Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16719 del 06/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/07/2017, (ud. 10/05/2017, dep.06/07/2017),  n. 16719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22538-2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante in proprio e quale

procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI

I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. – C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede

dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati GIUSEPPE FIATANO, CARLA

D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO ed EMANUELE DE ROSE;

– ricorrente –

contro

F.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 110, presso lo studio dell’avvocato MARCO MACHETTA,

rappresentata e difesa dagli avvocati MASSIMILIANO BALDESI RIBERTO e

FRANCESCO GAVIRAGHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1015/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 19/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 19 settembre 2013, la Corte di Appello di Firenze, confermava la decisione del Tribunale in sede che aveva accolto tredici distinte opposizioni a cartelle esattoriali proposte da F.G., cartelle con le quali le era stato chiesto il versamento di contributi alla Gestione Commercianti dell’INPS asseritamente dovuti in qualità di socia accomandataria della società “Il Progetto” s.a.s.; che ad avviso della Corte di merito la società “Il Progetto” s.a.s. non esercitava un’attività commerciale essendosi limitata a gestire due soli immobili, di cui uno soltanto concesso in locazione, non potendo avere rilievo che la società, potenzialmente, avrebbe potuto svolgere attività di natura commerciale avuto riguardo al contenuto dell’oggetto sociale, elemento questo, invece, valorizzato dall’INPS, con la conseguenza che l’attività svolta dalla F. in detta società, quale socia accomandataria, necessariamente non poteva aveva un minimo di consistenza e di abitualità come attività commerciale;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’INPS, in proprio e nella qualità, affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso la F.;

che è stata depositata la relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza in camera di consiglio;

che alla udienza del 7 luglio 2016 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione della sezione ordinaria sulla questione oggetto del ricorso;

che, quindi, a seguito della entrata in vigore del D.L. 31 agosto 2016, n. 168 conv. con modifiche in L. 25 ottobre 2016, n. 197, la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo del ricorso viene dedotta violazione e/o falsa applicazione della L. 27 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 203 e ss. come interpretato dal D.L. 31 maggio 2010, art. 12, comma 11, art. 78 conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122 in relazione all’art. 2697 cod. civ. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) assumendosi: che, contrariamente a quanto sostenuto nella impugnata sentenza, il socio accomandatario era per ciò stesso, in quanto soggetto abilitato a compiere atti in nome della società, tenuto alla iscrizione nella Gestione Commercianti perchè l’esercizio dell’attività commerciale in modo abituale e prevalente era “in re ipsa”, ossia immediatamente e direttamente correlato all’essere socio con poteri di gestione della società; che l’attività di riscossione di canoni di locazione di immobile, rientrando in quella più ampia di gestione del patrimonio immobiliare, aveva natura commerciale;

che il motivo è infondato in quanto presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti è – per il disposto dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 – la prova dello svolgimento di un’attività commerciale che, nella specie, risulta essere stato escluso con un accertamento in fatto da parte della Corte territoriale supportato da una motivazione adeguata ed immune dai denunciati vizi; nell’impugnata sentenza, infatti, è stato rilevato che la “Il Progetto” s.a.s. di cui la F. era socia accomandataria non svolgeva alcuna attività diretta all’acquisto ed alla gestione di beni immobili limitandosi alla riscossione del canone relativo alla locazione di uno dei due immobili di cui era proprietaria;

che tale decisione è il linea con il principio già espresso da questa Corte secondo cui la società di persone che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà ed a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un’attività commerciale ai fini previdenziali a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l’attività di intermediazione immobiliare (Cass. n. 3145 dell’11 febbraio 2013 e ribadito di recente in Cass. n. 17643 del 6 settembre 2016); peraltro, è evidente che dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di un’attività commerciale non rileva il contenuto dell’oggetto sociale;

che, per completezza, è anche il caso di ricordare il principio affermato da questa Corte (Cass. n. 3835 del 26 febbraio 2016) secondo cui ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29 e della L. 28 febbraio 1986, n. 45, art. 3 nelle società in accomandita semplice la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall’istituto assicuratore, prova che, nel caso in esame, secondo la Corte di Appello non è stata fornita essendo emerso che la F. si limitava a riscuotere il canone di locazione di uno dei due immobili di cui la società era proprietaria;

che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va rigettato;

che le spese del presente giudizio, seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso e condanna l’INPS al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2017

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