Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16720 del 04/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16720 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.r.g.26236/11 proposto da:

Fabio PREDONZANI

( c.f. PRD FBA 68M27 L424T)

rappresentato e difeso dall’avv. Pieiro Fornasaro in unione con l’avv. Maurizio Martinetti;
elettivamente dorniciliato presso lo studio del secondo in Roma, piazza Dei Caprettari
n.70, giusta procura a margine del ricorso.

– Ricorrente Contro

– Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste;
– Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Trieste
-Intimati
avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Trieste, pubblicata il 13/7/11,
nell’ambito del proc 4364/10 r.v.g. dello stesso Tribunale.
Il Consigliere designato ha ritenuto d’avviare la trattazione in Camera di consiglio
redigendo la seguente relazione ex art. 380 bis cpc:

Data pubblicazione: 04/07/2013

1 — Fabio Predonzani , responsabile del Magazzino n.74 presso il Molo VII — Punto
Franco Nuovo della Dogana di Trieste- fu nominato custode giudiziario di numerosi beni
mobili oggetto di sequestro nell’ambito di un procedimento penale contro ignoti;
conclusasi la custodia a seguito dell’ordine di distruzione dei beni emesso dal Giudice per

compenso per l’opera prestata, in conformità delle tariffe depositate presso l’autorità
Portuale di Trieste, per complessivi euro 10.804,50; il G.I.P., riscontrando la mancanza di
usi locali, ai quali far riferimento a mente dell’art. 58, II comma, d.P.R. 115/2002, liquidò
la minor somma di euro 2.000,00; proposta opposizione a’ sensi dell’art. 170 d.P.R.
115/2002 , la stessa venne parzialmente accolta, elevandosi il compenso, sempre con
riferimento all’equità, ad euro 7.000,00 oltre accessori di legge.

2 — Il Predonzani ha proposto ricorso straordinario a’ sensi dell’art. 111 Cost., facendo
valere quattro motivi; la Procura e l’Ufficio del G.I.P. non hanno svolto difese.

OSSERVA IN DIRITTO
3 — Va esaminato in via preliminare il quarto motivo con il quale si denunzia la nullità
del procedimento di opposizione e della susseguente decisione, non avendo il Presidente
del Tribunale disposto che il ricorso fosse notificato anche al P.M. da considerarsi parte
necessaria del relativo procedimento
4— E’ convincimento del relatore che il motivo sia fondato.

4.a — Va sul punto richiamato l’orientamento di questa Corte a mente del quale, nel
procedimento relativo alla liquidazione dell’indennità spettante al custode di cose
sottoposte a sequestro penale è parte necessaria il P.M., quale organo preposto alla
vigilanza sull’osservanza delle leggi ed alla tutela dei diritti e degli interessi anche finanziari
dello Stato( così Cass. Sez. II n. 24257 , cui adde , più di recente, seppure in motivazione:
Cass. Sez. II, n. 24786/2010)
5— Gli altri motivi risultano assorbiti
La suddetta relazione è stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero

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le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Trieste, il predetto chiese la liquidazione del

6— Ritiene il Collegio di poter aderire alle conclusioni esposte nella relazione, non
contrastate da attività difensiva delle parti intimate; va dunque accolto il quarto motivo di
ricorso — assorbiti i rimanenti- e cassato il provvedimento impugnato, con conseguente
rinvio al giudice delle indagini preliminari di Trieste — in persona di diverso giudice- che

P.Q.M.
Accoglie il quarto motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa l’impugnato
provvedimento in ordine al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Trieste — Giudice per
le Indagini Preliminari- in persona di diverso magistrato, anche per la regolazione delle
spese del presente giudizio eli legittimità.

La Corte di Cassazione
Così deciso in Roma il 03/05/2013, nella camera di consiglio della VI sezione della
Suprema Corte di Cassazione.

provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

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