Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16720 del 06/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/07/2017, (ud. 24/05/2017, dep.06/07/2017),  n. 16720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15279-2015 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO

CHINOTTO 1, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO GIOIA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INFOCAMERE SCPA già I.C. SERVICE S.R.L. – C.F. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO

25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RAFFAELE FABOZZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1419/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 5 marzo 2015, la Corte di appello di Roma per quello che ancora rileva in questa sede – confermava la decisione del primo giudice nella parte in cui aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato da B.A. con la IC Service s.r.l. con decorrenza dal 17 aprile 2003 ed accertato la intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; la riformava sul capo relativo alle conseguenze risarcitorie della dichiarata nullità condannando la società a corrispondere alla lavoratrice l’indennizzo L. 4 novembre 2010, n. 183, ex art. 32, comma 5, determinandolo in dieci mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla sentenza;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso la B. affidato ad un unico motivo cui resiste Infocamere s.c.p.a. (già I.C. service s.r.l.) con controricorso;

che è stata depositata la proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 324 cod. proc. civ. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere la Corte di appello erroneamente riformato il capo della sentenza di primo grado relativo alle conseguenze economiche derivate dalla declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra la B. e I.C. Service s.r.l. nonostante sullo stesso si fosse formato il giudicato non essendo stato oggetto di uno specifico motivo di gravame;

che il motivo è infondato alla luce del principio affermato da questa Corte secondo cui ove sia stato proposto appello, sebbene limitatamente al capo della sentenza concernente l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, non è configurabile il giudicato in ordine al capo concernente le conseguenze risarcitone, legato al primo da un nesso di causalità imprescindibile, atteso che, in base al combinato disposto dell’art. 329 c.p.c., comma 2 e art. 336 c.p.c., comma 1, l’impugnazione nei confronti della parte principale della decisione impedisce la formazione del giudicato interno sulla parte da essa dipendente (Cass. SU, n. 21691 del 27 ottobre 2016; Cass. n. 5226 del 28/02/2017);

che, pertanto, il ricorso va rigettato;

che, le spese del presente giudizio, avuto riguardo al contrasto giurisprudenziale esistente sulla questione oggetto del presente ricorso, risolto solo dal recente intervento delle Sezioni Unite di questa Corte vanno compensate tra le parti;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2017

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