Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16723 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2010, (ud. 04/05/2010, dep. 16/07/2010), n.16723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20537/2006 proposto da:

COMUNE DI NOALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA G. AVEZZANA 51, presso lo studio

dell’avvocato APERIO BELLA LEOPOLDO, rappresentato e difeso

dall’avvocato BORTOLUZZI ANDREA, procura speciale e delibera

comunale;

– ricorrente –

contro

CANTINA PRODUTTORI NOALE COOP AGRICOLA SOC;

– intimato –

sul ricorso 25035/2006 proposto da:

CANTINA PRODUTTORI NOALE SCA (già CANTINA SOCIALE DI NOALE SCARL),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEI MONTI PARIOLI 48, presso lo studio

dell’avvocato MARINI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato AMATO CARLO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNALE NOALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 70, presso lo studio

dell’avvocato LOTTI MASSIMO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ALBERTINI MAURO, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 28/2005 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 13/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2010 dal Consigliere Dott. EUGENIA MARIGLIANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato APEIO BELLA LEOPOLDO per delega

Avv. BORTOLUZZI ANDREA, che si riporta;

udito per il resistente l’Avvocato MARINI GIUSEPPE, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito l’incidentale.

 

Fatto

La scrl Cantina Sociale di Noale, esercente l’attività, senza fine di lucro, di manipolazione, trasformazione e alienazione delle uve prodotte nei terreni dei soci, impugnava innanzi alla C.T.P. di Venezia gli avvisi di liquidazione I.C.I. nn. (OMISSIS), notificati dal Comune di Noale per gli anni dal 1996 al 1999 relativi ad immobili di sua proprietà siti in agro di quel Comune alla via (OMISSIS).

La Cooperativa chiedeva l’annullamento dell’atto impositivo per inesistenza dei presupposti oggettivi per l’applicazione dell’imposta, trattandosi di fabbricati rurali, per omessa previa notifica della rendita attribuita, omessa motivazione, mancata allegazione degli atti ed irregolare determinazione delle sanzioni. Sosteneva, infatti, di svolgere in uno dei fabbricati de quibus attività esclusivamente agricola, che l’altro era adibito ad abitazione del custode ed agli uffici della stessa cooperativa.

Resisteva il Comune, affermando la regolarità delle procedure eseguite e che, nella specie, non si riscontravano neppure le caratteristiche della ruralità, non sussistendo i presupposti di legge.

La C.T.P. accoglieva il ricorso, condividendo la tesi della Cantina sociale ed affermando che gli immobili avrebbero dovuto essere iscritti in categoria D10.

Proponeva appello il Comune. Resisteva la cooperativa, ribadendo quanto già sostenuto.

La C.T.R. respingeva il gravame, affermando che doveva riconoscersi carattere rurale alle costruzioni, dato che “la società cooperativa non può considerarsi ente giuridico distinto dalle persone dei soci… e l’attività svolta dalla cooperativa deve ritenersi sostitutiva di quella dei singoli coltivatori associati e perciò soggettivamente e oggettivamente connessa con l’attività agricola primaria degli stessi”.

Avverso detta decisione il Comune di Noale propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. La scrl Cantina Sociale di Noale resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato articolato in quattro motivi, avverso i quali resiste il Comune con controricorso. La società cooperativa ha anche depositato memoria.

Diritto

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2, nonchè omessa motivazione, per avere la C.T.R. del tutto ignorato il fatto che l’immobile per cui è causa risultava iscritto al N.C.E.U. del Comune di Noale e tale iscrizione era ontologicamente incompatibile con la nozione di fabbricato rurale con conseguente imponibilità I.C.I..

Con la seconda censura si denuncia la violazione del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, convertito con modificazioni in L. n. 133 del 1994, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, per avere la C.T.R. ritenuto, senza alcuna motivazione, la natura rurale del fabbricato de quo senza tenere conto che per le annualità 1996, 1997 e 1998 era applicabile il D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3, convertito con modificazioni in L. n. 133 del 1994, che per tale connotazione richiedeva l’esistenza di particolari requisiti: a) il fabbricato doveva essere posseduto dallo stesso titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui terreni, b) l’immobile doveva essere utilizzato quale abitazione o per funzioni strumentali dai soggetti di cui alla lett. a), c) il terreno cui era asservito l’edificio non doveva essere di superficie inferiore ai mq. 10.000, d)il volume di affari derivante dalle attività agricole del soggetto che conduce il fondo doveva essere superiore alla metà del suo reddito complessivo, requisiti assenti nella fattispecie in esame.

Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis, convertito con modificazioni in L. n. 133 del 1994, dell’art. 9, comma 3, lett. b), st. decreto e dell’art. 2513 c.c., per essere la tesi sostenuta dalla C.T.R. in contrasto con le norme in rubrica indicate, attesa la mancanza di identità soggettiva tra il possessore del fabbricato (cooperativa) e i proprietari o conduttori o utilizzatori dei terreni, vista la distinta personalità giuridica della società cooperativa. Nè tale distinzione poteva essere annullata dal vincolo mutualistico che lega i diversi soggetti, tanto più che, a parere di parte ricorrente, l’attività della cooperativa esulava da quella agricola ma poteva configurarsi prevalentemente di carattere industriale- commerciale.

Con la quarta doglianza si deduce ìa violazione del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis, convertito con modificazioni in L. n. 133 del 1994, nonchè omessa motivazione, per non avere la C.T.R. considerato che neppure lo ius superveniens applicabile per il 1999 poteva avvalorare la tesi del carattere rurale del fabbricato, stante sempre la necessità della sussistenza dei requisiti previsti dallo stesso art. 9, comma 3.

Con l’ultimo motivo, infine, si denuncia la violazione dei principi in tema di giudicato e di prova della sussistenza dello stesso, per non avere la C.T.R. rilevato che il giudicato relativo all’attribuzione al fabbricato de quo della categoria D10, non faceva stato nei confronti del Comune di Noale, non avendo lo stesso partecipato a quel giudizio, e che, comunque, non era stata prodotta agli atti l’attestazione del passaggio in giudicato. Nè la C.T.R. aveva tenuto conto che per gli anni dal 1994 al 1999 il Comune aveva utilizzato le rendite catastali attribuite in data 24.11.1999 dall’U.T.E. di Venezia a seguito di richiesta di nuovo accatastamento da parte della contribuente in data 25.8.1993 e che dette rendite erano state trasmesse all’ente locale il 29.12.1999.

La Cantina Sociale di Noale contesta quanto dedotto da parte ricorrente e, a sua volta, propone ricorso incidentale condizionato.

Con il primo motivo la società lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., e L. n. 342 del 2000, art. 74, per non essersi la C.T.R. pronunciata sulla questione pregiudiziale relativa alla nullità degli avvisi per non essere stati preceduti dalla notifica delle rendite catastali, pubblicate a partire dal 18.1.2000, come disposto dall’art. 74 cit., comma 1.

Con la seconda e terza censura si deduce la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, nonchè la carenza di motivazione degli avvisi di liquidazione e l’inosservanza dell’onere probatorio degli avvisi notificati con conseguente lesione del diritto di difesa del contribuente.

Con il quarto motivo si denuncia fa violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 7, 12, 16 e 17, nonchè carenza di motivazione per non essersi la C.T.R. pronunciata in ordine alla mancanza di motivazione sulle sanzioni irrogate ed alla lamentata mancata applicazione del principio della continuazione e della progressione.

Ai sensi dell’art. 378 c.p.c., infine, la difesa della Cantina Sociale di Noale ha presentato memoria invocando l’applicazione dello ius superveniens, introdotto con il D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, (c.d. decreto mille proroghe), convertito in L. n. 14 del 2009, con il quale si stabilisce che “non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrano i requisiti di ruralità di cui al D.L. n. 557 del 1993, art. 9, convertito con modificazioni in L. n. 133 del 1994 e successive modificazioni”, norma di natura interpretativa come affermato dalla sentenza n. 227 del 2009 della Corte costituzionale e come tale di applicazione retroattiva.

Occorre, in via pregiudiziale, riunire il ricorso n. 20537.06 a quello n. 25035.06, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

Il ricorso è fondato.

Per le censure in questione, da esaminarsi congiuntamente stante la loro connessione logico-giuridica, è necessario richiamare il recente orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno affermato il principio di diritto secondo cui qualora un “fabbricato” sia stato catastalmente classificato come “rurale” (categoria A/6 per le unità abitative, categoria D/10 per gli immobili strumentali alle attività agricole) resta precluso ogni accertamento, in funzione della pretesa assoggettabilità ad ICI del fabbricato in questione. Allo stesso modo, e in senso inverso, qualora il “fabbricato” non sia stato catastalmente classificato come “rurale”, il proprietario che ritenga, tuttavia, sussistenti i requisiti per il riconoscimento come tale, non avrà altra strada che impugnare la classificazione operata al fine di ottenerne la relativa variazione. L’accertamento dei predetti requisiti in difformità della attribuita categoria catastale – così continuano le Sezioni Unite in motivazione – non può essere compiuto, incidentalmente, dal giudice tributario che sia stato investito della domanda di rimborso dell’ICI da parte del contribuente. Il classamento, infatti, è rispetto alla pretesa tributaria concretamente opposta, l’atto presupposto ed a riguardo è ostativo il “carattere impugnatorio del processo tributario, avente un oggetto circoscritto agli atti che scandiscono le varie fasi del rapporto d’imposta.

Per i fabbricati non iscritti in catasto, invece, l’accertamento della “ruralità” può essere direttamente e immediatamente compiuto dal giudice che sia investito dalla pretesa del contribuente di conseguire il rimborso dell’ICI pagata per il fabbricato al quale ritenga spetti il riconoscimento come “fabbricato rurale”: in questo caso, trattandosi di domanda fondata su una pretesa esenzione dall’imposta, spetterà al contribuente dimostrare la sussistenza dei requisiti indicati nel D.L. n. 557 del 1993, art. 9, commi 3 e 3 bis, tra i quali, per quanto concerne gli immobili strumentali, deve escludersi la necessità dell’identità soggettiva del titolare del diritto sui fabbricato e del titolare del diritto sul fondo asservito, in quanto il D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis, non solo non indica, diversamente da quanto fa il comma 3, della medesima disposizione per i fabbricati adibiti ad abitazione, tra le condizioni elencate, la necessità che chi utilizzi il fabbricato sia anche proprietario (o titolare di altro diritto) sul terreno “per esigenze connesse all’attività agricola svolta”, ma espressamente prevede il carattere strumentale degli immobili ove le cooperative, o i loro consorzi, svolgono attività di “manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli” conferiti dai soci. (Sez. Un. 18565/09 in motivazione).

In conclusione, in caso di immobili iscritti al catasto, come nel caso di specie, occorre distinguere l’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come “rurale”, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), il quale non è soggetto all’imposta, dall’immobile iscritto in una diversa categoria catastale. In quest’ultimo caso, infatti, sarà onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta.

A conclusione della lunga ed articolata motivazione le SS. UU. hanno sinteticamente enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L. n. 133 del 1994, e successive modificazioni, non è soggetto all’imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). L’attribuzione all’immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all’imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest’ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta. Per i fabbricati non iscritti in catasto l’assoggettamento all’imposta è condizionato all’accertamento positivamente concluso della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della ruralità del fabbricato previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, e successive modificazioni che può essere condotto dal giudice tributario investito dalla domanda di rimborso proposta dal contribuente, sul quale grava l’onere di dare prova della sussistenza dei predetti requisiti. Tra i predetti requisiti, per gli immobili strumentali, non rileva l’identità tra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci”.

Alla stregua del principio di diritto riportato, che prende in considerazione anche lo ius superveniens invocato nel quarto motivo, consegue che gli argomenti, svolti dalla CTR, fondati sul fatto che doveva riconoscersi carattere rurale alle costruzioni, dato che “la società cooperativa non può considerarsi ente giuridico distinto dalle persone dei soci … e l’attività svolta dalla cooperativa deve ritenersi sostitutiva di quella dei singoli coltivatori associati e perciò soggettivamente e oggettivamente connessa con l’attività agricola primaria degli stessi”, sono assolutamente irrilevanti ai fini di una corretta decisione e non meritano di essere condivisi.

Tuttavia, vertendosi in tema di immobili iscritti al catasto – tale circostanza è pacifica tra le parti – al fine di escludere o affermare l’assoggettabilità all’I.C.I., occorreva innanzitutto verificare se i fabbricati de quibus, catastalmente, fossero stati classificati o meno come fabbricati rurali (con attribuzione della categoria A/6 propria delle unità abitative, oppure della categoria D/10 propria degli immobili strumentali alle attività agricole), costituendo la detta classificazione catastale elemento di rilievo determinante.

Tale circostanza, pur se affermata dalla C.T.R. e dalla memoria della Cantina sociale, non risulta in alcun modo provata in quanto i giudici di secondo grado fanno riferimento ad un giudicato la cui esistenza è contestata dal ricorso per non essere stato in alcun modo provato, non essendo stata prodotta innanzi alla C.T.R. l’intera sentenza ma solo il dispositivo, nè da gli atti prodotti a questa Corte è possibile rilevare il contenuto di quella decisione, essendo stato allegato al ricorso sempre il solo dispositivo di cessazione della materia del contendere, peraltro privo della certificazione del passaggio in giudicato.

Quanto al ricorso incidentale, questo deve essere dichiarato inammissibile in quanto è principio costante della giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui: “Il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza, cosicchè è inammissibile il ricorso proposto dalla parte che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, proposto al solo scopo di risollevare questioni che non sono state decise dal giudice di merito perchè assorbite dall’accoglimento di altra tesi, avente carattere preliminare, salva la facoltà di riproporle dinanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza”. (cfr., ex multis, sent. n. 12680 del 2003) Conseguentemente, dichiarate assorbite tutte le altre censure, in accoglimento del proposto ricorso, la sentenza deve essere cassata, con rinvio della causa ad altra sezione della C.T.R., Veneto la quale provvederà all’indicato accertamento di fatto da condursi nell’osservanza del principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte. La CTR provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il principale, dichiara inammissibile l’incidentale e, cassata la sentenza impugnata, rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della C.T.R. Veneto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 4 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

 

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