Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16722 del 14/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 14/06/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 14/06/2021), n.16722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2048/2020 proposto da:

R.M., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avvocato MASSIMO RIZZATO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Treviso, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto cronologico n. 10888/2019 del TRIBUNALE di

VENEZIA, depositato il 12/12/2019 R.G.N. 3541/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/01/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con decreto 12 dicembre 2019, il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso di R.M., cittadino bengalese, avverso il decreto della Commissione Territoriale di Verona – sez. Treviso, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;

2. esso riteneva, come già la Commissione, la scarsa credibilità del richiedente, che aveva riferito di essere fuggito dal Bangladesh, dove aveva un negozio di telefonia all’interno di un bazar per essere stato ingiustamente ritenuto colpevole dell’omicidio di una guardia che lo aveva falsamente accusato del furto in una gioielleria adiacente al suo negozio. L’inattendibilità del racconto, reso anche con versioni contrastanti non chiarite, precludeva la concedibilità delle misure di protezione internazionale, anche umanitaria, in considerazione dell’assenza dei presupposti, anche di rilevante conflittualità interna al paese di provenienza per inesistenza di conflitti armati, oltre che di una sua particolare condizione di vulnerabilità, integrante seria ragione di carattere umanitario;

3. con atto notificato il 9 gennaio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con unico motivo; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. in via preliminare, deve essere rilevata la nullità della procura del difensore (nella specie apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto), in quanto priva, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, di specifico riferimento al provvedimento impugnato (Cass. 16 luglio 2020, n 15211; Cass. 11 novembre 2020, n. 25447), per la generica indicazione di proposizione di ricorso per cassazione avverso un decreto tribunale, senza altro elemento identificativo;

2. il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535), a carico del difensore, che ha in tal modo agito in proprio (Cass. 9 dicembre 2019, n. 32008; Cass. 11 novembre 2020, n. 25304).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2021

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