interessi sulla somma rivalutata di anno in anno, che per
il periodo dal 3 settembre 1994 al 14 ottobre 1994
andavano imputati al ristoro della mancata disponibilità
del bene;

4

- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per
cassazione il Comune di Castglione Messer Raimondo,
deducendo sei motivi, illustrati anche con memoria;
– che la s.n.c. Castrum Cartoni di D’Avario Fernando & C.
non ha svolto attività difensiva;

– che il ricorso è inammissibile in quanto non notificato
ad alcuno. La notificazione, pure in assenza di una
espressa previsione, è, infatti, nella giurisdizione
civile contenziosa, requisito di ammissibilità del
ricorso per cassazione poiché soltanto con la
notificazione si instaura il rapporto processuale,
presupposto per l’esercizio dell’attività
giurisdizionale; nella specie, dopo l’inutile tentativo
di notifica al procuratore della società attrice,
risultato deceduto, non è seguita la notifica la notifica
del ricorso alla società, come prescritto dall’art. 330,
comma 3, c.p.c.;
– che restano assorbite le seguenti ulteriori ragioni di
inammissibilità: a) mancata produzione della copia della
sentenza impugnata notificata il 4 marzo 2008, come
dedotto dallo stesso ricorrente (Cass. s.u. ord. 16
aprile 2009, n. 9004); b) mancata formulazione, salvo che
per il primo motivo, del quesito di diritto, prescritto
dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis;
P.Q.M.
dichiara l’inammissibilità del ricorso.
5

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3

giugno 2014.

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