Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16722 del 09/08/2016
Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 04/04/2016, dep. 09/08/2016), n.16722
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLI Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24142-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
F. & S. SRL;
– intimato –
avverso la sentenza n. 113/2009 della COMM.TRIB.REG. della Liguria,
depositata il 07/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/04/2016 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SANLORENZO RITA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. La presente controversia riguarda l’impugnazione del diniego, nella forma del silenzio rifiuto, dell’istanza di rimborso dell’IVA assolta e non detratta, relativa alle spese per autovetture e telefoni cellulari utilizzati nell’attività di impresa della società F. & S. SRL, per gli esercizi dal 2001 al 2004, presentata in data 27.10.2005.
Con il ricorso tributario la società chiedeva dichiararsi illegittimo il diniego per contrasto tra le direttive europee e il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, bis 1 e riconoscersi il diritto al rimborso.
2. La Commissione Tributaria Provinciale di Savona accoglieva integralmente il ricorso.
3. Avverso tale decisione proponeva appello la Agenzia sostenendo che l’istanza di rimborso era da ritenersi tardiva per gli anni di imposta 2001 e 2002, perchè presentata oltre il termine biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, e, comunque, non poteva essere accolta con riferimento ai telefoni cellulari.
4. Con la sentenza n. 113/07/09, depositata il 07.07.2009 e non notificata, la Commissione tributaria regionale della Liguria affermava che il diritto al rimborso era disciplinato dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 e non era assoggettato al termine biennale invocato dall’Ufficio, senza individuare il dies a quo; riconosceva quindi la detraibilità anche alle spese per telefonia cellulare.
4. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidandosi a due motivi. L’intimata società non ha svolto difese.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. In via preliminare osserva la Corte che il ricorso per cassazione è stato spedito per la notifica a cura dell’Avvocatura generale dello Stato a mezzo servizio postale, secondo le modalità “previste dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 4 e della L. n. 69 del 2009, art. 55, con raccomandata in data 07.10.2010, ma non risulta depositato l’avviso di ricevimento.
1.2. Orbene, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dalla L. n. 890 del 1982, art. 4 è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a la mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo. (cfr. Cass. sent. n. 13639/2010).
1.3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese.
PQM
La Corte di Cassazione;
– dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016