Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16721 del 04/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16721 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma,

Via

dei

Portoghesi,

12

è

domiciliata,

RICORRENTE
CONTRO
FALLIMENTO GESTIONI IMMOBILIARI CERASI di CERASI
GIORGIO

e C. SAS con sede in Roma, in persona del

legale rappresentante pro tempore,

INTIMATA

AVVERSO
la sentenza n.54/03/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Perugia

Sezione n. 03, in data

Data pubblicazione: 04/07/2013

20.05.2010, depositata 1’11 giugno 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 23 maggio 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Ennio Attilio Sepe.

Nel ricorso iscritto a R.G. n.17763/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
1) L’Agenzia ricorre per cassazione avverso la sentenza
n. 54/03/2010 in data 20.05.2010, depositata 1’11
giugno 2010,

con cui la Commissione Tributaria

Regionale di Perugia, Sezione n. 03, ha accolto
l’appello della società contribuente e, in riforma
della decisione di primo grado, ha annullato la
cartella impugnata, relativa ad IVA, IRPEF ed IRAP
dell’anno 2001, in quanto la notifica della cartella
non era stata preceduta dall’invio del c.d. avviso
bonario.
Affida l’impugnazione ad un mezzo.
2) L’intimata non ha svolto difese in questa sede.
3) La questione posta dal ricorso, sembra, possa essere
definita in base al principio secondo cui “In tema
di IVA ed in ipotesi di mancato versamento di
imposta dichiarata
sanzionato

dallo

stesso

contribuente,

dalla legge con l’applicazione
2

di

una

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

pena

pecuniaria

dell’importo

pari

non

al
la

versato,

preventivo invito al pagamento,
60,

cento

per cento

previsione

del

contenuta nell’art.

sesto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.

633 (comma introdotto dall’art. 10 del d.l. n. 323 del

adempimento necessario e prodromico alla iscrizione
a ruolo dell’imposta (che aveva quale unica funzione
quella di dare al contribuente la possibilita’
di

attenuare le conseguenze sanzionatorie della

realizzata omissione di versamento), e’ da ritenersi
implicitamente caducata,
conseguenze

nel

e

caso

di

comunque priva di
sua inosservanza,

per

effetto dell’art. 13, primo comma, del d.lgs. 18
dicembre 1997, n. 471, che riducendo la sanzione
inizialmente
prevista dall’art.

44 del citato d.P.R. n. 633 del

1972 (dal cento per cento al trenta per cento
dell’importo non versato), ha fatto venir meno ogni
interesse del contribuente ad un inadempimento dal
quale nessun vantaggio egli potrebbe piu’ trarre”
(Cass. n.8859/2006, n.907/2002, n.17396/2010,
n.22035/2010, n.795/2011).
4)La decisione impugnata non risulta ossequiosa dei
richiamati principi,

ragion per cui,
3

si ritiene

1996, convertito in legge n.425 del 1996), quale

sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso
in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli
artt.375 e 380 bis cpc, proponendosene l’accoglimento,
per manifesta fondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.

Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte e dei principi richiamati in relazione, che il
Collegio condivide, il ricorso dell’Agenzia Entrate va
accolto, per manifesta fondatezza;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR dell’Umbria,
procederà al riesame e quindi, adeguandosi al
richiamato principio, deciderà nel merito e sulle spese
del giudizio di legittimità, offrendo adeguata
motivazione;
Visti gli artt. 360 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR dell’UMBRIA.
Così deciso in Roma il 23 maggio 2013.

La Corte,

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