Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16720 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2010, (ud. 26/04/2010, dep. 16/07/2010), n.16720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

VIGEVANESE AUTOTRASPORTI SVA SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 20/2004 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 18/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/04/2010 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Società Vigevanese Autotrasporti, operante nel settore del trasporti pubblici locali, riceveva nel corso dell’anno 1999 contributi da parte della Regione Lombardia a copertura del disavanzo di gestione derivante dallo svolgimento dell’attività a prezzi imposti. Avendo pagato l’imposta IRAP sul valore della produzione determinato includendo l’importo dei contributi, e ritenendo che essi dovessero viceversa esserne esclusi, in quanto non tassabili ai fini dell’Irpeg, presentava istanza di rimborso e, sul silenzio rifiuto, ricorso alla CIP di Pavia, domandando la restituzione di quanto versato oltre il dovuto. La CTP accoglieva il ricorso e la CTR della Lombardia rigettava l’appello dell’ufficio, che. ricorre per la cassazione della decisione con un motivo. La società contribuente non si è difesa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Accogliendo la tesi sostenuta dalla società, la CTR ha osservato che “trattandosi di contributi intassabili ai fini Irpeg, sarebbe irragionevole ritenere che essi possano concorrere a formare la base imponibile ai fini Irap, tanto più che, sulla scorta del D.Lgs. n. 506 del 1999, art. 11 bis, ai fini della determinazione della suddetta base imponibile “i componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del valore della produzione, così come determinato dagli artt. 5. 6, 7, 8 e 11, si assumono apportando ad essi le variazioni in aumento ed in diminuzione previste ai fini Irpeg”.

Col primo mezzo è dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3, nonchè carenza di motivazione su di un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 3 e 5. Si assume che, alla stregua della norma richiamata, tutti i contributi erogati in base ad una legge entrano a comporre l’imponibile Irap, ad eccezione solo di quelli che sono correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione ai fini calcolo del valore netto della produzione.

Il motivo è fondato. Questa corte ha già chiarito che, ai fini della determinazione della base imponibile Irap, la disciplina dei “contributi erogati a norma di legge” (fra in quali rientrano quelli di cui si discute in causa, erogati dalle Regioni sul fondo presso ciascuna costituito per garantire i servizi di trasporto locale indispensabili in base al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422) va attinta esclusivamente dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3, a tenore del quale essi vanno conteggiati “in ogni caso … con esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione”. In quanto speciale, tale disposizione esclude l’applicabilità di quella dell’art. 11 bis, che contempla gli altri “componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del valore della produzione, così determinati ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 8 e 11”, per i quali è posta la regola che “si assumono apportando ad essi le variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi”. Non giova pertanto alla tesi del contribuente che i contributi in parola siano esclusi dall’imposizione diretta (in base al D.L. 9 dicembre 1986, n. 833, art. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 febbraio 1987, n. 18).

La sentenza impugnata va dunque cassata, e la causa nel merito (non essendo necessari altri accertamenti di fatto) col rigetto del ricorso originario, introduttivo della lite.

Poichè la giurisprudenza in materia si è consolidata dopo la proposizione del ricorso, possono compensarsi le spese di tutto il processo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso: cassa la sentenza impugnata e – decidendo nel merito – rigetta il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese di tutto i processo.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

 

 

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