Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1672 del 23/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.23/01/2017),  n. 1672

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 24591/12) proposto da:

Avv. G.C., (c.f.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso

dall’avv. Luciano Giovene ed elettivamente domiciliato in Roma,

vicolo di Porta Furba n. 31, presso lo stesso avv. G., giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

V.E.; F.M.; E.C.; D.N.G.;

FE.Gi.; M.G.; B.R.; C.L.;

A.L.;

– parti intimate –

avverso la sentenza n. 939/2012 della Corte di Appello di Brescia,

deliberata il 27 giugno 2012; depositata il 12 luglio 2012; non

notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17 novembre 2016 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito l’avv. G.C.;

sentito il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del Dr.

Carmelo Sgroi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.E. ed altri condomini del Condominio (OMISSIS) citarono l’avv. G.C. presso il Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio, per sentir determinare i compensi ad esso dovuti per l’opera prestata nell’ambito di un procedimento di urgenza contro i costruttori, venditori e progettisti dell’edificio condominiale, nel corso del quale erano intervenuti, in tempi successivi, vari condomini, sempre difesi dallo stesso legale e rispetto ai quali le difese erano state pressochè uguali; a fondamento della domanda esposero l’incertezza oggettiva del dovuto. Il legale si costituì nel corso del giudizio di primo grado, eccependo la carenza di interesse attuale degli attori ad agire in accertamento, atteso che i generici solleciti di pagamento complessivo non si erano concretizzati in una formale messa in mora nè tanto meno in una pretesa azionata in via giudiziaria, se non per la posizione di tale A.L., rispetto alla quale il decreto ingiunto alla stessa aveva formato oggetto di opposizione innanzi al Tribunale di Napoli.

L’adito Tribunale, disattese le eccezioni di rito e preliminari di merito, determinò il dovuto, detraendo quanto già percepito dal legale da parte di una condomina, non costituita in causa.

L’avv. G. propose appello che fu respinto dalla Corte di Appello di Brescia. Per la cassazione di tale decisione l’indicata parte ha proposto ricorso sulla base di dieci motivi; le parti intimate hanno resistito con controricorso. Sono state depositate osservazioni ex art. 379 c.p.c., comma 4, sulle conclusioni del P.M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1 – Con il primo motivo è dedotta la carenza di interesse e quindi di presupposti per l’azione di accertamento, mancando l’estremo della incertezza obiettiva; nega in particolare il ricorrente che la propria condotta precedente la domanda avesse creato “confusione” sull’effettiva somma dovuta; contesta che la motivazione adottata dalla Corte del merito per respingere analogo motivo di appello fosse sufficiente, soprattutto in ordine alla pur dedotta assenza di pregiudizio per i debitori.

p. 1.a – Il motivo è infondato perchè la valutazione posta dalla Corte di Appello era frutto di ragionata analisi delle ragioni addotte dagli attori e dunque il motivo, nelle sopraesposte articolazioni, si rivela come un tentativo di sostituire la propria alla valutazione giudiziale dei presupposti per l’azione.

p. 2 – Viene poi dedotta la violazione della L. n. 794 del 1942, artt. 25; 27; 29 e 30, per esser stata la controversia decisa in primo grado dal giudice monocratico anzichè dal collegio, secondo quanto disposto dalla normativa sopra indicata: il motivo che è nuovo – eppertanto inammissibile – è anche infondato perchè nella fattispecie si tratta di ordinaria azione di accertamento promossa dal cliente del professionista e non già di azione dell’avvocato per la liquidazione del proprio compenso nei confronti del suddetto.

p. 2.a — E’ altresì infondata la censura – che costituisce articolazione ulteriore di quella appena esposta – di carenza di motivazione sul punto; la Corte ha correttamente richiamato i limiti applicativi dello speciale procedimento per la liquidazione degli onorari, individuandolo nell’azione del professionista; inconferente è l’osservare che anche l’opposizione all’ingiunzione del legale rientrerebbe nel “rito” speciale, atteso che tale ipotesi non si è verificata.

p. 3 – Con il terzo motivo si assume la violazione o la falsa applicazione di norme di carattere costituzionale – art. 24 Cost., comma 2 e art. 111 Cost., comma 2; art. 101 c.p.c., perchè gli attori dapprima avrebbero affermato di contestare il quantum e non l’an debeutur, salvo poi porre in dubbio l’effettuazione delle prestazioni, senza ritenersi onerati della dimostrazione di quali importi sarebbero stati congrui, trasformando così l’originaria domanda di accertamento negativo in una attinente alla mera liquidazione delle prestazioni; su tali contraddittorietà il giudice di appello non avrebbe fornito spiegazione; del pari privo di risposta sarebbe rimasto il motivo di appello relativo alla inammissibilità della richiesta di eventuale compensazione tra quanto accertato come dovuto e quanto in effetti versato al professionista.

p.3.a – Il motivo è inammissibile: per difetto di specificità per non esser stato riportato il contenuto delle difese degli attori e la loro “evoluzione” nel corso del giudizio di primo grado; per inidoneità delle norme costituzionali richiamate a costituire il parametro di un vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per mancata analisi della interpretazione del termine “compensazione” elaborata dalla Corte di Appello.

p. 4 – Con il quarto motivo si deducono la violazione e la falsa applicazione degli artt. 99, 101 e 112 c.p.c.: sostiene parte ricorrente che l’originaria domanda – diretta a determinare per ogni condomino, l’importo dovuto per le prestazioni professionali – sarebbe stata indebitamente trasformata dal Tribunale e dalla Corte di Appello che ne confermò la sentenza, in una domanda di accertamento della misura complessiva.

p. 4.a – La censura è inammissibile perchè non riporta il tenore delle domande iniziali nè come, a seguito delle difese del ricorrente, sarebbero state eventualmente mutate, così facendo venir meno ogni parametro di riferimento per la pur richiesta nuova valutazione.

p. 4.b – Assume poi il ricorrente, riproponendo i relativi motivi di appello, che la Corte territoriale non avrebbe motivato nel ritenere sostanzialmente identiche le posizioni delle controparti, così da poter liquidare un unico compenso, sia pure con le maggiorazioni del 20% per ogni parte ulteriore alla prima: il mezzo è inammissibile perchè la motivazione vi fu e fu congrua: esso allora riduce la critica ad una non consentita contrapposizione di interpretazioni.

p. 5 – Con il quinto motivo si deduce la violazione o la falsa applicazione dell’art. 99 c.p.c., assumendosi che tra l’azione di accertamento di che trattasi e l’opposizione a D.I. pendente innanzi al tribunale di Napoli vi sarebbe stato un nesso di pregiudizialità ditalchè la seconda causa sarebbe stata sospesa in attesa della definizione della presente; allorchè in corso di giudizio gli attori specificarono di non aver contestato l’un bensì il quantum debeatur, l’originario rapporto di pregiudizialità-continenza si sarebbe trasformato in una situazione di identità di cause.

p. 5.a – il motivo è inammissibile per difetto di chiarezza e di specificità, non essendo stato riportato il contenuto della parallela azione.

p. 6 – Con il sesto motivo si rinnova la censura di erronea applicazione della continenza tra il giudizio di accertamento e quello di opposizione, ritenendo che il giudice della seconda dovesse essere dichiarato competente anche per l’attuale: anche in questo caso il motivo è indelibabile per mancata allegazione del contenuto dell’ingiunzione e delle difese dell’opponente.

p. 7 – Con il settimo motivo si lamenta la mancata integrazione del contraddittorio con gli altri clienti dell’avv. G. che non agirono in giudizio, sulla base dell’assunto che la solidarietà passiva è a beneficio del creditore allorquando agisca per l’adempimento e non già quando i condebitori domandino l’accertamento della quota dovuta da ciascuno: il motivo è inammissibile per le ragioni esposte allorchè si è esaminata la critica attinente al preteso mutamento dell’originaria domanda da parte del giudice di primo grado.

p. 8 – Con l’ottavo motivo si denuncia l’erronea applicazione del D.M. n. 585 del 1994, art. 5, comma 4, in quanto applicato agli intervenienti e non alle parti originarie: la questione appare nuova e comunque infondata in presenza di identità di ratio nel trattamento dei compensi, non ravvisandosi alcuna ragione per distinguere tra la difesa contro le parti originarie e quella svolta contro gli intervenuti in giudizio con identica posizione; il mezzo è anche inammissibile perchè involgente indagini di fatto non consentite in sede di legittimità – non essendosi curato il ricorrente di specificare in cosa fosse consistita la differenziazione sostanziale delle parti dallo stesso rappresentate.

p. 9 – Con il connesso nono motivo si denuncia la violazione dell’art. 5, comma 5 del citato D.M., per non aver correttamente identificato la particolarità delle singole situazioni: motivo inammissibile in quanto privo di specificità.

p. 10 – Con il decimo motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. e della tariffa allegata al D.M. n. 585 del 1994, perchè – come esposto nel terzo motivo – la Corte non avrebbe posto a mente che i singoli ricorrenti erano onerati di specificare gli importi dovuti da ciascuno di loro: la ritenuta solidarietà rende infondato il rilievo; questione nuova è quella attinente al mancato computo delle spese di trasferta – oltretutto da parte del giudice di primo grado –

p. 10.a – Con ulteriore progressione argomentativa si denuncia la violazione del D.M. n. 585 del 1994, art. 6, ritenendo la causa di valore indeterminato medio: tale questione non è delibabile in sede di legittimità risolvendosi in un’analisi del valore della controversia in cui si esplicò la difesa del professionista, resa impossibile dalla mancata riproduzione delle difese colà svolte.

p. 10.b – Lamenta altresì il ricorrente la violazione del diritto al contraddittorio per aver affermato, il giudice dell’appello, che non vi sarebbero state prove per dire che le singole posizioni delle parti intervenute erano differenziate: prospettazione del tutto inidonea perchè il contraddittorio non involge la interpretazione degli atti e perchè la valutazione della esistenza o meno di elementi di prova per giudicare sul valore della causa non formava oggetto di eccezione bensì dell’accertamento commesso al giudice con la domanda; i rilievi oppositivi circa la sussistenza di tali prove della differenziazione delle posizioni sono inammissibili anche perchè non espongono il contenuto delle singole difese, dalle quali trarre il convincimento della singolarità delle posizioni.

p. 11 – Le osservazioni scritte presentate alle conclusioni del P.M. non apportano argomenti diversi od ulteriori rispetto a quelli sopra esaminati e disattesi.

p. 12 – Non si deve provvedere sulla ripartizione delle spese sulla base della soccombenza, non avendo svolto difese le parti che sarebbero risultate vincitrici.

PQM

LA CORTE

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda della Corte di Cassazione, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017

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