Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16720 del 05/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 05/08/2020, (ud. 18/02/2020, dep. 05/08/2020), n.16720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18072-2014 proposto da:

P.P.V., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANTONIO NATALE;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati MAURO

RICCI, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 852/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 02/05/2014 R.G.N. 67/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/02/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per dichiarazione di

inammissibilità del ricorso, in subordine rigetto;

udito l’Avvocato MANUELA MASSA per delega verbale Avvocato EMANUELA

CAPANNOLO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. P.V.P., con ricorso del 2 luglio 2009, ha chiesto al Tribunale di Lecce la riliquidazione della pensione in godimento al marito deceduto, con effetti sulla pensione di reversibilità di cui fruiva, in applicazione dei benefici di cui al D.L. 22 dicembre 1990, n. 409, art. 1, convertito in L. 27 febbraio 1991, n. 59.

2. La domanda è stata rigettata. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 852 del 2014 ed in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il diritto di P.V.P. all’applicazione sul trattamento pensionistico in godimento del beneficio richiesto, con condanna dell’Inps al ricalco della pensione ed alla corresponsione alla ricorrente delle differenze maturate, nei limiti della prescrizione; nella parte dispositiva la condanna al pagamento degli arretrati è stata limitata al triennio precedente la domanda, oltre interessi legali.

3. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso P.V.P. affidato ad un motivo.

4. L’INPS resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, P.V.P. denuncia la violazione dell’art. 2946 c.c. e del D.L. n. 98 del 2011, art. 38 conv. in L. n. 111 del 2011, sostenendo che la decisione impugnata è frutto di una erronea interpretazione dell’ultima disposizione citata. La Corte d’appello, errando sull’interpretazione del citato art. 38 e non considerando gli effetti della declaratoria di incostituzionalità dello stesso articolo pronunciata dalla sentenza della Corte Cost. n. 69 del 2014, avrebbe applicato al periodo antecedente alla data di presentazione della domanda amministrativa la prescrizione triennale invece di quella decennale ex art. 2946 c.c..

2. Il motivo è fondato.

3. Come affermato dalla ricorrente, il D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d) n. 2, conv. in L. n. 111 del 2011 con modif. (che ha aggiunto al D.P.R. n. 639 del 1970, l’art. 47 bis) è stato interessato, quanto alla disciplina di regime transitorio, dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 69 del 2014 di illegittimità costituzionale dell’art. 38, comma 4, che riguarda anche le disposizioni introdotte dall’art. 47 bis il quale non potrà che avere applicazione per il periodo successivo al 6/7/2011. Si legge, infatti, nella citata sentenza della Corte Costituzionale che l’illegittimità costituzionale è conseguenza del “vulnus arrecato al principio dell’affidamento, nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui al comma 1, lettera d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto”; è evidente, dunque, che se il nuovo termine quinquennale di prescrizione per ratei non liquidati, in vigore dal 6 luglio 2011, si applica solo da tale data, essendo stato proposto il ricorso introduttivo in data 2 luglio 2009, non viene neanche in rilievo l’applicazione dell’art. 252 disp. att. c.c. (valevole in ogni caso in cui in corso di rapporto muti il regime della prescrizione).

4. Anteriormente a tale nuova disciplina, come si è detto inapplicabile al caso di specie, la soluzione della questione del termine di prescrizione dei crediti per prestazioni non corrisposte integralmente, ha formato oggetto di numerose pronunce di questa Corte di cassazione che ha avuto modo di elaborare il principio di diritto secondo il quale in tali casi l’applicabilità dell’art. 2948 c.c. è preclusa in quanto, pur trattandosi di erogazioni periodiche mensili, non sussiste il presupposto implicito della liquidità ed esigibilità del medesimo credito preteso; l’art. 2948 c.c., si è detto, presuppone la liquidità ed esigibilità del credito, perchè solo in tal caso il credito stesso si può considerare pagabile periodicamente e non è sufficiente, a questo fine, che tale sia soltanto in astratto, in base cioè alla disciplina legale applicabile nei momento in cui esso è sorto (Cass. 21 maggio 1990 n. 6245, Cass. n 12472 del 1993, cit., Cass. n 7393 del 1994; Cass. n. 4534 del 1995; Cass. 2563 del 2016).

5. Si è affermato che alle componenti essenziali di ratei di prestazioni previdenziali o assistenziali non liquidate si applica la prescrizione ordinaria decennale e non la prescrizione quinquennale, che presuppone la liquidità del credito, da intendere non secondo la nozione comune, ma secondo il disposto del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell’istituto le rate di pensione “non riscosse”; ne consegue che il diritto di credito relativo a qualsiasi somma (ivi compresa quella per rivalutazione ed interessi, costituente parte integrante del credito base) che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido ai sensi e per gli effetti del citato art. 129 (Cass. n. 10955 del 2002 ed anche Cass. n. 4353 del 2009, n. 16023 del 2004, n. 17771 del 2003, n. 7030 del 2003, n. 17126 del 2002).

6. In definitiva, non essendosi la sentenza impugnata conformata ai suddetti principi, la stessa va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, che provvederà ad esaminare la fattispecie alla luce di quanto sopra indicato e a regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2020

 

 

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