Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16723 del 14/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 14/06/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 14/06/2021), n.16723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2050/2020 proposto da:

B.A.B., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avvocato MASSIMO RIZZATO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Vicenza, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 5556/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA,

depositato il 04/07/2019 R.G.N. 3838/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/01/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con decreto 4 luglio 2019, il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso di B.A.B. (alias B.A.B.), cittadino della Guinea (Conakry), avverso il decreto della Commissione Territoriale di Vicenza, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;

2. esso riteneva, come già la Commissione, il difetto dei presupposti per la concessione delle misure di protezione internazionale richieste, avendo lo straniero raccontato di aver lasciato la Guinea il 25 gennaio 2016 (e di essere arrivato in Italia il 9 ottobre 2016), a seguito di un’aggressione subita l'(OMISSIS) per strada, mentre con altri sostenitori del candidato alle elezioni C.D.D. si stava recando al suo comizio conclusivo prima delle votazioni, da parte di un gruppo di (OMISSIS), che lo colpivano al braccio e ai denti con lesioni che gli comportavano un ricovero ospedaliero di un mese: con dichiarazioni generiche e non riscontrate da altri elementi, in ogni caso non integranti alcuna situazione di pericolo personale in ipotesi di suo rimpatrio;

3. ciò risultava anche dalle fonti aggiornate specificamente indicate dal Tribunale, deponenti per un progresso nel consolidamento dello Stato di diritto dal 2010 sotto la presidenza di A.C., eletto a maggioranza per un secondo mandato alla fine del 2015, in assenza di un conflitto armato in corso e di una situazione di violenza indiscriminata di rischio per la popolazione;

4. il Tribunale escludeva infine una particolare condizione di vulnerabilità del richiedente, integrante seria ragione di carattere umanitario;

5. con atto notificato il 13 gennaio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con unico motivo; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. in via preliminare, deve essere rilevata la nullità della procura del difensore (nella specie apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto), in quanto priva, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, di specifico riferimento al provvedimento impugnato (Cass. 16 luglio 2020, n. 15211; Cass. 11 novembre 2020, n. 25447), per la generica indicazione “al fine di presentare ricorso cassazione”, senza altri elementi identificativi ed altresì contenente espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione;

2. il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535), a carico del difensore, che ha in tal modo agito in proprio (Cass. 9 dicembre 2019, n. 32008; Cass. 11 novembre 2020, n. 25304).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2021

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