Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1672 del 24/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/01/2011, (ud. 12/10/2010, dep. 24/01/2011), n.1672

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

B.A.;

– intimata –

avverso la decisione n. 18/33/08 della Commissione tributaria

regionale di Venezia, emessa il 18 marzo 2008, depositata l’8 aprile

2008, R.G. 1502/07;

2010 udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12 ottobre 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che in data 20 luglio 2010 è stata depositata relazione che qui si riporta:

Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati, osserva:

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte della contribuente B.A. della revoca dei benefici fiscali per l’acquisto della prima casa destinata ad abitazione. La contribuente ha eccepito la decadenza dell’Amministrazione dall’accertamento della mancata acquisizione della residenza nel comune in cui si trova l’immobile acquistato per decorso del termine triennale previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76. L’Agenzia delle Entrate costituendosi in giudizio ha eccepito al riguardo la proroga biennale del termine di cui all’art. 76 per effetto della disposizione contenuta alla L. n. 289 del 2002, art. 11;

2. La C.T.P. di Treviso ha respinto il ricorso e la C.T.R. ha confermato tale decisione;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo di impugnazione: violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 11, del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76 e della L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 46;

Ritiene che:

1. l’interpretazione della ricorrente sia manifestamente fondata, oltre che per le ragioni testuali correttamente evidenziate nel motivo di ricorso, in quanto è l’unica che consente di coordinare la durata del termine per l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il mantenimento o la revoca dei benefici fiscali per l’acquisto della prima abitazione con le disposizioni in materia di condono;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito di rigetto del ricorso introduttivo.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese dell’intero giudizio in relazione alla peculiarità della controversia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa integralmente le spese processuali dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011

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