Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1672 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 1672 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

in forma semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
POLITI Pasquale (PLT PQL 51E17 H224U) rappresentato e
difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso,
dall’avvocato Santo Fortunato Barillà, presso lo studio
del quale, in Roma, via Tunisi n. 14,

è elettivamente

domiciliata;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,

in persona del

Ministro pro tempore;
– intimato –

avverso il decreto n. 5585/12 della Corte d’appello di
Catanzaro, depositato il 27 aprile 2012.

Data pubblicazione: 27/01/2014

Udita

la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 10 dicembre 2013 dal Consigliere relatore
Dott. Stefano Petitti;
sentito l’Avvocato Santo Fortunato Barillà;;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia, il quale ha
concluso per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto

che, con ricorso depositato presso la Corte

d’appello di Catanzaro in data 3 novembre 2011, Politi
Pasquale ha chiesto la condanna del Ministero
dell’economia e delle finanze all’equa riparazione per la
non ragionevole durata di un giudizio amministrativo
instaurato dinanzi al TAR della Calabria – Sede di Reggio
Calabria, con ricorso depositato in data 7 settembre 1994
e definito con sentenza depositata il 5 maggio 2010;
che l’adita Corte d’appello, rigettata la preliminare
eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla
Amministrazione resistente per mancata presentazione
dell’istanza di prelievo, ha dichiarato non fondata la
domanda del ricorrente, ritenendo che la modestia della
posta in gioco e la mancata presentazione dell’istanza di
prelievo fossero indici dell’assenza del patema per
l’indebita protrazione del giudizio;
che per la cassazione di questo decreto il sig. Politi
Marra ha proposto ricorso affidato ad un motivo;

udito

che l’intimata Amministrazione ha presentato memoria
ai fini della partecipazione all’udienza di discussione;
che la trattazione del ricorso veniva fissata per
l’udienza del 16 luglio 2013, in vista della quale la

che, tuttavia, la causa non veniva discussa avendo il
difensore della ricorrente dichiarato di aderire alla
astensione dalle udienze;
che la trattazione del ricorso è quindi stata fissata
per l’udienza del 10 dicembre 2013.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione
di una motivazione semplificata per la redazione della
sentenza;
che con l’unico motivo di ricorso (violazione e falsa
applicazione dell’art. 2 l. 24 marzo 2001, n. 89 e
dell’art. 6, par. l CEDU, ai sensi dell’art. 360, n. 3,
cod. proc. civ.) il ricorrente si duole per la decisione
della Corte d’appello, che ha rigettato la domanda di equa
riparazione per la modestia della posta in gioco e per la
mancata presentazione dell’istanza di prelievo, sebbene il
processo presupposto sia durato quasi sedici anni;
che il motivo è fondato;
che la costante giurisprudenza di questa Corte, alla
quale il Collegio ritiene di aderire, è nel senso di
ritenere che la modestia della posta in gioco non possa

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ricorrente depositata memoria;

incidere sull’an dell’indennizzo per irragionevole durata
del processo; invero, “pur dovendo escludersi la
configurabilità di un danno in re ipsa – ossia di un danno
automaticamente e necessariamente insito nell’accertamento

l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole
del processo, il giudice deve ritenere tale danno
esistente, sempre che non risulti la sussistenza, nel caso
concreto, di circostanze particolari che facciano
positivamente escludere che tale danno sia stato subito
dal ricorrente” (Cass. n. 2246 del 2007);
che tra le circostanze particolari che, nel caso
concreto, possono indurre il giudice ad escludere che,
nonostante lo sforamento del termine ritenuto ragionevole,
la parte non abbia subito un patema d’animo effettivamente
indennizzabile, non può rientrare la modestia della posta
in gioco, la quale può essere elemento tenuto in
considerazione dal giudice nazionale per modulare il
quantum

dell’indennizzo, ma non può portare ad una sua

esclusione atteso che, sebbene per una posta in gioco
modesta, comunque vi è stata una indebita protrazione del
processo (sul punto, si vedano Cass. n. 17682 del 2009 e
15268 del 2011);

della violazione – una volta accertata e determinata

che non appare pregevole nemmeno il secondo argomento
sul quale fonda il rigetto deciso dalla Corte d’appello,
ovvero la mancata presentazione dell’istanza di prelievo;
che per i giudizi pendenti al 25 giugno 2008, momento

112 del 2008, la mancata presentazione dell’istanza di
prelievo determina l’improcedibilità della domanda
esclusivamente per il segmento successivo al 25 giugno
2008, non pregiudicando l’indennizabilità del periodo
precedente (Cass. n. 15303 del 2008);
che, pertanto, in accoglimento del ricorso, il decreto
impugnato deve essere cassato con rinvio alla Corte
d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, perché
proceda a nuovo esame della domanda alla luce degli
indicati principi di diritto;
che al giudice di rinvio è demandata altresì la
regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto
impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di
legittimità, alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa
composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI – 2 Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione,
il 10 dicembre 2013.

della entrata in vigore dell’art. 54 del decreto-legge n.

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