Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16721 del 14/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 14/06/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 14/06/2021), n.16721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2036/2020 proposto da:

O.O., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avvocato MASSIMO RIZZATO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di VERONA, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA,

alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 10964/2019 del TRIBUNALE di

VENEZIA, depositato il 17/12/2019 R.G.N. 5256/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/01/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con decreto 17 dicembre 2019, il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso di O.O., cittadino nigeriano, avverso il decreto della Commissione Territoriale di Verona, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;

2. esso riteneva, come già la Commissione, la scarsa credibilità del richiedente, che aveva riferito di essere fuggito dallo stato di Edo per una vicenda familiare legata ad uno zio, che pure lo aveva aiutato inizialmente ad avviare un’attività economica con uno sviluppo buono, ma che poi lo aveva sottoposto ad uno strano rito da completare con il sacrificio da parte sua della vita del proprio fratello: che rinveniva, successivamente al proprio rifiuto, morto per strada, senza trovare assistenza dagli organi di polizia cui si era rivolto, anzi ricevendo qualche giorno un biglietto contenente un avviso di morte; sicchè, intimorito, si era rivolto ad un amico che gli aveva pagato il viaggio per la Libia, temendo di tornare in patria per paura dello zio. L’inattendibilità del racconto, reso anche con versioni contrastanti non chiarite, precludeva la concedibilità delle misure di protezione internazionale, anche umanitaria, in considerazione dell’assenza dei presupposti, anche di rilevante conflittualità interna al paese di provenienza alla luce delle fonti internazionali puntualmente indicate, oltre che di una sua particolare condizione di vulnerabilità, integrante seria ragione di carattere umanitario;

3. con atto notificato il 13 gennaio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con unico motivo; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. in via preliminare, deve essere rilevata la nullità della procura del difensore (nella specie apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto), in quanto priva della data di rilascio e della correlata certificazione dal predetto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, così da non consentire la verifica del suo conferimento in epoca successiva alla comunicazione del decreto impugnato (Cass. 3 febbraio 2020, n. 2342; Cass. 15 settembre 2020, n. 19164; Cass. 24 settembre 2020, n. 20075), oltre che per difetto di specifico riferimento al provvedimento impugnato (Cass. 16 luglio 2020, n. 15211; Cass. 11 novembre 2020, n. 25447), per la generica indicazione “ricorso cassazione avverso decreto tribunale”, senza altro elemento identificativo;

2. il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535), a carico del difensore, che ha in tal modo agito in proprio (Cass. 9 dicembre 2019, n. 32008; Cass. 11 novembre 2020, n. 25304).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2021

 

 

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