Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16720 del 14/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 14/06/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 14/06/2021), n.16720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24451-2017 proposto da:

A.I.C.S. FORMAZIONE PROFESSIONALE SARDEGNA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, C.F., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE LIEGI 58, presso lo studio dell’avvocato

FABRIZIO GRECO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PAOLO GALLIZZI;

– ricorrente –

contro

M.A., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIANMARIO DETTORI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 110/2017 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI

SEZ. DIST. DI SASSARI, depositata il 12/04/2017 R.G.N. 281/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2020 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza n. 110 depositata il 12.4.2017 la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha accolto l’appello proposto da M.A. nei confronti di A.I.C.S. Formazione professionale Sardegna e C.F. e, in riforma della sentenza del Tribunale della medesima sede, ha riconosciuto – nonostante stipulazione tra le parti di alcuni contratti a progetto – la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato da febbraio 2004 a luglio 2005, l’inquadramento della lavoratrice nel V livello di cui al CCNL Formazione Professionale, con conseguente condanna al pagamento di differenze retributive e trattamento di fine rapporto;

2. la Corte territoriale ha ritenuto provato sia lo svolgimento di attività lavorativa (addetta alle pulizie e alla sorveglianza) diversa e incompatibile con quella dedotta nel contratto a progetto (educatrice scolastica con compiti di vigilanza e controllo degli studenti nell’ambito di corsi di formazione professionale per operatore polivalente Area Meccanica e operatore su Personal computer indirizzo Segreteria/agenzia turistica) sia l’osservanza di un orario di lavoro pari a 8.30 – 17.30 (comprensiva di pausa pranzo) dal lunedì al venerdì e 8.30 – 14 il sabato;

3. avverso la sentenza, l’A.I.C.S. propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi; la lavoratrice resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 2094 c.c., D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61,62 e 69 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), avendo la Corte territoriale dato rilievo esclusivo allo svolgimento di mansioni ulteriori rispetto all’oggetto dei contratti a progetto, trascurando completamente l’accertamento della caratteristica precipua del lavoro subordinato ossia l’assoggettamento del lavoratore al datore di lavoro, ed avendo, inoltre, erroneamente interpretato le deposizioni testimoniali;

2. con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo, la Corte territoriale, provveduto al computo – tramite consulente tecnico d’ufficio – delle differenze retributive per il periodo febbraio 2004 luglio 2005 nonostante fosse stato accertato l’inizio dello svolgimento delle diverse ed ulteriori attività lavorative solamente dall’ottobre 2004;

3. preliminarmente, va rammentato che – per costante giurisprudenza di questa Corte (per tutte: Cass. n. 8687 del 2018 e giurisprudenza ivi citata) – in sede di legittimità la decisione che individua la natura del rapporto di lavoro intercorso tra le parti è censurabile solo limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto mentre l’accertamento degli elementi che rivelano l’effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto attraverso la valutazione delle risultanze processuali – e che sono idonei a ricondurre le prestazioni ad uno dei modelli costituisce apprezzamento di fatto, che resta insindacabile in Cassazione, salva la ricorrenza del vizio di motivazione;

4. il primo motivo è meritevole di accoglimento;

5. ai fini della distinzione fra lavoro subordinato e lavoro autonomo, questa Corte ha affermato che la originaria volontà delle parti, intesa come programma negoziale pattuito (e non come mera utilizzazione di un nomen iuris), rileva fino a quando non sia comprovato uno scostamento consensuale da tale programma nella concreta fase di attuazione del rapporto, manifestandosi in tal caso per fatti concludenti una volontà successiva che prevale sulla precedente; il principio è stato ribadito, altresì, con specifico riguardo al contratto a progetto, essendosi sottolineato che deve attribuirsi maggiore rilevanza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto, da cui è ricavabile l’effettiva volontà delle parti (iniziale o sopravvenuta), rispetto al “nomen iuris” adottato dalle parti (Cass. n. 22289 del 2014);

6. in particolare, nell’ipotesi di accertamento della natura subordinata o autonoma di un rapporto di lavoro, la qualificazione data dalle parti al rapporto, pur non vincolante ed esaustiva ai fini della decisione, rappresenta pur sempre il punto di partenza dell’indagine del giudice e richiede adeguata motivazione per essere svalutata nel suo significato; pertanto, in ipotesi di lavoro che può essere svolto sia in regime di autonomia che di subordinazione, ben può il lavoratore – su cui grava il relativo onere – fornire, nonostante la diversa qualificazione data al rapporto, la prova della subordinazione, ma deve in tal caso provare, eventualmente anche in via indiziaria, la sussistenza degli estremi del rapporto subordinato (cfr., con particolare riguardo all’attività di insegnamento, Cass. 3023 del 1989);

7. ebbene, la Corte territoriale ha accertato lo svolgimento di ulteriori mansioni rispetto a quelle oggetto del contratto a progetto nonchè la presenza, sul posto di lavoro, in un ampio arco della settimana (8.30 – 17.30, comprensivo di pausa pranzo, dal lunedì e venerdì, 8.30 – 14 sabato) con riguardo sia all’attività di educatrice scolastica sia di addetta alle pulizie e alla sorveglianza;

8. la sentenza impugnata – a fronte della domanda di accertamento della natura subordinata dell’attività prestata dalla M. – non ha, peraltro, indicato in base a quali criteri (una eterodirezione dell’attività, cioè l’acquisita prova di un assoggettamento tecnico-funzionale all’organizzazione dell’impresa tradottosi in “specifiche direttive e controlli sulle modalità di esecuzione della prestazione” ovvero la concorrente sussistenza di più indici sussidiari della subordinazione) ha rinvenuto di qualificare il rapporto di lavoro come di natura subordinata, limitandosi esclusivamente a ritenere provato un solo elemento (l’orario continuativo settimanale) e a sottolineare lo svolgimento (anche) di attività ulteriore rispetto a quella oggetto del contratto a progetto; inoltre, senza accennare se l’attività di educatrice scolastica si svolgeva secondo le modalità tipiche di un lavoro subordinato, ha condannato il datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive per la complessiva attività svolta (ossia per le mansioni di educatrice e per le mansioni di pulizia);

9. questa Corte ha sottolineato (Cass. nn. 6224 e 20669 del 2004) che il problema della qualificazione del rapporto può risultare complesso con riferimento agli insegnanti di istituti privati, ed ha ritenuto che, nelle situazioni incerte al confine tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, può risultare difficilmente applicabile al lavoro dell’insegnante il criterio dell’eterodirezione dell’attività, potendo più agevolmente propendersi per una valutazione complessiva degli indici sussidiari (indici che devono concorrere tra loro: inserimento nell’organizzazione, vincolo di orario, esclusività del rapporto, intensità della prestazione, inerenza al ciclo scolastico, alienità dei mezzi di produzione, retribuzione fissa a tempo senza rischio di risultato); con riguardo alla peculiarità di talune fattispecie, questa Corte ha, altresì, affermato (Cass. n. 4889 del 2002) che deve ritenersi decisiva la sottoposizione alle direttive generali e non specifiche; ed ha, inoltre, rilevato (Cass. n. 8028 del 2003) che è decisivo il mancato inserimento in un quadro organizzativo complessivo, nonostante il vincolo di presenza, di orario e di rispetto dei programmi;

10. invero, il problema posto dalla controversia non era solamente quello di accertare quale fosse stato il lavoro svolto dalla lavoratrice in difformità rispetto a quello indicato nel contratto a progetto ma, più a monte (sulla base dell’impostazione assunta dal ricorso originario della lavoratrice), di valutare se l’attività specificata nel contratto di lavoro a progetto e le ulteriori prestazioni lavorative richieste dall’ente fossero inquadrabili nello schema legislativo del lavoro subordinato, accertamento che non è stato adeguatamente compiuto dal giudice di merito;

11. il secondo motivo di ricorso, concernente il computo delle differenze retributive maturate in considerazione dell’accertamento della natura subordinata di tutta l’attività lavorativa svolta dalla lavoratrice, è profilo conseguente e, dunque, assorbito;

12. in sintesi, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, che provvederà altresì alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnatave rinvia alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, che provvederà altresì alle spese del presente giudizio di legittimità;

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2021

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