Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1672 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/01/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 24/01/2020), n.1672

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13775-2018 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA VIA VALADIER 53,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO ALLEGRA, rappresentata e

difesa dall’avvocato MASSIMO NAVACH;

– ricorrente –

contro

INPS ISTITUTO NAZIONALI DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, V. CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULLI, NICOLA VALENTE, MANUELA MASSA, EMANUELA CAPANNOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1955/2017 del TRIBUNALE di TRANI, depositata

il 15/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza in data 15 novembre 2017, il Tribunale di Trani ha accolto l’opposizione proposta da S.M. avverso gli esiti dell’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445 bis c.p.c.. e, accertata la sussistenza dei requisiti sanitari ai fini dell’assegno di invalidità civile dal 14.6.2016, ha condannato l’Inps al pagamento dell’assegno con decorrenza dalla data suddetta; ha compensato le spese di lite in ragione del riconoscimento dei requisiti sanitari da epoca successiva rispetto alla domanda amministrativa;

2. con ordinanza emessa ai sensi dell’art. 288 c.p.c., il Tribunale ha corretto la data di decorrenza della prestazione indicando il giorno 30.6.2015 anzichè il 14.6.2016;

3. avverso la sentenza ha proposto ricorso S.M., articolato in un unico motivo, cui ha resistito l’Inps con controricorso;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. con l’unico motivo di ricorso S.M. ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 113 c.p.c., in relazione all’art. 445 bis c.p.c.;

6. ha rilevato come la sentenza, a seguito della correzione di errore materiale, avesse riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario e il diritto alla prestazione a far data dalla domanda amministrativa, ma disposto la compensazione delle spese di lite, omettendo di modificare la statuizione sul punto adottata in relazione alla originaria (e poi corretta) decorrenza del requisito sanitario dal 14.6.2016;

7. il ricorso è fondato;

8. occorre dare atto che il Tribunale di Trani ha accolto integralmente la domanda attrice condannando l’Inps alla corresponsione dell’assegno di invalidità civile con decorrenza dal 30.6.2015, data indicata a seguito del provvedimento di correzione di errore materiale del 20.2.2018 (nell’originario provvedimento era indicata la data di decorrenza della prestazione dal 14.6.2016);

9. nel giudizio in esame (ricorso introduttivo di primo grado del 2016) trova applicazione l’art. 92 c.p.c., nella formulazione successiva alle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014, convertito con L. n. 162 del 2014, il cui comma 2, prevede: “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”;

10. la Corte Cost., con sentenza n. 77 del 2018, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione successiva al D.L. n. 132 del 2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni; la sentenza n. 77 ha precisato come, fermo il divieto di attribuzione delle spese alla parte interamente vittoriosa, le ipotesi di compensazione, in aggiunta a quelle già espressamente considerate dall’art. 92 c.p.c., possano essere valutate dal giudice, ma devono comunque essere motivate e delimitate nel perimetro delle gravi ed eccezionali ragioni;

11. la sentenza del Tribunale ha male applicato l’art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui ha compensato le spese di lite benchè non ricorresse una condizione di soccombenza reciproca e senza motivare in ordine alla sussistenza degli altri requisiti indicati dal citato art. 92, come estesi a seguito della pronuncia del giudice costituzionale;

12. per le ragioni esposte il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al Tribunale di Trani, nella persona di altro magistrato, per un nuovo esame in conformità ai principi espressi, oltre che per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Trani, nella persona di altro magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020

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