Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16722 del 04/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16722 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

(Lt-

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
in persona del

AGENZIA DELLE ENTRATE,

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
FALLIMENTO ELMEC – ELETTROMECCANICA COSTRUZIONI &
RICERCA SRL con sede a Piano Tavola, in persona del
legale rappresentante pro tempore, all’uopo autorizzato
a svolgere attività difensiva, con provvedimento del
Giudice Delegato al Fallimento del 18.04.2013,
rappresentato e difeso, giusta procura speciale in
1

Data pubblicazione: 04/07/2013

Notar Raffaele Fatuzzo di Catania del 30.04.2013 rep n.
25283, dall’Avv. Giuseppe Sileci, elettivamente
domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte
di

Cassazione,

INTIMATO

AVVERSO

Regionale di Palermo – Sezione Staccata di Catania n.
18, in data 08.04.2010, depositata il 13 maggio 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 23 maggio 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Udito, pure, per l’intimato Fallimento, l’Avv. Giuseppe
Sileci;
Presente il P.M. dott. Ennio Attilio Sepe, che non ha
mosso osservazioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.17963/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
1) L’Agenzia ricorre per cassazione avverso la sentenza
n. 154/18/2010 in data 08.04.2010, depositata il 13
maggio 2010,

con cui la Commissione Tributaria

Regionale di Palermo, Sezione Staccata di Catania n.
18,

ha

respinto

l’appello

dell’Agenzia

Entrate,

confermando quella di primo grado che, pronunciando
sull’originario ricorso del contribuente, avverso la
2

la sentenza n.154/18/2010 della Commissione Tributaria

cartella emessa ex art.36 bis del dpr n.600/1973 e 54
bis del dpr n.633/1972 e relativa ad IVA ed IRAP
dell’anno 2002, ha ritenuto e dichiarato operativo ed
applicabile il condono ex art.9 bis della Legge

iniziale non sia seguito il pagamento delle successive.
Affida l’impugnazione ad unico mezzo.
2)

L’intimato Fallimento

non ha svolto difese in

questa sede.
3)

La questione posta dal ricorso, sembra, potersi

risolvere dando applicazione al principio secondo cui
“Il condono previsto all’art.

9 bis della legge

alla

n. 289 del 2002, relativo

possibilita’

di
delle

definire gli omessi e tardivi versamenti

imposte e delle ritenute emergenti dalle
dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento
dell’imposta e degli interessi od, in caso di mero
ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e
sanzioni,

una

costituisce

clemenziale

e

non premiale

forma
come,

condono

di

deve

invece

ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt.
2002,

7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del
quali

attribuiscono

contribuente

al

chiedere

potestativo

di

straordinario,

da effettuarsi
3

il

le

diritto

un accertamento
con regole peculiari

n.289/2002, ancor quando al versamento della rata

rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che,
nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo
necessaria alcuna attivita’ di liquidazione ex art. 36
bis d.P.R. n. 600 del 1973, in ordine alla
determinazione del

“quantum”, esattamente indicato

integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con
gli interessi di cui all’art. 4, il condono e
condizionato

dall’integrale pagamento

di

v

quanto

n,
dovuto

e

definizione

il

pagamento
lite

della

rateale determina la
pendente

solo

se

integrale, essendo insufficiente il solo pagamento
della prima rata cui non segua l’adempimento delle
successive”

(Cass.

n

20745/2010,

n.20966/2010,

n.14708/2010, n 6051/2010,n.18353/2001, n.6370/2006).
4 – Si propone di procedere alla trattazione del
ricorso in camera di consiglio, ai sensi degli artt.
375 e 380 bis cpc, definendolo con l’accoglimento, per
manifesta fondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte e dei principi richiamati in relazione, che il
4

\
i

nell’importo specificato nella dichiarazione

Collegio condivide, il ricorso dell’Agenzia Entrate va
accolto, per manifesta fondatezza e, per l’effetto, va
cassata l’impugnata sentenza;
Considerato,

infatti,

che costituisce circostanza

pacifica quella che la società, dopo avere eseguito, in

24.000.00, non ha provveduto ad effettuare, alle
previste scadenze del 20.07.2004 e del 18.10.2004, il
pagamento del residuo dovuto, ragion per cui la CTR,
argomentando nel senso che il mancato o tardivo
pagamento delle rate successive alla prima non rende
invalido il condono, ha, di certo, fatto malgoverno di
tale principio;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR della Sicilia, in
sede di riesame, in relazione alla deduzione difensiva,
recepita dai Giudici di merito, secondo cui l’omesso
versamento delle rate successive alla prima, non
precludeva al Fallimento di poter usufruire del
beneficio fiscale, previa verifica, alla stregua della
realtà fattuale cristallizzatasi, della circostanza
che, nel caso, il fallimento della società risultava
intervenuto dopo la regolare presentazione della
domanda di condono e che il pagamento della prima rata,
da parte della società stessa, era stato
5

data 14.05.2003, il pagamento della prima rata di Euro

tempestivamente effettuato, valuterà la sussistenza dei
presupposti, invocati dalla contribuente, per fruire
“della sospensione dei termini relativi agli
adempimenti tributari, disposta a seguito degli eventi
calamitosi connessi all’attività vulcanica dell’Etna
verificatisi nell’ottobre 2002” e gli effetti
giuridici, in ipotesi, alla stessa ricollegabili, ai
fini dell’eventuale giustificazione dell’omesso
versamento delle successive rate nei termini previsti;
Considerato, pure, che il medesimo Giudice, nel
processo di verifica e valutazione che andrà ad
effettuare, terrà conto della pluralità degli interessi
coinvolti dalla dichiarazione di fallimento, della
diversa soggettività giuridica che si realizza con la
declaratoria di fallimento, delle connesse conseguenze
ex art. 42 L.F., della irrevocabilità della domanda di
condono, della inefficacia degli atti compiuti
successivamente ai sensi dell’art.44 L.F., anche a
tutela della par condicio creditorum, e quindi
dell’impossibilità legale di effettuare pagamenti con
modalità diverse da quelle endofallimentari, nonché del
regime giuridico applicabile alla fattispecie, anche in
relazione al disposto dell’art.72 L.F., in tema di
contratti e rapporti non completamente eseguiti alla
data del fallimento;

.

Considerato che il medesimo giudice, indi, alla stregua
del quadro normativo di riferimento e dei principi alla
relativa stregua elaborati dalla giurisprudenza di
legittimità, deciderà nel merito e sulle spese del

Visti gli artt. 360 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR della Sicilia.
Così deciso in Roma il 23 maggio 2013.

giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione;

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